CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 04058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2192/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di LECCE n. 754/2019 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.1.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che nel procedimento n. 2192/2020 RG, in conseguenza di comunicazione di proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. formulata dal Consigliere delegato in data 15.5.2023, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base della procura speciale cartacea rilasciatagli dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], autenticata dal medesimo legale, ed allegata in copia, senza attestazione di conformità all’originale analogico, ha depositato telematicamente il 21.6.2023 istanza di decisione della causa ex art. 380 bis comma 2° c.p.c.; considerato che a seguito di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, la difesa dei controricorrenti , nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.,ha eccepito l’invalidità dell’autenticazione della firma di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio della procura speciale per il deposito dell’istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., non rientrando, a suo dire,tale atto fra quelli elencati dall’art. 83 comma 3° c.p.c., per i quali la procura può essere autenticata dallo stesso difensore patrocinante; rilevato che a tale questione processuale rilevante per la notevole diffusione del fenomeno e per l’assenza di precedenti, si aggiunge quella relativa alle conseguenze che si verificherebbero ove l’istanza di decisione per ragioni di rito, e non di merito, non dovesse consentire di addivenire ad una decisione diversa da quella prospettata nella proposta di definizione anticipata, in punto di applicabilità, o meno, delle conseguenze di cui all’art. 96 comma 3° e 4° c.p.c., richiamate dall’art. 380 bis ultimo comma c.p.c. nei casi in cui, richiesta la decisione dal ricorrente entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata, la causa venga decisa in conformità alla proposta medesima; considerato che la Corte ritiene, inoltre , meritevole di approfondimento anche la questione della validità della procura allegata dalla ricorrente all’istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., in relazione all’osservanza delle disposizioni che consentono di equiparare le copie per immagine di atti analogici depositate telematicamenteagli originali cartacei; ritenuto, infine,che l’opportunità di rinviare alla pubblica udienza è anchecorrelata anche all’attesa della decisione delle S ezioni unite, fissata per il prossimo mese di febbraio, sulla questione dell’esistenza dell’incompatibilità del c onsigliere relatore della proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. a far parte del collegio chiamato a decidere la causa a seguito della presentazione dell’istanza di decisione della parte ricorrente ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., che sarà occasione anche per qualificare il carattere decisorio o non decisorio della proposta di definizione anticipata P.Q.M. La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazion