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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45888/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma ha, per quel che in questa sede rileva, confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 di illecita detenzione di grammi 650 di marijuana rispetto alla cessione ed illecita detenzione di eroina ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., era stato condannato, previa riduzione per il rito, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi cumulativi di motivazione, carenza di motivazione e travisamento del fatto in ordine ai delitti contestati.

3. Il ricorso, in quanto reiterativo di motivi già posti in sede di gravame e adeguatamente confutati, risulta inammissibile per genericità.

Adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito (pag. 1) che ha dato conto degli elementi che facevano ritenere che tutto lo stupefacente rinvenuto fosse nella disponibilità del ricorrente, motivazione completa e logica fatta oggetto di generiche ed apodittiche censure senza alcun confronto con la decisione impugnata specie nella parte in cui ha ricostruito le ragioni che facevano ritenere che la sostanza del tipo eroina e quella del tipo marijuana rinvenuta nel comodino della abitazione perquisita (locata dal Dabo e che presentava occultata sostanza che per confezionamento e qualità era identica a quella rinvenuta indosso) fosse del ricorrente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro :3.000,00 (tremila).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha, per quel che in questa sede rileva, confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 di illecita detenzione di grammi 650 di marijuana rispetto alla cessione ed illecita detenzione di eroina ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., era stato condannato, previa riduzione per il rito, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi cumulativi di motivazione, carenza di motivazione e travisamento del fatto in ordine ai delitti contestati. 3. Il ricorso, in quanto reiterativo di motivi già posti in sede di gravame e adeguatamente confutati, risulta inammissibile per genericità. Adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito (pag. 1) che ha dato conto degli elementi che facevano ritenere che tutto lo stupefacente rinvenuto fosse nella disponibilità del ricorrente, motivazione completa e logica fatta oggetto di generiche ed apodittiche censure senza alcun confronto con la decisione impugnata specie nella parte in cui ha ricostruito le ragioni che facevano ritenere che la sostanza del tipo eroina e quella del tipo marijuana rinvenuta nel comodino della abitazione perquisita (locata dal Dabo e che presentava occultata sostanza che per confezionamento e qualità era identica a quella rinvenuta indosso) fosse del ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro :3.000,00 (tremila). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente