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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36662/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6419/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Casteltermini (AG), [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, 00197, alla Via BarnabaTortolini, n. 34; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento imposte dirette e Iva – Delega di firma Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 404 2 / 09/ 20 20 d e lla C TR Sicilia pronunciata il 02/12/2019, depositata il 21 luglio 2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso due avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva anno d’imposta 2004 emessi sulla scorta di un p.v.c. della Guardia di Finanza a seguito di una verifica fiscale, dalla quale era scaturita la contestazione per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di contributi pubblici ricevuti nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di cui al d.m. n. 2453/2001.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava i ricorsi.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Sicilia rigettava il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora rileva, che erano infondati i rilievi critici relativi alla sottoscrizione dell’atto impugnato, giusta la direttiva prot. n. 7/2012 con cui il Direttore dell’Ufficio aveva conferito il potere di firma al [OSCURATO:PERSONA], e che la società contribuente non aveva fornito, nei due gradi di giudizio, la benchè minima prova contraria atta a dimostrare la veridicità delle fatture contestate.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.Ritenuto in diritto

1. Preliminarmente, va evidenziato che la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente è tardiva, siccome inoltrata a mezzo pec in data 17.10.2022 e, quindi, oltre il termine di 5 giorni prima della camera di consiglio.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 42 dPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto legittima la sottoscrizione dell’atto avvenuta per delega nonostante quest’ultima difettasse del nominativo del soggetto delegato e del termine di validità della stessa.

2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, la ricorrente ha omesso di trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, la direttiva n. 7/2012 con la quale il Direttore dell’Ufficio ha conferito la delega di firma, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di verificare la fondatezza dei propri assunti.

In ogni caso, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973ha natura di delega di firma - e non di funzioni - , poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr., tra le tante, Cass. nn. 88142019, 23433/2019 e 18675/2020).

Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e d , Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

Da ultimo, va evidenziato che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. citato non richiede l'indicazione, oltre che del nominativo del soggetto delegato, anche della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019 citata).

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che egli aveva fornito la prova contraria sulla veridicità delle fatture, producendo il processo verbale di verifica della Guardia di Finanza, due perizie giurate, nonché la relazione sullo stato finale del programma di investimenti redatta dalla ICCREA Banca.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, con il motivo in esame, la ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 6 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

Inoltre, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd.

"doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (Sez.

L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020; conf.

Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15777 del 17/05/2022).

3.2. Essendosi, peraltro, in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le decisioni di primo e di secondo grado fossero fondate su ragioni differenti, è inammissibile il motivo fondato sul vizio motivazionale, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c.

A tal ultimo riguardo, è opportuno evidenziare che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione a risultanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009; conf.

Sez.

L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6419/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Casteltermini (AG), [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, 00197, alla Via BarnabaTortolini, n. 34; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento imposte dirette e Iva – Delega di firma Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 404 2 / 09/ 20 20 d e lla C TR Sicilia pronunciata il 02/12/2019, depositata il 21 luglio 2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso due avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva anno d’imposta 2004 emessi sulla scorta di un p.v.c. della Guardia di Finanza a seguito di una verifica fiscale, dalla quale era scaturita la contestazione per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di contributi pubblici ricevuti nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di cui al d.m. n. 2453/2001. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava i ricorsi. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Sicilia rigettava il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora rileva, che erano infondati i rilievi critici relativi alla sottoscrizione dell’atto impugnato, giusta la direttiva prot. n. 7/2012 con cui il Direttore dell’Ufficio aveva conferito il potere di firma al [OSCURATO:PERSONA], e che la società contribuente non aveva fornito, nei due gradi di giudizio, la benchè minima prova contraria atta a dimostrare la veridicità delle fatture contestate. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente è tardiva, siccome inoltrata a mezzo pec in data 17.10.2022 e, quindi, oltre il termine di 5 giorni prima della camera di consiglio. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 42 dPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto legittima la sottoscrizione dell’atto avvenuta per delega nonostante quest’ultima difettasse del nominativo del soggetto delegato e del termine di validità della stessa. 2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, la ricorrente ha omesso di trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, la direttiva n. 7/2012 con la quale il Direttore dell’Ufficio ha conferito la delega di firma, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di verificare la fondatezza dei propri assunti. In ogni caso, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973ha natura di delega di firma - e non di funzioni - , poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr., tra le tante, Cass. nn. 88142019, 23433/2019 e 18675/2020). Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e d , Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Da ultimo, va evidenziato che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. citato non richiede l'indicazione, oltre che del nominativo del soggetto delegato, anche della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019 citata). 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che egli aveva fornito la prova contraria sulla veridicità delle fatture, producendo il processo verbale di verifica della Guardia di Finanza, due perizie giurate, nonché la relazione sullo stato finale del programma di investimenti redatta dalla ICCREA Banca. 3.1. Il motivo è inammissibile. Invero, con il motivo in esame, la ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 6 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. Inoltre, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020; conf. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15777 del 17/05/2022). 3.2. Essendosi, peraltro, in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le decisioni di primo e di secondo grado fossero fondate su ragioni differenti, è inammissibile il motivo fondato sul vizio motivazionale, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c. A tal ultimo riguardo, è opportuno evidenziare che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione a risultanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009; conf. Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017). 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello
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