CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 29976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1119-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].PA.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EMANUELE [OSCURATO:PERSONA]. 54, lett. c), D.Lgs.nr. 276 del 2003 Benefici contributivi Percettori trattamento pensionistico R.G.N.1119/2018 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 633/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 565/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Catania ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto una cartella esattoriale emessa per contributi non versati; 2. controverse varie questioni , permane, in questa sede, un unico profilo di contrasto. Esso riguarda la possibilità di stipularecontratti di inserimento con lavoratori già titolari di un trattamento pensionistico, derivando da ciò il diritto a godere dei benefici contributi vi previsto dall’indicata tipologia contrattuale; 3. i Giudici di merito hanno escluso la possibilità , nel caso di specie, di accedere ai contr atti di inserimento, finalizzati all’inserimento e/o al reinserimento di determinate categorie di persone che, per motivi vari (tra cui l’età avanzata), sono da considerarsi svantaggiate. Per la Corte territoriale, tra queste, non possonocomprendersi i titolari di trattamento pensionistico Inps, per i quali non ricorre la necessità di rientrare nel mercato del lavoro, in quanto già titolari di un reddito, seppure di natura pensionistica; 4. di conseguenza, per la Corte di appello, la scelta di una tipologia contrattuale non idonea a ricomprendere il caso concretoe, quindi, finalizzata ad occultare la diversa realtà e a godere dei benefici contributivi , ha integrato una ipotesi di evasione e non di omissione; 5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società indicata in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito l’INPS con controricorso; 6. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione dell’art. 12 disp. sulla legge in generale e dell’art. 54 del D.Lgs. nr. 276 del 2003, per avere la sentenza impugnata escluso i pensionati dal novero dei soggetti che hanno la possibilità di essere assunti con contratti di inserimento; 8. parte ricorrente assume che la legge individua tra le categorie di persone che possono stipulare i contratti di inserimento quella dei «lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro»senza alcuna ulteriore indicazione; pertanto, in assenza di una espressa disposizione, non sarebbe possibile escludere dal perimetro di applicazione della norma i lavoratori già percettori di trattamento pensionistico. I G iudici, erroneamente , avrebbero interpretato la previsione «privi di un posto di lavoro » come equivalente a «privi di reddito»; 9. i l motivo è infondato; 10.l’art. 54 del d.lgs nr. 276 del 2003 (poi abrogato dalla legge Fornero), ratione temporis, stabiliva:«1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile […]. f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico[…]»; 11.si tratta di un contratto che , d unque , ha un a ben definita platea di destinatari , nel senso che può essere stipulato esclusivamente con determinate categorie di soggetti e che comporta, per il datore di lavoro, benefici contributivi (art. 59 D.Lgs.cit.); 12.per la Corte, l’interpretazione della norma data dai giudici di meritoè rispettosa del dato letterale e coerente con la ratio della disciplina . V a, dunque, in questa sede condivisa e confermata;13.la categoria di «lavoratori […] che siano privi di un posto di lavoro»è riferita esclusivamente ai soggetti , privi di reddito , che, ancora attivi sul piano lavorativo, sono, per età, maggiormente svantaggiati per iniziare e/o riprendere un’attività lavorativa, come lo sono le altre categorie individuate dall’art. 54; 14.le misure agevolative previste dall’art. 59 del D.lgs nr. 276 del 2003 (si tratta de gli stessi incentivi economici già previsti in materia di contratto di formazione e lavoro) si giustificano, infatti, in funzionepremiale di quei datori di lavoro che favoriscono l’occupazione o la rioccupazione di persone che, per varie ragioni, involontariamente, s i sono trov a te fuori dal mercato del lavoro o anticipatamente ne siano fuori uscite . Il meccanismo per l’ingresso (o per il reingresso ) nel circuito lavorativoè attuato attraverso la stipulazione di un contratto a causa mista risultante dallo scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità (in argomento, Cass. nr. 22687 del 2018, in motivazione); 15.in questa pros p ettiva, per le ragioni esposte dal Giudice di merito e sinteticamente riportate nello storico di lite, non è coerente l’inclusione, nel perimetro di applicazione de ll’art. 54, lett. c) del D.lgs nr. 276 del 2003, dei lavoratori già percettori di un trattamento pensionistico. Gli argomenti sviluppati in ricorso non sono persuasivi. In particolare, alcun rilievo riveste, per la Corte, l’arg omento valorizzato da lla ricorrente e relativo al fatto che, coninterpello n r . 4 del 2016 , la Direzione Generale per l’[OSCURATO:PERSONA] del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro,in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118,della legge n r . 190 del 2014, relativo all’assunzione di lavoratori con esoneri contributivi, è pervenuta a conclusioni differenti. Si tratta, all’evidenza, di un parere dell’Amministrazione non vincolante, riferito ad altra disciplina e,comunque, genericamente res o; 16.in conclusione, la categoria dei « lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro» di cui all’art. 54, lett. c) d.Lgs. nr. 276 del 2003 non comprende i lavoratori già beneficiari di trattamenti pensionistici, benché questi ultimi siano soggetti con più di cinquanta anni di età e privi di un posto di lavoro; 17.con il secondo motivo - ai s ensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 116, comma 8, della legge nr. 388 del 2000. È censurata l’applicazione del regime sanzionatorio dell’evasione, dovendo, invece, applicarsi quello di cui all’art. 116, comma 10, o, al più, quello relativo all’omissione contributiva; 18.come riportato nello svolgimento del processo, i giudici di merito hanno osservato che l’utilizzo di una tipologia contrattuale che dà diritto a benefici contributivi, in quanto finalizzata ad occultare una diversa realtà, è fattispecie di evasione contributiva e non di omissione; 19.il Collegio giudica la statuizione corretta e in linea con la giurisprudenza della Corte (Cass. nr. 6405 del 2017,richiamata nella decisione impugnata; Cass. nr. 21374 del 2023); 20.la conclusione di un contratto in assenza delle condizioni di legge fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare un occultamento al fine di godere di benefici contributivi. R esta salva la possibilità, da parte di colui che invoca il più favorevole regime sanzionatorio, di dimostrare l’assenza di un intento elusivo, così da vincere la presunzione (relativa). Il relativo accertamento è, però, di esclusiva competenza del giudice di merito; 21.nella fattispecie concreta, si è in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme. In ogni caso, parte ricorrente non illustra il fatto storico, controverso, decisivo e non esaminato. La società si limita ad affermare di aver stipulato contratti scritti e immediatamente esibiti agli ispettori, circostanze evidentemente irrilevanti alla luce della giurisprudenza della Corte (per tutte Cass. nr 20446 del 2022) che ben chiarisce come, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale. Anzi, in questo caso, è proprio il «documento» (nella specie il contratto di lavoro non conforme al modello legale) che può essere idoneo a nascondere all'ente previdenziale la reale situazione di fatto e la effettiva consistenza dell'imponibile contributivo; 22.segue, pertanto, il rigetto del ricorso ; 23.in ordine alle spese, la novità della questione esaminata giustifica l’integrale compensazione delle stesse; 24.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ecompensa le spese di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a