CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 02894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36199/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 22 , presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e di fendono unitamente edisgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 90/2018 , depositata il13/06/2018, R.G.N. 311/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in sede di rinvio, ed in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sono state dichiarate nulle (avuto riguardo al complessivo tenore di dispositivo e motivazione) le clausole di apposizione del termine contenute nei contratti stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:SOCIETA]” per i periodi, rispettivamente, dal 15 giugno al 16 settembre 2005 e dal 2 novembre 2005 al 28 febbraio 2006, con conseguente conversione del primo contratto in uno a tempo indeterminato, riammissione in servizio del lavoratore e condanna della società al pagamento, in favore di quest’ultimo, dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, in misura pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA].”,affidato a due motivi ; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente- denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame, nel ritenere generica sia la causale (id est: “ragioni di carattere produttivo per supporto all’incremento volumi produttivi”) giustificativa della clausola appositiva del termine contenuta nel primo contratto, sia quella (id est: “ragioni di carattere produttivo per Sutent cps - Clinical supply, Ipr en e Medrol reformulation”) contenuta nel secondo, abbia, da un lato, imposto alla società un onere probatorio non dovuto ed assolutamente aggiuntivo rispetto alle previsioni legislative, concernente “il raffronto matematico tra produzione precedente e quella successiva”, e, dall’altro, ampliato la “ratio” della disposizione legislativa mediante una ricostruzione interpretativa non prevista dal legislatore nel suo disegno iniziale; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- lamenta che il predetto giudice, nel quantificare l’indennità risarcitoria, abbia fatto riferimento al parametro dell’ambiguità delle clausole, tali da aver lasciato il lavoratore in una situazione di estrema incertezza sulla valenza dei propri diritti. Ritenuto che: il primo motivo è da disattendere, poiché il giudice del gravame, nel richiamare correttamente l’insegnamento di questa Corte, secondo cui «In temadi assunzioni a termine, il datore di lavoro ha l’onere di specificare in apposito atto scritt o , in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l’apposizione del termine finale » (così, tra le altre, Cass.11/02/2015, n. 2680),ha ritenuto (non che l’azienda fosse tenuta a provare il raffronto matematico tra produzione precedente e quella successiva, bensì) che le causali addotte in entrambi i contratti non soddisfacessero l’onere di specificazione, sul duplice rilievo che «L’incremento dei volumi produttivi rappresenta un’espressione estremamente vaga e praticamente impossibile da verificare in concreto, atteso che nemmeno si dice quali siano i livelli di produzione» e che « la seconda causale (…) appare del tutto incomprensibileall’uomo comune; e, comunque, se, con uno sforzo di fantasia, la si volesse intendere riferita a prodotti aziendali, trattasi di causale assolutamente inidonea a comprendere in qualche modo il collegamento fra l’assunzione a termine ed i prodotti stessi»; l’opzione ermeneutica della norma denunziata è del tutto in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede l’indicazione specifica e puntuale della ragione giustificativa della clausola appositiva del termine, al fine diassicurare la trasparenza e la veridicitàdi tali ragioni, nonché l ’ immodificabilità delle stesse ne l corso del rapporto (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass. 10/05/2022, n. 14840; in senso conforme v. Cass. 15/01/2019, n. 840); il secondo motivo è del pari da disattendere poiché, nel quantificare l’indennità risarcitoria, il giudice di merito si è attenuto ai criteri di legge di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966, riconducendo - una volta effettuata una valutazione complessiva in primo luogo fondata sui parametri delle dimensioni dell’azienda, sul numero dei dipendenti occupati e sulla durata dei contratti - al “comportamento delle parti” (ossia, nello specifico, del datore) l’inserimento di clausole ritenute ambigue e tali da lasciare il lavoratore in una situazione di estrema incertezza sulla valenza dei propri diritti, con una interpretazione della locuzione normativa non implausibile, restando ogni profilo valutativo ovviamente sottratto alla cognizione di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 17/03/2014, n. 6122, ove è affermato che «In tema di contratto a termin e , la determinazione, tra il minimo e il massim o , della misura dell’indennità previstadall’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 -che richiama i criteri indicati dall ’ art. 8 della legg e 15 luglio 1966, n. 604 - spett a al giudice di merit o ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assent e , illogica o contraddittoria)»; il ricorso deveessere perciò complessivamente rigettato; le spesedel presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il