CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza, emessa dalla Corte di Cassazione, il 05/03/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza in premessa indicata, con cui la Settima Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/03/2025, che ha ritenuto la responsabilità del predetto in ordine al reato ascritto, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado; visto il ricorso proposto dall'imputato, con atto del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce, con un unico motivo, l'errore di fatto del provvedimento impugnato, «stante la svista o l'equivoco incidente sugli attiinterni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è stato percepito in modo difforme da quello effettivo»; rilevato che, in particolare, il ricorrente si duole della omessa pronuncia in relazione al motivo di ricorso proposto, contestualmente alla impugnativa della sentenza, avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 3 febbraio 2023, che aveva ritenuto sufficientemente specifico l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado; osservato che, correttamente, l'ordinanza della Corte di cassazione ha rilevato la inammissibilità della censura in quanto il vizio non emerge dalla sentenza, in applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze meramente interlocutorie, che non si siano trasfuse nel contenuto della sentenza impugnata, avendo natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza (in tal senso, con riferimento ad ordinanze istruttorie, v. Sez. 1, n. 3317 del 25/10/2023, dep. 2024, I., Rv. 285712 - 01); osservato che, sotto altro profilo, il rilievo del ricorrente è assolutamente generico, non avendo egli dedotto alcun errore di fatto, ma solo evocato un errore di diritto, in ordine all'apprezzamento della specificità dei motivi di appello, non suscettibile di essere emendato con il rimedio proposto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01); rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. sentenza Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA] Amicis [OSCURATO:PERSONA] 3 LUG 2026 2 iH \i Do i el)Dilla