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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 03252/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza/erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione quale amministratore di fatto in capo al ricorrente, sono meramente riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che, a fondamento del giudizio sulla qualifica di amministratore di fatto dell'Arrighini, ha evidenziato i contatti avuti con il consulente Lorenzi, da lui incontrato sia al momento dell'assunzione dell'incarico che allorquando nel 2013 vi recedette.

Osservato che, a fronte di dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente si limita a ripercorrere aspecificamente le medesime argomentazioni dei motivi di appello e nel contempo ad invitare ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza/erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione quale amministratore di fatto in capo al ricorrente, sono meramente riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che, a fondamento del giudizio sulla qualifica di amministratore di fatto dell'Arrighini, ha evidenziato i contatti avuti con il consulente Lorenzi, da lui incontrato sia al momento dell'assunzione dell'incarico che allorquando nel 2013 vi recedette. Osservato che, a fronte di dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente si limita a ripercorrere aspecificamente le medesime argomentazioni dei motivi di appello e nel contempo ad invitare ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 03252/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris