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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06060/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relhzione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, con riguardo al mancato riconoscimento delle generiche, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con una motivazione sufficiente e non illogica motivazione essenzialmente imperniata sul puntuale riferimento ai precedenti dell'imputata e al disvalore della condotta a giudizio, aspetti coerentemente ritenuti ostativi al detto riconoscimento così da ritenere recessivi gli ulteriori elementi fattuali indicati dalla difesa, con valutazione tale da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relhzione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, con riguardo al mancato riconoscimento delle generiche, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con una motivazione sufficiente e non illogica motivazione essenzialmente imperniata sul puntuale riferimento ai precedenti dell'imputata e al disvalore della condotta a giudizio, aspetti coerentemente ritenuti ostativi al detto riconoscimento così da ritenere recessivi gli ulteriori elementi fattuali indicati dalla difesa, con valutazione tale da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06060/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris