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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 26063/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Novara, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 99 cod. pen.; - che il primo motivo di censura, afferente alla sussistenza della querela, è indeducibile perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali (essendo la querela stata presentata dal responsabile del punto vendita, pacificamente legittimato a tanto: Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); - che il secondo e il terzo motivo, afferenti alla qualificazione dei fatti in termini di tentativo e al trattamento sanzionatorio, sono ugualmente indeducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] siglie5e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Novara, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 99 cod. pen.; - che il primo motivo di censura, afferente alla sussistenza della querela, è indeducibile perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali (essendo la querela stata presentata dal responsabile del punto vendita, pacificamente legittimato a tanto: Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); - che il secondo e il terzo motivo, afferenti alla qualificazione dei fatti in termini di tentativo e al trattamento sanzionatorio, sono ugualmente indeducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] siglie5e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26063/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris