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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19440/2026

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al Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aluiso, difensori dell'imputato, i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di istigazione alla corruzione.

Il processo, definito con il rito abbreviato, ha ad oggetto il contenuto di un'annotazione di polizia, a firma del sottotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in cui questi riportava di essere stato contattato telefonicamente da tale 1Evangelista Stefano, che gli aveva chiesto di recarsi presso il proprio garage, ove in effetti [OSCURATO:PERSONA] si era recato e dove aveva incontrato, oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA], anche un altro soggetto, a lui noto, di nome [OSCURATO:PERSONA]; nell'occasione, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver mostrato a [OSCURATO:PERSONA] un foglietto indicante il nome di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] - che si occupava di lavorazione carni e pulizia presso la "[OSCURATO:PERSONA]"-, di cui il primo sarebbe stato l'amministratore, gli aveva chiesto, in relazione ad una indagine che riguardava la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], di "parlare con qualcuno in grado di sfumare la posizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in modo da non causargli guai giudiziari" specificando "che l'interessato era disponibile a pagare cospicue somme di denaro".

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.

Si sostiene che il processo sarebbe strutturalmente monco per non essere stato escusso il correo [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale l'imputato sarebbe concorrente morale.

L'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato, condizionato all'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - che ha definito la propria posizione processuale patteggiando la pena - che, tuttavia, aveva rifiutato di rispondere.

Il Pubblico Ministero, a sua volta, aveva chiesto con l'atto di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante un nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte non avrebbe ammesso la prova sul presupposto che non vi fossero ragioni per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe questa volta sottoposto all'esame, differentemente da quanto accaduto nel giudizio di primo grado.

Sostiene il ricorrente che, quella della Corte, sarebbe una motivazione viziata perché non si sarebbe tenuto conto che la posizione del dichiarante, dopo la definizione della sua posizione processuale, era mutata; Brusco, cioè avrebbe dovuto essere sentito in appello non più ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, nella veste di testimone assistito, ai sensi dell'art. 197 bis comma 4, cod. proc. pen., con conseguente differente modulazione del diritto al silenzio. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato obbligato a rispondere.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge.

Il tema attiene alla prova che [OSCURATO:PERSONA] sia stato il mandante dell'incontro di cui si è detto e che il reato sia stato commesso su sua istigazione.

La prova della responsabilità sarebbe stata fatta erroneamente discendere dal fatto che l'imputato sarebbe stato l'unico ad avere interesse e a conseguire un vantaggio; dunque, a dire della Corte, sarebbe stato illogico ritenere, come fatto dal Tribunale, che il reato potesse essere stato commesso all'insaputa dell'imputato. 2Si tratterebbe in realtà di un assunto viziato, atteso che l'interesse potrebbe costituire al più solo un indizio.

In tale contesto si rivisita l'affermazione della Corte secondo cui, al momento del fatto, il 6.4.2021, [OSCURATO:PERSONA] fosse già a conoscenza della esistenza di un procedimento penale nei suoi riguardi; tale prova sarebbe stata fatta erroneamente discendere, da una parte, dal fatto che in quel momento fosse pendente una richiesta di misura cautelare nei confronti del ricorrente, poi rigettata il 21.1.2022, cui era seguito, in data 9.2.2022, l'avviso di conclusione delle indagini, e, dall'altra, dal fatto che l'indagine aveva comportato "logicamente" accertamenti presso la sede della società, pertanto noti all'imputato.

In realtà, sostiene il ricorrente, almeno fino al 21.1.2022 gli atti procedimentali sarebbero stati coperti dal segreto e, dunque, la loro conoscenza era inibita.

Né sarebbe dimostrativo l'assunto, del tutto generico, relativo agli accertamenti che logicamente avrebbero dovuto essere compiuti e di cui non vi è menzione: un travisamento della prova.

Sotto altro profilo, si rivisita il contenuto di due conversazioni ambientali intercorse tra il ricorrente e la sua collaboratrice, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] precedute da una perquisizione e sequestro eseguita il 3.8.2021, presso l'abitazione dell'imputato.

La Corte avrebbe erroneamente ritenuto infondata la tesi difensiva, secondo cui, nel corso di quelle conversazioni, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a prospettare alla [OSCURATO:PERSONA] elementi appresi solo dal contenuto del verbale di perquisizione e sequestro; secondo la Corte, invece, quel verbale non avrebbe contenuto nessuna indicazione delle condotte contestate ma avrebbe fatto solo riferimento alla norma violata.

Anche in questo caso, secondo il ricorrente, dal contenuto del verbale - che si allega - emergerebbe il travisamento della prova perché, invece, il decreto non si sarebbe limitato a riportare l'indicazione della norma incriminatrice ma avrebbe fornito, seppure genericamente, giustificazioni su ciò che aveva determinato quella attività investigativa.

Si riporta, inoltre, il testo delle due conversazioni - che si allega- e si evidenzia, quanto alla conversazione n. 1897, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, dal suo contenuto non deriverebbe affatto la prova che l'imputato conoscesse della esistenza della indagine a suo carico: l'imputato, si ribadisce, si sarebbe limitato a riferire quanto evinto dal verbale di perquisizione e, in tal senso, si fa riferimento anche alla informativa del 16.12.2021, in cui gli stessi verbalizzanti avevano puntualizzato come l'imputato avesse riferito che il colloquio con la [OSCURATO:PERSONA] fosse conseguente alla lettura del decreto di perquisizione.

Non diversamente, quanto alla conversazione n. 1899, sarebbe errato l'assunto secondo cui essa proverebbe che l'imputato avesse un'agenda sulla quale aveva annotato" andare ad aggiustare le cose"; anche in questo caso, se letta correttamente, 3si avrebbe la prova che l'imputato si sarebbe limitato ad illustrare le ragioni che avevano giustificato la perquisizione.

Sotto ulteriore profilo, si rivisita il senso e la portata dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il tenente [OSCURATO:PERSONA]; la Corte avrebbe ricostruito i fatti in modo confuso ed errato, sostituendo il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] conosceva [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, non avrebbe avuto necessità di annotare sul biglietto il nome di questi.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il tema attiene alla qualificazione giuridica dei fatti.

Si afferma che, pur volendo ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di contattare il pubblico ufficiale, non vi sarebbe comunque la prova che l'imputato lo avesse incaricato anche di formulare l'illecita promessa relativa alla disponibilità a pagare delle somme cospicue di denaro; tale prova, si aggiunge, sarebbe stata fatta derivare solo dalla intervenuta definizione con patteggiamento della posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

Nonostante non fosse stato devoluto il tema, la Corte di appello avrebbe d'ufficio motivato quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento al fatto che l'imputato non avrebbe mai manifestato resipiscenza e che lo stesso sarebbe coinvolto in un procedimento di criminalità organizzata.

Quanto al primo argomento, si sostiene che l'imputato non avrebbe mai reso dichiarazioni e che comunque, quello speso dalla Corte, sarebbe un argomento del tutto esterno ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo stato quello del prevenuto un comportamento espressione del diritto di difesa Quanto al secondo argomento, la posizione dell'imputato sarebbe stata archiviata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. E' infondato, al limite della inammissibilità, il primo motivo di ricorso.

Dalla sentenza impugnata si evince che la Corte rigettò la richiesta di rinnovazione istruttoria facendo riferimento, da una parte, alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvalso della facoltà di non rispondere nel giudizio abbreviato celebrato in primo grado e, dall'altra, al fatto di essere essa in grado di decidere, sulla base degli atti acquisiti.

Rispetto al perimetro motivazione della Corte, il motivo è innanzitutto sostanzialmente monco perché strutturato solo in relazione alla prima parte della motivazione - cioè in relazione alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], avendo definito nel frattempo la propria posizione processuale, non potesse più avvalersi, come invece aveva fatto in 4primo grado, della facoltà di non rispondere - ma non anche sulla impossibilità per la Corte di decidere, senza la prova non ammessa, cioè sulla decisività di questa.

Sul punto il motivo è silente nel senso che nulla è stato dedotto: a) sul perché in concreto - non in astratto- quella prova avrebbe carattere decisivo; b) perché, alla luce dell'intero quadro probatorio, quella prova avrebbe eliminato le eventuali incertezze ovvero fosse di per sé oggettivamente idonea ad inficiare ogni altra risultanza probatoria; c) perché, al di là del riferimento fatto dalla Corte alla scelta di [OSCURATO:PERSONA] di non rendere dichiarazioni nel giudizio abbreviato, non sarebbe illogico ritenere - come invece aveva fatto il primo Giudice - che i fatti per cui si procede potessero essere stati commessi all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, senza previo concerto con questi e su sua istigazione; d) perché l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovessero prendere l'iniziativa autonomamente (pag. 5 e 9 sentenza impugnata).

Il motivo è generico perché non si confronta con l'intero ragionamento compiuto dalla Corte di appello, di cui si dirà.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Il tema attiene alla prova che, al momento in cui i fatti furono commessi, l'imputato fosse a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi; al riguardo si è fatto riferimento al verbale di perquisizione e sequestro del 3.8.2021 e alle conversazioni del giorno successivo.

La tesi difensiva, come detto, è che il contenuto delle conversazioni intercettate, intercorse tra l'imputato e la sua segretaria, non rivelerebbero la pregressa conoscenza da parte del primo della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi, perché, nell'occasione, Beliino si sarebbe limitato a rappresentare solo le informazioni contenute nel decreto di perquisizione e sequestro.

2.2. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso.

Dal decreto di perquisizione e sequestro allegato al ricorso emerge come, al di là della indicazione dei nomi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 322 cod. proc. pen., vi fosse solo un riferimento ai dispositivi elettronici - telefoni cellulari e smartphones — con cui gli indagati "hanno avuto contatti tra di loro e/o con terze persone finalizzati alla istigazione alla corruzione in favore di [OSCURATO:PERSONA]".

Dunque, un riferimento solo alla istigazione "in favore di [OSCURATO:PERSONA]"; nessun accenno, sul piano fattuale, alle modalità con cui la istigazione alla corruzione sarebbe stata compiuta, nessun riferimento ad alcun incontro, nessun riferimento ai soggetti che in quell'incontro avrebbero preso parte, nessuna indicazione del contenuto di fatti specifici.

Sulla base di tale dato di presupposizione, gli assunti difensivi tuttavia perdono di capacità persuasiva se raffrontati con il contenuto delle conversazioni intercettate. 5Nella conversazione n. 1897, [OSCURATO:PERSONA] riferisce testualmente "siamo andati là per aggiustare le cose, vai a coso a dire...

" mi puoi aggiustare il fatto mio e ho mandato a quelli a dire di aggiustare una cosa..." (cfr., trascrizione della conversazione).

Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, dalla conversazione indicata emerge chiaramente, diversamente dagli assunti difensivi, che: a) [OSCURATO:PERSONA] sapeva di essere sottoposto ad indagine "il fatto mio"; b) [OSCURATO:PERSONA] sapeva dell'incontro; c) [OSCURATO:PERSONA] riconosceva che di quell'incontro egli era stato il promotore e il responsabile "ho mandato a quelli a dire di aggiustare le cose".

Correttamente la Corte ha evidenziato come, da una parte, l'uso del primo pronome plurale "siamo andati" e, dall'altra, l'uso del primo pronome singolare "ho mandato a quelli", illuminino il senso e la portata di quell'incontro, chiariscano che quell'incontro aveva una chiara provenienza, un chiaro interesse, una chiara finalità: occorreva "aggiustare" la situazione, nel senso di alleggerire sul pano investigativo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] .

Di contenuto non difforme è la conversazione n. 1899 "... andare là per aggiustare le cose".

Sul punto, il ricorso è silente, essendosi limitato l'imputato ad affermare che le fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] fosse solo il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro.

Il motivo in esame, per come strutturato, esula in realtà dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).

Quelle del ricorrente sono censure che tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali e che tacciano la sentenza impugnata di presunte violazioni di legge e vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Al di là dei condivisibili richiami ai principi di diritto, il motivo è generico perché, anche in questo caso, non si confronta con la sentenza impugnata. 6Non è chiaro perché l'offerta del denaro avrebbe dovuto essere una iniziativa autonoma di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, invece, erano stati "mandati" da [OSCURATO:PERSONA] "per aggiustare" e, quindi, per far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Non è viziata la motivazione della sentenza nemmeno nella parte in cui la Corte di appello ha fatto riferimento al principio del c.d.

"cui prodest".

La Corte di cassazione ha chiarito in più occasioni come, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato, come nel caso di specie, da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 01 ; Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Rv. 279271 - 01).

4. È infine inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena inflitta.

La Corte ha fatto riferimento alla inesistenza di elementi positivi al fine di riconoscere le circostanze attenuanti generiche: in tal senso ha evidenziato l'assenza di elementi di forme di resipiscenza e il coinvolgimento del ricorrente in un altro procedimento penale.

Rispetto a tale trama motivazionale, il motivo è aspecifico, non essendo stato chiarito sula base di quali elementi le circostanza attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute e la pena inflitta ridotta, tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aluiso, difensori dell'imputato, i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di istigazione alla corruzione. Il processo, definito con il rito abbreviato, ha ad oggetto il contenuto di un'annotazione di polizia, a firma del sottotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in cui questi riportava di essere stato contattato telefonicamente da tale 1Evangelista Stefano, che gli aveva chiesto di recarsi presso il proprio garage, ove in effetti [OSCURATO:PERSONA] si era recato e dove aveva incontrato, oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA], anche un altro soggetto, a lui noto, di nome [OSCURATO:PERSONA]; nell'occasione, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver mostrato a [OSCURATO:PERSONA] un foglietto indicante il nome di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] - che si occupava di lavorazione carni e pulizia presso la "[OSCURATO:PERSONA]"-, di cui il primo sarebbe stato l'amministratore, gli aveva chiesto, in relazione ad una indagine che riguardava la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], di "parlare con qualcuno in grado di sfumare la posizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in modo da non causargli guai giudiziari" specificando "che l'interessato era disponibile a pagare cospicue somme di denaro". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. Si sostiene che il processo sarebbe strutturalmente monco per non essere stato escusso il correo [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale l'imputato sarebbe concorrente morale. L'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato, condizionato all'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - che ha definito la propria posizione processuale patteggiando la pena - che, tuttavia, aveva rifiutato di rispondere. Il Pubblico Ministero, a sua volta, aveva chiesto con l'atto di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante un nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte non avrebbe ammesso la prova sul presupposto che non vi fossero ragioni per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe questa volta sottoposto all'esame, differentemente da quanto accaduto nel giudizio di primo grado. Sostiene il ricorrente che, quella della Corte, sarebbe una motivazione viziata perché non si sarebbe tenuto conto che la posizione del dichiarante, dopo la definizione della sua posizione processuale, era mutata; Brusco, cioè avrebbe dovuto essere sentito in appello non più ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, nella veste di testimone assistito, ai sensi dell'art. 197 bis comma 4, cod. proc. pen., con conseguente differente modulazione del diritto al silenzio. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato obbligato a rispondere. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge. Il tema attiene alla prova che [OSCURATO:PERSONA] sia stato il mandante dell'incontro di cui si è detto e che il reato sia stato commesso su sua istigazione. La prova della responsabilità sarebbe stata fatta erroneamente discendere dal fatto che l'imputato sarebbe stato l'unico ad avere interesse e a conseguire un vantaggio; dunque, a dire della Corte, sarebbe stato illogico ritenere, come fatto dal Tribunale, che il reato potesse essere stato commesso all'insaputa dell'imputato. 2Si tratterebbe in realtà di un assunto viziato, atteso che l'interesse potrebbe costituire al più solo un indizio. In tale contesto si rivisita l'affermazione della Corte secondo cui, al momento del fatto, il 6.4.2021, [OSCURATO:PERSONA] fosse già a conoscenza della esistenza di un procedimento penale nei suoi riguardi; tale prova sarebbe stata fatta erroneamente discendere, da una parte, dal fatto che in quel momento fosse pendente una richiesta di misura cautelare nei confronti del ricorrente, poi rigettata il 21.1.2022, cui era seguito, in data 9.2.2022, l'avviso di conclusione delle indagini, e, dall'altra, dal fatto che l'indagine aveva comportato "logicamente" accertamenti presso la sede della società, pertanto noti all'imputato. In realtà, sostiene il ricorrente, almeno fino al 21.1.2022 gli atti procedimentali sarebbero stati coperti dal segreto e, dunque, la loro conoscenza era inibita. Né sarebbe dimostrativo l'assunto, del tutto generico, relativo agli accertamenti che logicamente avrebbero dovuto essere compiuti e di cui non vi è menzione: un travisamento della prova. Sotto altro profilo, si rivisita il contenuto di due conversazioni ambientali intercorse tra il ricorrente e la sua collaboratrice, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] precedute da una perquisizione e sequestro eseguita il 3.8.2021, presso l'abitazione dell'imputato. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto infondata la tesi difensiva, secondo cui, nel corso di quelle conversazioni, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a prospettare alla [OSCURATO:PERSONA] elementi appresi solo dal contenuto del verbale di perquisizione e sequestro; secondo la Corte, invece, quel verbale non avrebbe contenuto nessuna indicazione delle condotte contestate ma avrebbe fatto solo riferimento alla norma violata. Anche in questo caso, secondo il ricorrente, dal contenuto del verbale - che si allega - emergerebbe il travisamento della prova perché, invece, il decreto non si sarebbe limitato a riportare l'indicazione della norma incriminatrice ma avrebbe fornito, seppure genericamente, giustificazioni su ciò che aveva determinato quella attività investigativa. Si riporta, inoltre, il testo delle due conversazioni - che si allega- e si evidenzia, quanto alla conversazione n. 1897, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, dal suo contenuto non deriverebbe affatto la prova che l'imputato conoscesse della esistenza della indagine a suo carico: l'imputato, si ribadisce, si sarebbe limitato a riferire quanto evinto dal verbale di perquisizione e, in tal senso, si fa riferimento anche alla informativa del 16.12.2021, in cui gli stessi verbalizzanti avevano puntualizzato come l'imputato avesse riferito che il colloquio con la [OSCURATO:PERSONA] fosse conseguente alla lettura del decreto di perquisizione. Non diversamente, quanto alla conversazione n. 1899, sarebbe errato l'assunto secondo cui essa proverebbe che l'imputato avesse un'agenda sulla quale aveva annotato" andare ad aggiustare le cose"; anche in questo caso, se letta correttamente, 3si avrebbe la prova che l'imputato si sarebbe limitato ad illustrare le ragioni che avevano giustificato la perquisizione. Sotto ulteriore profilo, si rivisita il senso e la portata dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il tenente [OSCURATO:PERSONA]; la Corte avrebbe ricostruito i fatti in modo confuso ed errato, sostituendo il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] conosceva [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, non avrebbe avuto necessità di annotare sul biglietto il nome di questi. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il tema attiene alla qualificazione giuridica dei fatti. Si afferma che, pur volendo ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di contattare il pubblico ufficiale, non vi sarebbe comunque la prova che l'imputato lo avesse incaricato anche di formulare l'illecita promessa relativa alla disponibilità a pagare delle somme cospicue di denaro; tale prova, si aggiunge, sarebbe stata fatta derivare solo dalla intervenuta definizione con patteggiamento della posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Nonostante non fosse stato devoluto il tema, la Corte di appello avrebbe d'ufficio motivato quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento al fatto che l'imputato non avrebbe mai manifestato resipiscenza e che lo stesso sarebbe coinvolto in un procedimento di criminalità organizzata. Quanto al primo argomento, si sostiene che l'imputato non avrebbe mai reso dichiarazioni e che comunque, quello speso dalla Corte, sarebbe un argomento del tutto esterno ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo stato quello del prevenuto un comportamento espressione del diritto di difesa Quanto al secondo argomento, la posizione dell'imputato sarebbe stata archiviata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. E' infondato, al limite della inammissibilità, il primo motivo di ricorso. Dalla sentenza impugnata si evince che la Corte rigettò la richiesta di rinnovazione istruttoria facendo riferimento, da una parte, alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvalso della facoltà di non rispondere nel giudizio abbreviato celebrato in primo grado e, dall'altra, al fatto di essere essa in grado di decidere, sulla base degli atti acquisiti. Rispetto al perimetro motivazione della Corte, il motivo è innanzitutto sostanzialmente monco perché strutturato solo in relazione alla prima parte della motivazione - cioè in relazione alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], avendo definito nel frattempo la propria posizione processuale, non potesse più avvalersi, come invece aveva fatto in 4primo grado, della facoltà di non rispondere - ma non anche sulla impossibilità per la Corte di decidere, senza la prova non ammessa, cioè sulla decisività di questa. Sul punto il motivo è silente nel senso che nulla è stato dedotto: a) sul perché in concreto - non in astratto- quella prova avrebbe carattere decisivo; b) perché, alla luce dell'intero quadro probatorio, quella prova avrebbe eliminato le eventuali incertezze ovvero fosse di per sé oggettivamente idonea ad inficiare ogni altra risultanza probatoria; c) perché, al di là del riferimento fatto dalla Corte alla scelta di [OSCURATO:PERSONA] di non rendere dichiarazioni nel giudizio abbreviato, non sarebbe illogico ritenere - come invece aveva fatto il primo Giudice - che i fatti per cui si procede potessero essere stati commessi all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, senza previo concerto con questi e su sua istigazione; d) perché l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovessero prendere l'iniziativa autonomamente (pag. 5 e 9 sentenza impugnata). Il motivo è generico perché non si confronta con l'intero ragionamento compiuto dalla Corte di appello, di cui si dirà. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Il tema attiene alla prova che, al momento in cui i fatti furono commessi, l'imputato fosse a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi; al riguardo si è fatto riferimento al verbale di perquisizione e sequestro del 3.8.2021 e alle conversazioni del giorno successivo. La tesi difensiva, come detto, è che il contenuto delle conversazioni intercettate, intercorse tra l'imputato e la sua segretaria, non rivelerebbero la pregressa conoscenza da parte del primo della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi, perché, nell'occasione, Beliino si sarebbe limitato a rappresentare solo le informazioni contenute nel decreto di perquisizione e sequestro. 2.2. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso. Dal decreto di perquisizione e sequestro allegato al ricorso emerge come, al di là della indicazione dei nomi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 322 cod. proc. pen., vi fosse solo un riferimento ai dispositivi elettronici - telefoni cellulari e smartphones — con cui gli indagati "hanno avuto contatti tra di loro e/o con terze persone finalizzati alla istigazione alla corruzione in favore di [OSCURATO:PERSONA]". Dunque, un riferimento solo alla istigazione "in favore di [OSCURATO:PERSONA]"; nessun accenno, sul piano fattuale, alle modalità con cui la istigazione alla corruzione sarebbe stata compiuta, nessun riferimento ad alcun incontro, nessun riferimento ai soggetti che in quell'incontro avrebbero preso parte, nessuna indicazione del contenuto di fatti specifici. Sulla base di tale dato di presupposizione, gli assunti difensivi tuttavia perdono di capacità persuasiva se raffrontati con il contenuto delle conversazioni intercettate. 5Nella conversazione n. 1897, [OSCURATO:PERSONA] riferisce testualmente "siamo andati là per aggiustare le cose, vai a coso a dire... " mi puoi aggiustare il fatto mio e ho mandato a quelli a dire di aggiustare una cosa..." (cfr., trascrizione della conversazione). Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, dalla conversazione indicata emerge chiaramente, diversamente dagli assunti difensivi, che: a) [OSCURATO:PERSONA] sapeva di essere sottoposto ad indagine "il fatto mio"; b) [OSCURATO:PERSONA] sapeva dell'incontro; c) [OSCURATO:PERSONA] riconosceva che di quell'incontro egli era stato il promotore e il responsabile "ho mandato a quelli a dire di aggiustare le cose". Correttamente la Corte ha evidenziato come, da una parte, l'uso del primo pronome plurale "siamo andati" e, dall'altra, l'uso del primo pronome singolare "ho mandato a quelli", illuminino il senso e la portata di quell'incontro, chiariscano che quell'incontro aveva una chiara provenienza, un chiaro interesse, una chiara finalità: occorreva "aggiustare" la situazione, nel senso di alleggerire sul pano investigativo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] . Di contenuto non difforme è la conversazione n. 1899 "... andare là per aggiustare le cose". Sul punto, il ricorso è silente, essendosi limitato l'imputato ad affermare che le fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] fosse solo il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro. Il motivo in esame, per come strutturato, esula in realtà dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Quelle del ricorrente sono censure che tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali e che tacciano la sentenza impugnata di presunte violazioni di legge e vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. I giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Al di là dei condivisibili richiami ai principi di diritto, il motivo è generico perché, anche in questo caso, non si confronta con la sentenza impugnata. 6Non è chiaro perché l'offerta del denaro avrebbe dovuto essere una iniziativa autonoma di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, invece, erano stati "mandati" da [OSCURATO:PERSONA] "per aggiustare" e, quindi, per far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio. Non è viziata la motivazione della sentenza nemmeno nella parte in cui la Corte di appello ha fatto riferimento al principio del c.d. "cui prodest". La Corte di cassazione ha chiarito in più occasioni come, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato, come nel caso di specie, da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 01 ; Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Rv. 279271 - 01). 4. È infine inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena inflitta. La Corte ha fatto riferimento alla inesistenza di elementi positivi al fine di riconoscere le circostanze attenuanti generiche: in tal senso ha evidenziato l'assenza di elementi di forme di resipiscenza e il coinvolgimento del ricorrente in un altro procedimento penale. Rispetto a tale trama motivazionale, il motivo è aspecifico, non essendo stato chiarito sula base di quali elementi le circostanza attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute e la pena inflitta ridotta, tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19440/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris