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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 1992

Cassazione n. 45403/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Palermo riformava la sentenza dell'8 marzo 2021 del Tribunale di Palermo limitatamente alla pena che riduceva a mesi otto di reclusione, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110,337 cod. pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

La Corte rilevava, in linea di fatto, alla stregua degli acquisiti atti d'indagine che i due imputati, a bordo del ciclomotore condotto da Sciortino, avevano omesso di fermarsi all'alt intimato dagli agenti della Polizia di Stato e si erano dati alla fuga ad elevata velocità, percorrendo le vie del centro abitato mettendo in pericolo la incolumità dei passanti e degli agenti costretti all'inseguimento.

2. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine: - alla sussistenza del reato di resistenza in capo al ricorrente mancando la prova di una sua adesione e comunque di un apprezzabile contributo alla condotta di guida di Sciortino, atteso che la sua successiva fuga a piedi una volta sceso dal ciclomotore non integra il reato in parola, per il quale è necessario che vi sia una messa in pericolo delle Forze dell'ordine, che nella fattispecie potrebbe essere ascritta al solo conducente del ciclomotore la cui condotta di guida spericolata non è stata in alcun modo incoraggiata o comunque voluta anche dal passeggero; - all'applicazione della recidiva fatta discendere unicamente dalla rilevata sussistenza di tre precedenti condanne per delitti contro il patrimonio. - alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso si palesano generici, atteso che, a fronte delle argomentate risposte già offerte dal giudice di appello in ordine alle singole doglianze dell'appellante, le stesse sono state riproposte con il ricorso per cassazione benché motivatamente disattese.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la prospettazione difensiva non è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).Inoltre, con riguardo alla condotta di fuga, integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia ad una fuga che metta in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e costringa le forze di polizia ad un inseguimento pericoloso (Sez. 6, 8/04/2003, Laraspata, Rv. 226251; Sez. 4, 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rappresentato che i due imputati non si sono limitati a non ottemperare all'obbligo di fermarsi imposto dalle Forze dell'Ordine, ma, al fine di disperdere gli inseguitori, si sono dati alla fuga ad alta velocità, ponendo in pericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali, costretti ad adottare una velocità altrettanto elevata, nonché degli altri utenti della strada.

Correttamente, quindi, è stato ravvisato l'elemento oggettivo della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale nella condotta di fuga concretamente attuata dal conducente del veicolo.

La Corte territoriale ha poi ritenuto dimostrato anche il concorso del passeggero - odierno ricorrente - in considerazione della condotta tenuta dallo stesso al momento in cui il conducente della moto ha dovuto arrestare la sua corsa, avendo anche costui tentato di proseguire la fuga a piedi dimostrando in tal modo di aver condiviso la precedente condotta di guida dello Sciortino, costituendo tale comportamento espressione di piena adesione alla decisione dell'altro imputato di non fermarsi all'intimazione delle forze dell'ordine.

Priva di fratture logiche e immune da censure appare quindi l'affermazione di responsabilità dell'imputato - quantomeno a titolo di concorso morale - non avendo lo stesso posto in essere comportamenti idonei a dimostrare il suo intento di opporsi alle pericolose manovre di fuga o comunque la volontà di dissociarsene, avendo contribuito con tale suo contegno a rinforzare quanto meno il proposito criminoso del correo.

2. Del tutto generici sono i due residui motivi di ricorso su recidiva e trattamento sa nzionatorio.

I giudici del merito hanno valutato adeguatamente la gravità della condotta di resistenza come indice di una maggiore pericolosità dell'imputato, in rapporto ai suoi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio.

Nella specie, la Corte di merito, esprimendo un giudizio di fatto insindacabile in questa sede adeguatamente motivato, ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole di una pena prossima al minimo edittale non essendo emerso alcun segno di resipiscenza, né evincendosi la sussistenza di elementi positivi da valutare in rapporto alla ravvisata pericolosità sociale e gravità del fatto avvenuto in orario notturno.Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative della dosimetria della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che rende ancora più evidente la genericità delle censure del ricorrente che si limitano a ribadire la pretesa diversità del ruolo svolto dal ricorrente in contrapposizione alla riconosciuta piena condivisione della medesima condotta pericolosa posta in concorso con il complice ,che ha giustificato, invece, coerentemente per il Giudice di merito l'equiparazione del trattamento sanzionatorio dei due correi.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Palermo riformava la sentenza dell'8 marzo 2021 del Tribunale di Palermo limitatamente alla pena che riduceva a mesi otto di reclusione, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110,337 cod. pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rilevava, in linea di fatto, alla stregua degli acquisiti atti d'indagine che i due imputati, a bordo del ciclomotore condotto da Sciortino, avevano omesso di fermarsi all'alt intimato dagli agenti della Polizia di Stato e si erano dati alla fuga ad elevata velocità, percorrendo le vie del centro abitato mettendo in pericolo la incolumità dei passanti e degli agenti costretti all'inseguimento. 2. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine: - alla sussistenza del reato di resistenza in capo al ricorrente mancando la prova di una sua adesione e comunque di un apprezzabile contributo alla condotta di guida di Sciortino, atteso che la sua successiva fuga a piedi una volta sceso dal ciclomotore non integra il reato in parola, per il quale è necessario che vi sia una messa in pericolo delle Forze dell'ordine, che nella fattispecie potrebbe essere ascritta al solo conducente del ciclomotore la cui condotta di guida spericolata non è stata in alcun modo incoraggiata o comunque voluta anche dal passeggero; - all'applicazione della recidiva fatta discendere unicamente dalla rilevata sussistenza di tre precedenti condanne per delitti contro il patrimonio. - alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso si palesano generici, atteso che, a fronte delle argomentate risposte già offerte dal giudice di appello in ordine alle singole doglianze dell'appellante, le stesse sono state riproposte con il ricorso per cassazione benché motivatamente disattese. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la prospettazione difensiva non è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).Inoltre, con riguardo alla condotta di fuga, integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia ad una fuga che metta in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e costringa le forze di polizia ad un inseguimento pericoloso (Sez. 6, 8/04/2003, Laraspata, Rv. 226251; Sez. 4, 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rappresentato che i due imputati non si sono limitati a non ottemperare all'obbligo di fermarsi imposto dalle Forze dell'Ordine, ma, al fine di disperdere gli inseguitori, si sono dati alla fuga ad alta velocità, ponendo in pericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali, costretti ad adottare una velocità altrettanto elevata, nonché degli altri utenti della strada. Correttamente, quindi, è stato ravvisato l'elemento oggettivo della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale nella condotta di fuga concretamente attuata dal conducente del veicolo. La Corte territoriale ha poi ritenuto dimostrato anche il concorso del passeggero - odierno ricorrente - in considerazione della condotta tenuta dallo stesso al momento in cui il conducente della moto ha dovuto arrestare la sua corsa, avendo anche costui tentato di proseguire la fuga a piedi dimostrando in tal modo di aver condiviso la precedente condotta di guida dello Sciortino, costituendo tale comportamento espressione di piena adesione alla decisione dell'altro imputato di non fermarsi all'intimazione delle forze dell'ordine. Priva di fratture logiche e immune da censure appare quindi l'affermazione di responsabilità dell'imputato - quantomeno a titolo di concorso morale - non avendo lo stesso posto in essere comportamenti idonei a dimostrare il suo intento di opporsi alle pericolose manovre di fuga o comunque la volontà di dissociarsene, avendo contribuito con tale suo contegno a rinforzare quanto meno il proposito criminoso del correo. 2. Del tutto generici sono i due residui motivi di ricorso su recidiva e trattamento sa nzionatorio. I giudici del merito hanno valutato adeguatamente la gravità della condotta di resistenza come indice di una maggiore pericolosità dell'imputato, in rapporto ai suoi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio. Nella specie, la Corte di merito, esprimendo un giudizio di fatto insindacabile in questa sede adeguatamente motivato, ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole di una pena prossima al minimo edittale non essendo emerso alcun segno di resipiscenza, né evincendosi la sussistenza di elementi positivi da valutare in rapporto alla ravvisata pericolosità sociale e gravità del fatto avvenuto in orario notturno.Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative della dosimetria della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che rende ancora più evidente la genericità delle censure del ricorrente che si limitano a ribadire la pretesa diversità del ruolo svolto dal ricorrente in contrapposizione alla riconosciuta piena condivisione della medesima condotta pericolosa posta in concorso con il complice ,che ha giustificato, invece, coerentemente per il Giudice di merito l'equiparazione del trattamento sanzionatorio dei due correi. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 45403/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris