CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1970
Cassazione n. 07772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «Lo OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 e 223 co. 1 R.D. 267/42. 2. Ritenuto che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è inammissibile perché generico, fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il ricorso si limita a evocare l'innocenza dell'imputato e la non valenza distrattiva del mancato ritrovamento dei beni societari, in palese contrasto con i costanti orientamenti di legittimità in tema (cfr. Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 — 01). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il