CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per furto aggravato (capi 3 e 4 della rubrica); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione, segnatamente in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il fatto aggravato di cui al capo 3. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha chiaramente indicato in maniera congrua e logica gli elementi su cui ha fondato la compiuta identificazione dell'imputato, cui in particolare si è giunti tramite le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, ritenute dimostrative sia della sua presenza effettiva nella zona in cui ne è stato localizzato il telefono cellulare sia della commissione del fatto da parte di più di tre persone (compreso il ricorrente); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ai iende. Così deciso il