CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46138/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] PULEO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto (di 26 mensole metalliche per scaffalatura, una sedia e un bidone in ferro, due telai metallici per finestre, custoditi in un deposito), aggravato dalla violenza sulle cose, con la recidiva (in Trecastagni, il 25/2/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la motivazione della Corte d'appello appare del tutto congrua, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. che presuppone, secondo la giurisprudenza di legittimità, necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio o irrilevante (tra le numerose, sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241-01; sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, Chiefari, Rv. 262450-01; sez. 5, n. 24003 del 1401/2014, Lanziní, Rv. 260201-01), ciò che, nella specie, è stato escluso dai giudici del merito rinviando al valore della merce sottratta e al danno derivante dal taglio della recinzione, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la refurtiva sia stata recuperata, sul punto dovendosi ribadire che, ai fini della configurabilità della attenuante del danno di particolare tenuità, in tema di furto, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tal fine (sez. 5, n. 19728 del 11/4/2019, Ingenito, Rv. 275922, in fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine; n. 13817 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Puggillo, Rv. 269731); che, allo stesso modo, il diniego delle generiche è stato adeguatamente giustificato dai giudici del merito, i quali, da un lato, hanno valorizzato l'assenza di elementi positivi, neppure allegati, osservando che la pena base era prossima al minimo edittale, che il PULEO annoverava precedenti specifici, reiterati e infra-quinquennali e che l'aumento per la ritenuta recidiva non era stato neppure operato (sull'onere motivazionale del giudice, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01, in cui si è precisato, in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 2 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, in fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che, infine, quanto alla speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., si tratta di doglianza non deducibile, non avendo costituito oggetto di gravame (sul punto, sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto dì motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01) rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]