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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25859/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a reati in materia di stupefacenti, sono inammissibili, perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito, al di là di qualche irrilevante inesattezza argomentativa, hanno compiutamente accertato il nucleo essenziale del fatto illecito addebitato, consistente nella illecita detenzione di un quantitativo complessivo di grammi 52 circa di hashish; le modalità di occultamento ed il tentativo di fuga dei prevenuti dagli operanti hanno dato conferma della destinazione allo spaccio della sostanza stuepfacente; peraltro, l'uso personale non è mai stato invocato dagli imputati, come riscontrato nella sentenza impugnata.

Quanto al trattamento sanzionatorio, appare evidente che l'inciso della Corte ("il trattamento sanzionatorio può essere accolto in parte per le seguenti ragioni") costituisca un mero refuso, visto che nel prosieguo della motivazione sono state logicamente esplicate le ragioni che hanno condotto i giudicanti a respingere le richieste difensive e a determinare il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito che non può essere rimessa in discussione in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a reati in materia di stupefacenti, sono inammissibili, perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito, al di là di qualche irrilevante inesattezza argomentativa, hanno compiutamente accertato il nucleo essenziale del fatto illecito addebitato, consistente nella illecita detenzione di un quantitativo complessivo di grammi 52 circa di hashish; le modalità di occultamento ed il tentativo di fuga dei prevenuti dagli operanti hanno dato conferma della destinazione allo spaccio della sostanza stuepfacente; peraltro, l'uso personale non è mai stato invocato dagli imputati, come riscontrato nella sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, appare evidente che l'inciso della Corte ("il trattamento sanzionatorio può essere accolto in parte per le seguenti ragioni") costituisca un mero refuso, visto che nel prosieguo della motivazione sono state logicamente esplicate le ragioni che hanno condotto i giudicanti a respingere le richieste difensive e a determinare il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito che non può essere rimessa in discussione in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M
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