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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 40464/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17/04/198; avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 08/04/20 A; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 1 ;7 de 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] :uratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento sen a rin della sentenza impugnata relativamente alla revoca della sospensione con( izionale della pena; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il cuale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata il giorno 12 aprile 2023 il Trib male di Patti dichiarava, tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui gli artt.81 cpv. cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e lo aveva condan [OSCURATO:PERSONA] pena di anni uno e mesi uno di reclusione, con i doppi benefici.

1.1. L'imputazione a suo carico era relativa al reato di cui all'art. 81 ( pv., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, con più azioni anche in tempi diversi egli non osservava gli obblighi e le prescrizioni inerenti la sorveglianza spec ale con obbligo di soggiorno disposta con decreto n.80/19 del 25-26 giugno ; 019 del Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione (proc. n. 62/ 8 r.g.m.p.) a lui notificato in data 11 ottobre 2019.

In particolare: - non ottemper va al 'obbligo di versare a titolo di cauzione, entro 30 giorni dall'esecuzione de la m sura, la somma di euro 800,00 alla Cassa delle ammende; - violava il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, recandosi in data 21 otto )re »:019 ai festeggiamenti del [OSCURATO:PERSONA] di Capo d'Orlando. on recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] d'Orlando il 21 ottobre 2019 ed il 31 o tobrE 2019.

1.2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha cor fermato la decisione del Tribunale di Patti, avverso la quale l'imputato aveva in .erposto gravame; inoltre, la Corte territoriale ha revocato, per difetto dei resupposti di legge, la sospensione condizionale della pena e la non menzione conc.!sse dal primo giudice.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per m .zzo :Iell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a trE motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. cod pro::. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, le .t. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetta alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di contestazione, pur in assenza dell'e ennento oggettivo e soggettivo.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 597, comma 3, del codice di rito con riferimento al divieto di 'reformatio in peius' dato che la rev ica d i doppi benefici è stata disposta di ufficio dalla Corte territoriale, senza c e fo!;se stata proposta impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero.

2.3. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., la mancanza o contraddittorietà della motivazione n orcline alla espressa richiesta, avanzata dalla difesa, di riconoscimento d Ila ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato; deve infatti ricordars che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisament dell :11 prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del In-ocesso specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace s lo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probato -io, nndendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elem 2nto1rainteso o ignorato, fermi restando il limite del 'devolutum' in caso ii ccsiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie) e l'intangibilità della v iluta; ione nel merito del risultato probatorio (ex multi: Cass. Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

2.1. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dall'i Iputa - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della notiv zione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo d lIa cecisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rival itazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, quindi il -icorsb finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclu ;a in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindaca° sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legitti ità :nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei edes mi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una di rersa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 del 08/0:3/20121 Lupo, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della moti azior e, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da 'isultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo esser€ limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime in congi uenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non e pres.;amente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purcié siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( ;ez.

Il., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226( 74).

2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità :;u1 vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la senten di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di pri o grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi c •iteri nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sent mze :)ossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo cor i o decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

2.3. Ciò posto è opportuno evidenziare che l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura il capo della sentenza di secondo grado che ha confermato la sua resp )nsabilità per il mancato ed ingiustificato versamento della cauzione, contestand ) unicamente la sussistenza della violazione consistita nell'avere preso parte ai f stegc ia menti del [OSCURATO:PERSONA] il giorno 21 ottobre 2019, sostenendo che nell' ccasiDne egli si trovava solo di passaggio e che era diretto verso la sua abitazion e.

Al riguardo deve ricordarsi che per costante giurisprudenza di ques :a Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; S e. • 7, r . 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d • pre:.;crizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono Ji ad rttare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso cc ncreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, ( omnni 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la lor ) viclazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

2.4. Orbene, da tale principio di diritto la sentenza impugn )ta ron si è discostata, avendo spiegato, con motivazione adeguata e non nnanifes annente illogica, che la violazione sussisteva in quanto nell'occasione l'inn utato (come 2-0 emerso dalla deposizione dell'operante [OSCURATO:PERSONA]) era stato trovato all'interno del luna park assieme alla fidanzata, di talché doveva scluc ersi che fosse diretto a casa.

Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio motivazionale e la violazione di legge, sollecita a questa Corte una non consentit vai itazione alternativa degli elementi di fatto.

3. Il terzo motivo è infondato; invero, rispetto alla mancata app cazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativ cau5a di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, v. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 22 780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattisp cie c:mcreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comina, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibils:, entità del danno o del pericolo: Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Orbene, la sentenza impugnata non risulta eccepibile sul punto avendo fatto specifico riferimento, con motivazione esente da vizi logici, ai numerosi precedenti penali dell'imputato ed alla aperta frequentazione del lu la park nonostante l'espresso divieto contenuto nelle prescrizioni indici del a persistente pericolosità del soggetto e della non particolare tenuità del fatto.

4. Al contrario risulta fondato il secondo motivo.

Come noto il gridice di appello può revocare "ex officio" la non menzione e la sospension con( izionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma quarto, :od. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalnnente note al giudice che ha concesso il beneficio, aven lo eg i l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo. (Sez. 3, n. 42 )04 del 05/10/2022 Rv. 283712 - 01).

Il tema concernente il potere di re foca di ufficio della non menzione e della sospensione condizionale della pena con essa n primo grado da parte del giudice di appello, in presenza di impugnaz one lel solo imputato, è stato già esaminato dalla giurisprudenza.

In particolar , sec:mdo un diffuso orientamento, il provvedimento che dispone, ai sensi della t. 1E8, terzo comma, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quan o il leneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al quarto comma dell'art.164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad eretti di diritto sostanziale che si producono 'ope legis'e possono essere rilevati in gni n omento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bi delr3rt. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche al giAdice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., tra l tante: Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429-01, nonché Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113-01, nonché ancora Sez 5, r, 40466 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225699-01; non costituisce, invec , prEcedente pertinente Sez.

U, n. 755 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01, •erche attiene alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza i Tevo :abile in altro giudizio).

Questo orientamento è condivisibile, ma sennb a ne::essario operare una puntualizzazione.

4.1. Il giudice di appello ripete il proprio potere di revocare di uff cio i )enefici, ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena, d lila disciplina dettata per la materia di esecuzione, e, segnatamente, dall'art. 674, comma 1- bis, cod. proc. pen.

Infatti, la disciplina relativa al processo di cognizione lon solo non contiene alcuna disposizione che autorizza la revoca di uffic o della sospensione condizionale, ma, addirittura, prevede, nell'ambito d lla disciplina del divieto di 'reformatio in peius', all'art. 597, comma 3, cod. pr c. pE n., che, «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può [...] rev care benefici [...]».

Il potere di revoca di ufficio dei benefici, peraltro, appare ese -citat ile negli stessi casi in cui potrebbe essere fatto valere dal giudice dell'es !cuzicne, per evidenti ragioni di economia processuale.

Viene perciò in rilie ,o il rimedio specificamente previsto dal legislatore per ovviare all'ipotesi di sosp e.nsione condizionale della pena concessa in difetto dei presupposti, con I aggiunta del comma 1-bis nell'art. 674 cod. proc. pen. mediante l'art. 1, comm 2, I nge 26 marzo 2001, n. 128.

Secondo questa disposizione, «il giudice d Al'esc cuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della Jena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 38 dE I codice penale».

L'art. 168, terzo comma, cod. pen., nel primo periodo di pone che «la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è s ata cDncessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause os 164, quarto comma, cod. pen., a sua volta, vieta la concessione dell sosp ensione condizionale più di una volta, salvo deroga nel solo caso in c i la :;econda condanna, cumulata con quella precedente, non superi i limiti st rbiliti dall'art.163 cod. pen. 4.2.

Questo dato normativo è stato oggetto di un intervento delle Sezioni Unite, secondo le quali, in forza del disposto di cui all'art. 674, com la 1- Jis, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio dell sosp ensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comna, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente già note al giudice della cognizione, e, a tal fine, ha l' :nere di acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudi io (così Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01).

Le Sezioni Unite, inoltre, in motivazione, hanno compiuto aff rmaz ioni che appaiono pertinenti anche per il giudizio di cognizione.

Le stesse, recis3mente, dopo aver osservato che «il dato (esistente ex actis) del qu )le sa stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, non è suscetti ile d essere ricondotto nell'ambito dei nova», hanno rilevato: «la previsione di uno !pecifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei t ?.rmir i e delle forme relative) consente - in virtù del postulato della intrinseca coer nza E logicità dell'ordinamento - di stabilire con nettezza la linea di confine dei n )va n l senso che, laddove si configura la acquiescenza, resta simnnetricamen :e eszlusa la possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva e ;sere dedotto colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato 'effetto della preclusione stessa [...]» (cfr. §

6.6. del Considerato in Diritto). embi a allora ragionevole concludere che, nel giudizio di cognizione, il giudice d i app:.)IIo può revocare di ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in vi :)lazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., ma sempre che le cause osta ive non fossero documentalmente note al giudice di primo grado, e, a tal fi ie, hzi l'onere di procedere ad una doverosa verifica al riguardo.

4.3. Ciò posto va evidenziato che, dalla lettura della sentenza impugn yta, non risulta che la Corte di appello di Messina abbia verificato la effettiv3 conoscenza delle cause ostative da parte del Tribunale di Patti, di talché non po eva revocarg- y 'ex officio' i benefici di cui si tratta. /1(1 ..--/

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata :on ri wio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina I mita :amente alla disposta revoca della non menzione e della sospensione condizionille della pena, mentre il ricorso va respinto per il resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sonda ma co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17/04/198; avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 08/04/20 A; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 1 ;7 de 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] :uratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento sen a rin della sentenza impugnata relativamente alla revoca della sospensione con( izionale della pena; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il cuale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata il giorno 12 aprile 2023 il Trib male di Patti dichiarava, tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui gli artt.81 cpv. cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e lo aveva condan [OSCURATO:PERSONA] pena di anni uno e mesi uno di reclusione, con i doppi benefici. 1.1. L'imputazione a suo carico era relativa al reato di cui all'art. 81 ( pv., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, con più azioni anche in tempi diversi egli non osservava gli obblighi e le prescrizioni inerenti la sorveglianza spec ale con obbligo di soggiorno disposta con decreto n.80/19 del 25-26 giugno ; 019 del Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione (proc. n. 62/ 8 r.g.m.p.) a lui notificato in data 11 ottobre 2019. In particolare: - non ottemper va al 'obbligo di versare a titolo di cauzione, entro 30 giorni dall'esecuzione de la m sura, la somma di euro 800,00 alla Cassa delle ammende; - violava il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, recandosi in data 21 otto )re »:019 ai festeggiamenti del [OSCURATO:PERSONA] di Capo d'Orlando. on recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] d'Orlando il 21 ottobre 2019 ed il 31 o tobrE 2019. 1.2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha cor fermato la decisione del Tribunale di Patti, avverso la quale l'imputato aveva in .erposto gravame; inoltre, la Corte territoriale ha revocato, per difetto dei resupposti di legge, la sospensione condizionale della pena e la non menzione conc.!sse dal primo giudice. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per m .zzo :Iell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a trE motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. cod pro::. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, le .t. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetta alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di contestazione, pur in assenza dell'e ennento oggettivo e soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 597, comma 3, del codice di rito con riferimento al divieto di 'reformatio in peius' dato che la rev ica d i doppi benefici è stata disposta di ufficio dalla Corte territoriale, senza c e fo!;se stata proposta impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero. 2.3. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., la mancanza o contraddittorietà della motivazione n orcline alla espressa richiesta, avanzata dalla difesa, di riconoscimento d Ila ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato; deve infatti ricordars che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisament dell :11 prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del In-ocesso specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace s lo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probato -io, nndendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elem 2nto1rainteso o ignorato, fermi restando il limite del 'devolutum' in caso ii ccsiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie) e l'intangibilità della v iluta; ione nel merito del risultato probatorio (ex multi: Cass. Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 2.1. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dall'i Iputa - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della notiv zione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo d lIa cecisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rival itazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il -icorsb finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclu ;a in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindaca° sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legitti ità :nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei edes mi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una di rersa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 del 08/0:3/20121 Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della moti azior e, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da 'isultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo esser€ limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime in congi uenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non e pres.;amente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purcié siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( ;ez. Il., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226( 74). 2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità :;u1 vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la senten di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di pri o grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi c •iteri nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sent mze :)ossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo cor i o decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 2.3. Ciò posto è opportuno evidenziare che l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura il capo della sentenza di secondo grado che ha confermato la sua resp )nsabilità per il mancato ed ingiustificato versamento della cauzione, contestand ) unicamente la sussistenza della violazione consistita nell'avere preso parte ai f stegc ia menti del [OSCURATO:PERSONA] il giorno 21 ottobre 2019, sostenendo che nell' ccasiDne egli si trovava solo di passaggio e che era diretto verso la sua abitazion e. Al riguardo deve ricordarsi che per costante giurisprudenza di ques :a Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; S e. • 7, r . 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d • pre:.;crizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono Ji ad rttare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso cc ncreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, ( omnni 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la lor ) viclazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. 2.4. Orbene, da tale principio di diritto la sentenza impugn )ta ron si è discostata, avendo spiegato, con motivazione adeguata e non nnanifes annente illogica, che la violazione sussisteva in quanto nell'occasione l'inn utato (come 2-0 emerso dalla deposizione dell'operante [OSCURATO:PERSONA]) era stato trovato all'interno del luna park assieme alla fidanzata, di talché doveva scluc ersi che fosse diretto a casa. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio motivazionale e la violazione di legge, sollecita a questa Corte una non consentit vai itazione alternativa degli elementi di fatto. 3. Il terzo motivo è infondato; invero, rispetto alla mancata app cazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativ cau5a di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, v. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 22 780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattisp cie c:mcreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comina, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibils:, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Orbene, la sentenza impugnata non risulta eccepibile sul punto avendo fatto specifico riferimento, con motivazione esente da vizi logici, ai numerosi precedenti penali dell'imputato ed alla aperta frequentazione del lu la park nonostante l'espresso divieto contenuto nelle prescrizioni indici del a persistente pericolosità del soggetto e della non particolare tenuità del fatto. 4. Al contrario risulta fondato il secondo motivo. Come noto il gridice di appello può revocare "ex officio" la non menzione e la sospension con( izionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma quarto, :od. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalnnente note al giudice che ha concesso il beneficio, aven lo eg i l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo. (Sez. 3, n. 42 )04 del 05/10/2022 Rv. 283712 - 01). Il tema concernente il potere di re foca di ufficio della non menzione e della sospensione condizionale della pena con essa n primo grado da parte del giudice di appello, in presenza di impugnaz one lel solo imputato, è stato già esaminato dalla giurisprudenza. In particolar , sec:mdo un diffuso orientamento, il provvedimento che dispone, ai sensi della t. 1E8, terzo comma, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quan o il leneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al quarto comma dell'art.164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad eretti di diritto sostanziale che si producono 'ope legis'e possono essere rilevati in gni n omento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bi delr3rt. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche al giAdice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., tra l tante: Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429-01, nonché Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113-01, nonché ancora Sez 5, r, 40466 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225699-01; non costituisce, invec , prEcedente pertinente Sez. U, n. 755 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01, •erche attiene alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza i Tevo :abile in altro giudizio). Questo orientamento è condivisibile, ma sennb a ne::essario operare una puntualizzazione. 4.1. Il giudice di appello ripete il proprio potere di revocare di uff cio i )enefici, ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena, d lila disciplina dettata per la materia di esecuzione, e, segnatamente, dall'art. 674, comma 1- bis, cod. proc. pen. Infatti, la disciplina relativa al processo di cognizione lon solo non contiene alcuna disposizione che autorizza la revoca di uffic o della sospensione condizionale, ma, addirittura, prevede, nell'ambito d lla disciplina del divieto di 'reformatio in peius', all'art. 597, comma 3, cod. pr c. pE n., che, «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può [...] rev care benefici [...]». Il potere di revoca di ufficio dei benefici, peraltro, appare ese -citat ile negli stessi casi in cui potrebbe essere fatto valere dal giudice dell'es !cuzicne, per evidenti ragioni di economia processuale. Viene perciò in rilie ,o il rimedio specificamente previsto dal legislatore per ovviare all'ipotesi di sosp e.nsione condizionale della pena concessa in difetto dei presupposti, con I aggiunta del comma 1-bis nell'art. 674 cod. proc. pen. mediante l'art. 1, comm 2, I nge 26 marzo 2001, n. 128. Secondo questa disposizione, «il giudice d Al'esc cuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della Jena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 38 dE I codice penale». L'art. 168, terzo comma, cod. pen., nel primo periodo di pone che «la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è s ata cDncessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause os 164, quarto comma, cod. pen., a sua volta, vieta la concessione dell sosp ensione condizionale più di una volta, salvo deroga nel solo caso in c i la :;econda condanna, cumulata con quella precedente, non superi i limiti st rbiliti dall'art.163 cod. pen. 4.2. Questo dato normativo è stato oggetto di un intervento delle Sezioni Unite, secondo le quali, in forza del disposto di cui all'art. 674, com la 1- Jis, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio dell sosp ensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comna, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente già note al giudice della cognizione, e, a tal fine, ha l' :nere di acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudi io (così Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01). Le Sezioni Unite, inoltre, in motivazione, hanno compiuto aff rmaz ioni che appaiono pertinenti anche per il giudizio di cognizione. Le stesse, recis3mente, dopo aver osservato che «il dato (esistente ex actis) del qu )le sa stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, non è suscetti ile d essere ricondotto nell'ambito dei nova», hanno rilevato: «la previsione di uno !pecifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei t ?.rmir i e delle forme relative) consente - in virtù del postulato della intrinseca coer nza E logicità dell'ordinamento - di stabilire con nettezza la linea di confine dei n )va n l senso che, laddove si configura la acquiescenza, resta simnnetricamen :e eszlusa la possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva e ;sere dedotto colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato 'effetto della preclusione stessa [...]» (cfr. § 6.6. del Considerato in Diritto). embi a allora ragionevole concludere che, nel giudizio di cognizione, il giudice d i app:.)IIo può revocare di ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in vi :)lazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., ma sempre che le cause osta ive non fossero documentalmente note al giudice di primo grado, e, a tal fi ie, hzi l'onere di procedere ad una doverosa verifica al riguardo. 4.3. Ciò posto va evidenziato che, dalla lettura della sentenza impugn yta, non risulta che la Corte di appello di Messina abbia verificato la effettiv3 conoscenza delle cause ostative da parte del Tribunale di Patti, di talché non po eva revocarg- y 'ex officio' i benefici di cui si tratta. /1(1 ..--/ 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata :on ri wio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina I mita :amente alla disposta revoca della non menzione e della sospensione condizionille della pena, mentre il ricorso va respinto per il resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sonda ma co
Decreto Cassazione n. 40464/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris