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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41134/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il ricorrente, reiterando profili di censura già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con esaustiva ed incensurabile motivazione (si vedano, in particolare, le pagg. 4 - 6 della impugnata sentenza), solo formalmente ha prospettato un vizio di travisamento delle prove, prefigurando, invero, una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranei al sindacato di legittimità; che, a tal proposito, giova ribadire che il travisamento della prova non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e che, affinché esso si configuri, occorre che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi pertanto escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); che, nello specifico, deve evidenziarsi come i giudici di appello, con una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, non censurabile in questa sede se sorretta - come nel caso di specie - da una congrua e non illogica motivazione (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), hanno correttamente posto a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rese dalla persona offesa, avendole ritenute pienamente attendibili anche a fronte dei riscontri con ulteriori emergenze probatorie, e comunque non scalfite dai rilievi difensivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il ricorrente, reiterando profili di censura già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con esaustiva ed incensurabile motivazione (si vedano, in particolare, le pagg. 4 - 6 della impugnata sentenza), solo formalmente ha prospettato un vizio di travisamento delle prove, prefigurando, invero, una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranei al sindacato di legittimità; che, a tal proposito, giova ribadire che il travisamento della prova non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e che, affinché esso si configuri, occorre che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi pertanto escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); che, nello specifico, deve evidenziarsi come i giudici di appello, con una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, non censurabile in questa sede se sorretta - come nel caso di specie - da una congrua e non illogica motivazione (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), hanno correttamente posto a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rese dalla persona offesa, avendole ritenute pienamente attendibili anche a fronte dei riscontri con ulteriori emergenze probatorie, e comunque non scalfite dai rilievi difensivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 se
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