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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 24351/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1977 avverso l'ordinanza emessa il 10 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 10 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo limitatamente alla somma di euro 4.000,00 e ha rigettato nel resto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] è indagato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto la violazione degli artt. 125, 321, 240, 416 bis cod. pen..

Il Tribunale del riesame avrebbe ravvisato il nesso pertinenziale tra il denaro e l'attività illecita in modo apodittico, non avendo spiegato sulla base di quali elementi di fatto potesse logicamente inferirsi che la somma fosse il profitto del reato, contestato al ricorrente.

Peraltro, l'attività di commercio di prodotti ortofrutticoli, svolta dalla convivente dell'indagato, costituirebbe un indizio alternativo della lecita provenienza della somma di denaro in questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez.

U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.

U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto).

Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata presta il fianco alle censure formulate dal ricorrente in ordine alla mancanza di motivazione sul nesso di strumentalità tra la somma, oggetto di sequestro preventivo, e il reato, ascrittogli provvisoriamente. 1.2 Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. 6, n. 20244 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273268; Sez. 6, n. 5845 del 20/1/2017, Rv. 269374), condivisa dal Collegio, il sequestro preventivo di un bene è legittimo se vi sia una relazione specifica e stabile tra detto bene e l'illecito, che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale.

Si è precisato che, in tema di sequestro preventivo, l'oggetto del sequestro preventivo deve essere caratterizzato da intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" e il reato.

Questa Corte è poi ferma nel ritenere che la dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è necessaria anche nel caso di confisca obbligatoria, come quello previsto dall'art. 416 bis, comma 7, cod. pen., in quanto l'obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose, che si intendono sequestrare (Sez. 6, n. 27750 del 21/5/2012, Rv. 253113). 1.3 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha affermato che l'indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione a numerose ipotesi di reato, tra cui l'aver fatto parte con ruolo di vertice della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, avendo svolto, anche durante il periodo di detenzione, la funzione di referente per gli affiliati nel territorio palermitano nonché avendo coordinato una serie di azioni criminali e assunto in modo occulto il controllo e la gestione di attività imprenditoriali.

In tale specifico contesto, in assenza di alternative spiegazioni, era "assai verosimile che la somma di denaro, rinvenuta nella disponibilità dell'indagato, costituisse il provento della condotta delittuosa dell'indagato, suscettibile di confisca obbligatoria e, quindi, di sequestro".

Così argomentando, il Collegio del riesame si è limitato a ricordare il ruolo svolto dall'indagato all'interno del sodalizio mafioso dell'Acquasanta ma non ha motivato in ordine alla sussistenza del necessario rapporto di strumentalità tra la somma, oggetto di sequestro, e il reato, ascritto provvisoriamente al ricorrente.

Deve dunque affermarsi che non vi è motivazione su tale nesso di strumentalità, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata e il Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., dovrà procedere a nuovo esame in ottemperanza ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, udienza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1977 avverso l'ordinanza emessa il 10 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 10 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo limitatamente alla somma di euro 4.000,00 e ha rigettato nel resto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] è indagato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto la violazione degli artt. 125, 321, 240, 416 bis cod. pen.. Il Tribunale del riesame avrebbe ravvisato il nesso pertinenziale tra il denaro e l'attività illecita in modo apodittico, non avendo spiegato sulla base di quali elementi di fatto potesse logicamente inferirsi che la somma fosse il profitto del reato, contestato al ricorrente. Peraltro, l'attività di commercio di prodotti ortofrutticoli, svolta dalla convivente dell'indagato, costituirebbe un indizio alternativo della lecita provenienza della somma di denaro in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto). Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata presta il fianco alle censure formulate dal ricorrente in ordine alla mancanza di motivazione sul nesso di strumentalità tra la somma, oggetto di sequestro preventivo, e il reato, ascrittogli provvisoriamente. 1.2 Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. 6, n. 20244 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273268; Sez. 6, n. 5845 del 20/1/2017, Rv. 269374), condivisa dal Collegio, il sequestro preventivo di un bene è legittimo se vi sia una relazione specifica e stabile tra detto bene e l'illecito, che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale. Si è precisato che, in tema di sequestro preventivo, l'oggetto del sequestro preventivo deve essere caratterizzato da intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" e il reato. Questa Corte è poi ferma nel ritenere che la dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è necessaria anche nel caso di confisca obbligatoria, come quello previsto dall'art. 416 bis, comma 7, cod. pen., in quanto l'obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose, che si intendono sequestrare (Sez. 6, n. 27750 del 21/5/2012, Rv. 253113). 1.3 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha affermato che l'indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione a numerose ipotesi di reato, tra cui l'aver fatto parte con ruolo di vertice della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, avendo svolto, anche durante il periodo di detenzione, la funzione di referente per gli affiliati nel territorio palermitano nonché avendo coordinato una serie di azioni criminali e assunto in modo occulto il controllo e la gestione di attività imprenditoriali. In tale specifico contesto, in assenza di alternative spiegazioni, era "assai verosimile che la somma di denaro, rinvenuta nella disponibilità dell'indagato, costituisse il provento della condotta delittuosa dell'indagato, suscettibile di confisca obbligatoria e, quindi, di sequestro". Così argomentando, il Collegio del riesame si è limitato a ricordare il ruolo svolto dall'indagato all'interno del sodalizio mafioso dell'Acquasanta ma non ha motivato in ordine alla sussistenza del necessario rapporto di strumentalità tra la somma, oggetto di sequestro, e il reato, ascritto provvisoriamente al ricorrente. Deve dunque affermarsi che non vi è motivazione su tale nesso di strumentalità, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata e il Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., dovrà procedere a nuovo esame in ottemperanza ai principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del
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