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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 settembre 2026

Cassazione n. 25230/2026

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to Andrea BonanniCaione unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Michael [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-Contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.755/2024 depositatail 24/09/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la rinuncia al ricorso incidentaledella parte controricorrente;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 5996/2025Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 25230/2026Data pubblicazione 11/09/2026che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche rinunce edaccettazioni, anche in ragione dell’accordo transattivo raggiunto dalleparti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/09/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to Andrea BonanniCaione unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Michael [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-Contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.755/2024 depositatail 24/09/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la rinuncia al ricorso incidentaledella parte controricorrente;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 5996/2025Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 25230/2026Data pubblicazione 11/09/2026che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche rinunce edaccettazioni, anche in ragione dell’accordo transattivo raggiunto dalleparti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/09/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25230/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris