CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,Ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce del 13 novembre 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 216, primo e secondo comma, 219, secondo comma, n. 1, e 222, legge fall., e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, nella parte in cui si duole della attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della fallita, trattandosi di un motivo nuovo, deducibile e non dedotto in precedenza, cosicché esso incorre nella sanzione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., e all'art. 216, secondo comma, legge fall., e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile, considerato che vi è adeguata motivazione priva di contraddizioni o palesi illogicità e si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, relativamente al reato di bancarotta documentale e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, non emergenti dal provvedimento impugnato, che anzi risulta ben motivato; - che il secondo motivo dei ricorsi di entrambi i ricorrenti, che si dolgono dell'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 216, comma secondo, legge fall. e del vizio di motivazione relativamente al reato di bancarotta patrimoniale ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile, atteso che in entrambi i casi è generico e si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha affermato che si è in presenza di una distrazione perché il prezzo della cessione dei beni non è stato pagato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme