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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01405/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Castrovillari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell’art. applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o, in subordine, della detenzione domiciliare con riferimento alle pene irrogate con due sentenze di condanna; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, terzo comma, 545-bis, 546, lryy. e), 666 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150 del 2022; Rilevato che in data 30 ottobre 2025 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]anges e [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale debitamente sottoscritta dall’interessato e autenticata dai difensori; Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Castrovillari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell’art. applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o, in subordine, della detenzione domiciliare con riferimento alle pene irrogate con due sentenze di condanna; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, terzo comma, 545-bis, 546, lryy. e), 666 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150 del 2022; Rilevato che in data 30 ottobre 2025 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]anges e [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale debitamente sottoscritta dall’interessato e autenticata dai difensori; Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 01405/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris