CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 35720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186 cod. strada. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'atto di impugnazione fosse privo di dichiarazione o elezione di domicilio nonché di idoneo specifico mandato ad impugnare; contesta, inoltre, l'affermata tardività dell'impugnazione. 3. Il ricorso è inammissibile, per l'assorbente considerazione che l'atto di appello a suo tempo proposto dalla difesa del ricorrente contiene un mandato ad impugnare dell'imputato (assente) rilasciato prima della emissione della sentenza appellata (procura del 18.2.2021, sentenza di primo grado emessa il 13.2.2023). Pertanto, la Corte territoriale, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ha correttamente applicato l'insegnamento, derivante dal nuovo contesto normativo introdotto dalla c.d. riforma Cartabia (con particolare riferimento alla vigente disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.), secondo cui, in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023 - dep. 2024, Rv. 286088 - 01). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 2 e P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]' est