CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13042/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 16554/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., difesa come in atti; contro [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire richiesta di decisione del ricorso formulata in assenza di una nuova procura speciale, come espressamente prescritto dall’art. 380 bisnuovo testo; Ritenuto che la richiesta di decisione della causa, formulata in assenza di nuova procura speciale, è inammissibilee, pertanto, tamquam non esset; Ritenuto che, pertanto, il ricorso ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile la richiesta di decisione avanzata dal difensore; dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.