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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24107/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, pertanto aspecifici in quanti soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; in particolare: - sulla procedibilità, corretta è l'osservazione della inammissibilità della relativa eccezione, in quanto formulata in memoria tardiva, e comunque della sua manifesta infondatezza, alla luce della natura meramente correttiva dell'addizione (-bis), resa manifesta dal contenuto descrittivo della imputazione e dalla assenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 639 cod. pen.; - la condotta della imputata (e della sua famiglia di sei persone), per come ricostruita dalla 'doppia conforme' (valutazione in questa sede non sindacabile), esula dal perimetro applicativo delle disposizioni citate dalla difesa, dirette ad assicurare continuità abitativa, in assenza di richieste di regolarizzazione e, soprattutto, dei requisiti (cfr. art. 11, comma 5, I.r. 1999/12 sulla convivenza biennale del collaterale aspirante); - la 'doppia conforme' anche sul diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (al di là della differente base giustificativa) rende generica e ripetitiva, oltreché manifestamente infondata, la doglianza del terzo motivo; - manifestamente infondato, infine, a fronte della protratta e perdurante violazione, anche il motivo fondato sulla causa di giustificazione, confliggente con il dovere (mai adempiuto) di trovare una soluzione abitativa alternativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.Mcesco noi [OSCURATO:PERSONA] LuciajjIhiperiali/i El ug 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, pertanto aspecifici in quanti soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; in particolare: - sulla procedibilità, corretta è l'osservazione della inammissibilità della relativa eccezione, in quanto formulata in memoria tardiva, e comunque della sua manifesta infondatezza, alla luce della natura meramente correttiva dell'addizione (-bis), resa manifesta dal contenuto descrittivo della imputazione e dalla assenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 639 cod. pen.; - la condotta della imputata (e della sua famiglia di sei persone), per come ricostruita dalla 'doppia conforme' (valutazione in questa sede non sindacabile), esula dal perimetro applicativo delle disposizioni citate dalla difesa, dirette ad assicurare continuità abitativa, in assenza di richieste di regolarizzazione e, soprattutto, dei requisiti (cfr. art. 11, comma 5, I.r. 1999/12 sulla convivenza biennale del collaterale aspirante); - la 'doppia conforme' anche sul diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (al di là della differente base giustificativa) rende generica e ripetitiva, oltreché manifestamente infondata, la doglianza del terzo motivo; - manifestamente infondato, infine, a fronte della protratta e perdurante violazione, anche il motivo fondato sulla causa di giustificazione, confliggente con il dovere (mai adempiuto) di trovare una soluzione abitativa alternativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mcesco noi [OSCURATO:PERSONA] LuciajjIhiperiali/i El ug 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24107/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris