CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17574/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma, via G. Porro n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Valli S. c., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, via Tacito n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17574/2017 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 13815/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, prima sezione civile, n. 55/2017, del 13 gennaio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto la sua domanda, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Valli S. c. (in prosieguo, breviter, “la banca”), avente a oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della banca intermediaria alle obbligazioni su di essa derivanti in relazione al relativo contratto di intermediazione, segnatamente in relazione all’abusiva sostituzione di titoli avvenuta in data 28 giugno 2005, senza alcuna adeguata informazione del cliente. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Valli S. c. ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale ha rilevato: a) che il tribunale aveva correttamente qualificato la domanda introduttiva come limitata alla condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non come domanda di ripetizione dell’indebito connesso alla risoluzione del contratto per inadempimento; b) che inammissibili erano le domande di nullità del contratto quadro di negoziazione per difetto di forma e di nullità delle operazioni eseguite fuori dal mercato regolamentato in assenza di preventiva autorizzazione scritta del cliente, siccome proposte per la prima volta in appello; c) che infondata era l’eccezione di nullità degli ordini per difetto di forma scritta, non prevista dall’ordinamento; d) che inammissibile per genericità era la doglianza riferita al difetto di informazioni fornite r.g. n. 17574/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17574/2017 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 13815/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dalla banca al cliente in relazione alla modificazione del paniere dei titoli, del resto correttamente respinta dal tribunale con argomentazioni basate sull’esame delle prove raccolte che erano del tutto condivisibili, anche in riferimento all’adeguatezza delle operazioni in titoli argentini e Cirio rispetto al profilo di rischio dell’investitore, come accertato dall’espletata consulenza tecnica di ufficio. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «I°) Violazione/errata applicazione dell’art. 112 c.p.c.», deducendo l’erroneo esercizio del potere/dovere del giudice di intrepretare e qualificare la domanda, ben potendo la domanda introduttiva del giudizio contenere, oltre che la domanda di risarcimento del danno, anche quelle di nullità degli acquisti delle obbligazioni, con conseguente ripetizione dell’indebito. b. Secondo motivo: «II°) Violazione/errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli art. 345 c.p.c., ed art. 1418 e 1421 c.c.; nonché conseguente violazione/errata applicazione dell’art. 18 d. l.vo 415/1996 ed art. 23 T.U.F. oltre che, in subordine, dell’art.1352 c.c.», deducendo l’erroneità della declaratoria di novità in appello della domanda di ripetizione di indebito, siccome confliggente con il doveroso rilievo officioso delle nullità contrattuali, nella specie correttamente correlabile sia all’inesistenza del contratto-quadro che alla carenza di forma degli ordini di negoziazione. r.g. n. 17574/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17574/2017 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 13815/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 c. Terzo motivo: «III°) Violazione/errata applicazione dell’art.342 c.p.c.», deducendo l’erronea declaratoria di genericità del motivo di appello inerente all’adeguatezza delle operazioni per cui è causa, in riferimento al mancato adempimento agli obblighi informativi. d. Quarto motivo: «IV°) Dunque, di conseguenza, violazione/errata applicazione: Per quanto riguarda le norme primarie: • per gli acquisti fino al 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore del Tuf): dell’art. 17 (criteri generali) D. L.vo n° 415/1996; • per gli acquisti successivi a tale data: dell’art. 21 (criteri generali) D. L.vo 58/98; Per quanto riguarda le norme secondarie: • per gli acquisti fino al 2 novembre 1997: dell’art. 5 (informazioni dovute ai clienti) regolamento CONSOB 9 dicembre 1994, n. 8850; • per gli acquisti fino successivi al 2 novembre 1997 e fino al 18.7.1998: dell’art. 3 (regole di comportamento) e dell’art. 5 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) regolamento CONSOB 30 settembre 1997, n. 10943; • per gli acquisti fino successivi al 18.7.1998: dell’art. 26 (regole di comportamento) e dell’art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522», deducendo l’erroneità dell’affermazione della Corte di appello circa il corretto adempimento, nel caso di specie, degli obblighi informativi r.g. n. 17574/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17574/2017 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 13815/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 ricadenti sull’intermediario in occasione della modificazione del portafoglio titoli per cui è causa. e. Quinto motivo: «V°) Violazione/errata applicazione: Degli artt. 1175 e 1176 c.c. nonché • per gli acquisti fino al 2 novembre 1997: dell’art. 6 (Frequenza, dimensioni e adeguatezza delle operazioni) regolamento CONSOB 9 dicembre 1994, n. 8850; • per gli acquisti fino successivi al 2 novembre 1997 e fino al 18.7.1998: dell’art. 6 (Operazioni non adeguate) regolamento CONSOB 30 settembre 1997, n. 10943; • per gli acquisti fino successivi al 18.7.1998: dell’art. 26 (regole di comportamento) e dell’art. 29 (operazioni non adeguate) regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522», deducendo l’erroneità dell’affermazione della Corte di appello circa l’adeguatezza delle operazioni per cui è causa in riferimento al profilo di rischio del cliente, e l’erroneità sul punto della disposta consulenza tecnica di ufficio. 2. Il controricorso svolge argomenti a suffragio della declaratoria di inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Tutti i motivi di ricorso sono privi del riferimento all’art.360 cod. proc. civ. Tale difetto può ridondare in declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, ogniqualvolta l’omissione non consenta a questa Corte di individuare, nel concreto atteggiarsi delle singole censure, un sicuro riferimento ai diversi parametri di impugnazione previsti dai numeri da 1 a 5 del citato articolo (Sez. r.g. n. 17574/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17574/2017 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 13815/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 6-5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). 5. Il primo motivo, alla luce del precedente rilievo, è inammissibile, non già per la rilevata carenza di riferimento all’art.360 cod. proc. civ., ma perché confonde l’omessa pronuncia – evocata dal riferimento, nell’epigrafe del motivo, alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – con il vizio di qualificazione della domanda, come fatto palese dalla lettura del corpo della censura, ciò che non solo andrebbe riferito alla falsa applicazione di legge, deducibile ai sensi del n. 3 del citato articolo 360 cod. proc. civ. con puntuale indicazione dei parametri normativi che si denunciano violati e delle ragioni giuridiche a sostegno della dedotta violazione, ma che è attività che, esclusi i vizi riferibili alle regole di interpretazione – non dedotti nella specie non può essere sindacata da questa Corte di legittimità (Cass. n. 19475 del 2005 e n. 17947 del 2007). 6. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui fa riferimento nella sua epigrafe alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ, mentre nel contenuto non svolge alcuna argomentazione a suffragio dell’accertamento della nullità della sentenza. La censura è, invece, infondata laddove lamenta, nella sostanza, una falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 342 cod. proc. civ. Invero, la Corte di appello ha giudicato come formulata per la prima volta in appello, e come tale inammissibile, la domanda volta a ottenere la ripetizione dell’indebito conseguente alla declaratoria di nullità del contratto quadro e dei singoli ordini di negoziazione, asseritamente derivanti dalla violazione delle norme imperative applicabili in materia. Tale conclusione, alla luce della reiezione del primo motivo di ricorso, r.g. n. 17574/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17574/2017 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 13815/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 che rende incontestabile la qualificazione della domanda introduttiva come limitata al solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, deve ritenersi corretta. 7. Il terzo motivo è inammissibile poiché non censura specificamente la ratio decidendi relativa alla riproposizione del motivo e, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado, indica solo sommariamente i motivi di censura riproposti in appello e conclude apoditticamente che sia sufficiente, per valutarne la fondatezza, “porre a confronto gli atti di primo e secondo grado” per rendersi conto del loro contenuto completamente diverso. Una tale indicazione, tuttavia, da un canto è estremamente generica, dall’altro finirebbe per indurre questa Corte a individuare essa stessa il concreto contenuto della doglianza, ricavandolo dalla complessiva lettura degli atti; ciò che, con ogni evidenza, non è consentito. 8. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché tendono a far compiere a questa Corte un inammissibile nuovo giudizio in fatto sul merito della vicenda contrattuale, avendo la Corte territoriale reso sul punto una motivazione ampiamente superiore al minimo costituzionale e perfettamente intellegibile in relazione alle conclusioni raggiunte. 9. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 17574/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17574/2017 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 13815/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Valli S. c. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17574/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f