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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42157/2021

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la seguente SENTENZA (-/ sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 febbraio 2021, la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 ottobre 2019, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato per: a) il reato di cui all'art. 1164 cod. nav., per avere, in qualità di legale rappresentante di una società - titolare di una concessione avente ad oggetto uno stabilimento balneare di uso pubblico al servizio di un campeggio - apportato innovazioni demaniali non autorizzate, realizzando la copertura di una piattaforma mediante l'installazione di strutture lamellari in legno, sia verticali che orizzontali, e incannucciato leggero, nonché sette strutture in legno tipo gazebo; b) il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato, nella stessa qualità, le opere di cui al capo precedente in mancanza delle prescritte autorizzazioni, in zona di interesse paesaggistico; c) il reato di cui agli artt. 639 e 633-bis cod. pen.

La Corte d'appello ha assolto l'imputato del reato di cui al capo c) dell'imputazione, per insussistenza del fatto, e ha rideterminato la pena per í restanti reati, ritenuti in concorso formale, in un mese di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 415-bis, 157, 185 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, per la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata valida notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato.

Il ricorrente afferma di avere formulato tale eccezione davanti al Tribunale, all'udienza del 15 ottobre 2019 e di avere impugnato il relativo rigetto con motivo di appello.

Secondo la prospettazione difensiva, la Corte distrettuale, motivando in maniera diversa dal Tribunale, ha respinto tale eccezione, ritenendo valida la notificazione, dando valore alla relazione redatta dagli agenti della Guardia di Finanza, secondo cui l'avviso di chiusura delle indagini era stato consegnato in temporanea assenza del destinatario a mani di un tale Liguori, che si sarebbe qualificato come dipendente della società dell'imputato.

La differenza di tale motivazione rispetto a quella fornita dal Tribunale sarebbe che, in quest'ultima, si era affermato che la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini era stata effettuata il 22 novembre 2016 nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato.

La difesa sostiene che il lido in cui era stata consegnato l'atto giudiziario era in un luogo diverso rispetto a quello della sede della società dell'imputato ed era chiuso, essendo terminata la stagione balneare; cosicché nessuno vi si recava per lavorarvi, anche se era presente sul posto il signor Liguori.

Il luogo della notificazione non era dunque, quello dell'abituale attività lavorativa dell'imputato, che lavorava, invece, presso la sede della società.

Si contesta, in ogni caso, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna un dipendente, è valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen.2.2.

In secondo luogo, si prospettano vizi della motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure proposte con l'atto di appello.

Si afferma, in particolare, che, relativamente alle presunte innovazioni svolte sull'area di concessione demaniale, la comunicazione di reato redatta dalla capitaneria di porto non descriveva in modo chiaro la difformità segnalata rispetto al titolo concessorio in possesso della società dell'imputato, perché riferiva genericamente di una copertura dei lati esterni della piattaforma di legno antistante il corpo centrale dello stabilimento, realizzata in elementi lamellari e di dimensioni modeste: la mera difformità della struttura realizzata rispetto ai titoli concessori non comportava un aumento dei parametri urbanistici e si trattava comunque di opere amovibili.

La stessa Capitaneria di porto - secondo la difesa - aveva dato atto dell'esibizione di una comunicazione per interventi di edilizia libera, che fu ritenuta non valida, per la carenza dei disegni e di descrizione delle opere.

Per il ricorrente, tale comunicazione conteneva una piantina relativa al posizionamento dei gazebo e delle altre strutture, assimilabili ad attrezzature mobili installate solo per la stagione balneare e non inquadrabili tra le opere permanenti.

Si fa presente che si era richiesta la rinnovazione del dibattimento, onde consentire di acquisire, anche a mezzo di consulenza tecnica, materiale probatorio completo presso il Comune, relativo alle opere oggetto di contestazione.

Né si sarebbe considerato che le opere erano state rimosse nell'immediatezza: i gazebo fin dal mese di ottobre 2016, come dichiarato in udienza da un teste del pubblico ministero; l'incannucciato leggero nel 2017, quando la società aveva ottenuto per il suddetto stabilimento balneare il permesso di costruire.

2.3. Con il terzo motivo di doglianza, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che l'imputato: era in buona fede, era convinto di essere in possesso dei necessari titoli abilitativi, si era limitato a porre in essere delle strutture mobili prive di impatto ambientale e urbanistico, rimosse dopo la fine della stagione turistica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di doglianza - con cui si eccepisce l'invalidità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - è inammissibile.

Dalla relata di notifica presente in atti emerge che lo stabilimento balneare, ove la notificazione è stata effettuata nelle mani del dipendente Liguori (come tale espressamente qualificatosi), è il luogo in cui l'imputato svolgeva stabilmente la sua attività lavorativa.

Il fatto che tale luogo non fosse la formale sede della società è, in questo quadro, tanto pacifico quanto irrilevante.

Né vi è sul punto una difformità di valutazione fra Tribunale e Corte d'appello, essendo stato correttamente applicato da entrambi il principio secondo cui è valida la prima notificazione all'imputato non detenuto effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 cod. proc. pen. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui la notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma (ex multis, Sez. 3, n. 8182 del 20/01/2016, Rv. 266230).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

La difesa si limita a formulare mere asserzioni sulla amovibilità e sull'effettiva rimozione delle opere, senza richiamare con puntualità gli atti processuali da cui tali conclusioni sarebbero desumibili.

A ciò aggiunge valutazioni alternative rispetto a quelle compiute dal Tribunale e dalla Corte d'appello, affermando una pretesa difficile individuabilità delle opere in questione, in realtà dettagliatamente descritte nel capo di imputazione e come tali prese in considerazione dei giudici di merito.

Né la difesa contrasta quanto affermato circa l'assoluta inidoneità della documentazione presentata, in quanto priva di descrizione dei manufatti e di disegni di alcun genere, a fronte di opere consistenti, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. 1.3.

Parimenti generico è il terzo motivo di doglianza - relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - perché anche esso basato su mere asserzioni difensive.

Il ricorrente non contrasta la Motivazione della sentenza impugnata secondo cui i fatti non possono essere considerati di particolare tenuità, per il notevole interesse paesaggistico dell'area e la consistenza delle opere realizzate, in mancanza di qualsivoglia titolo abilitativo.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA (-/ sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 febbraio 2021, la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 ottobre 2019, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato per: a) il reato di cui all'art. 1164 cod. nav., per avere, in qualità di legale rappresentante di una società - titolare di una concessione avente ad oggetto uno stabilimento balneare di uso pubblico al servizio di un campeggio - apportato innovazioni demaniali non autorizzate, realizzando la copertura di una piattaforma mediante l'installazione di strutture lamellari in legno, sia verticali che orizzontali, e incannucciato leggero, nonché sette strutture in legno tipo gazebo; b) il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato, nella stessa qualità, le opere di cui al capo precedente in mancanza delle prescritte autorizzazioni, in zona di interesse paesaggistico; c) il reato di cui agli artt. 639 e 633-bis cod. pen. La Corte d'appello ha assolto l'imputato del reato di cui al capo c) dell'imputazione, per insussistenza del fatto, e ha rideterminato la pena per í restanti reati, ritenuti in concorso formale, in un mese di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 415-bis, 157, 185 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, per la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata valida notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato. Il ricorrente afferma di avere formulato tale eccezione davanti al Tribunale, all'udienza del 15 ottobre 2019 e di avere impugnato il relativo rigetto con motivo di appello. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte distrettuale, motivando in maniera diversa dal Tribunale, ha respinto tale eccezione, ritenendo valida la notificazione, dando valore alla relazione redatta dagli agenti della Guardia di Finanza, secondo cui l'avviso di chiusura delle indagini era stato consegnato in temporanea assenza del destinatario a mani di un tale Liguori, che si sarebbe qualificato come dipendente della società dell'imputato. La differenza di tale motivazione rispetto a quella fornita dal Tribunale sarebbe che, in quest'ultima, si era affermato che la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini era stata effettuata il 22 novembre 2016 nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato. La difesa sostiene che il lido in cui era stata consegnato l'atto giudiziario era in un luogo diverso rispetto a quello della sede della società dell'imputato ed era chiuso, essendo terminata la stagione balneare; cosicché nessuno vi si recava per lavorarvi, anche se era presente sul posto il signor Liguori. Il luogo della notificazione non era dunque, quello dell'abituale attività lavorativa dell'imputato, che lavorava, invece, presso la sede della società. Si contesta, in ogni caso, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna un dipendente, è valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen.2.2. In secondo luogo, si prospettano vizi della motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure proposte con l'atto di appello. Si afferma, in particolare, che, relativamente alle presunte innovazioni svolte sull'area di concessione demaniale, la comunicazione di reato redatta dalla capitaneria di porto non descriveva in modo chiaro la difformità segnalata rispetto al titolo concessorio in possesso della società dell'imputato, perché riferiva genericamente di una copertura dei lati esterni della piattaforma di legno antistante il corpo centrale dello stabilimento, realizzata in elementi lamellari e di dimensioni modeste: la mera difformità della struttura realizzata rispetto ai titoli concessori non comportava un aumento dei parametri urbanistici e si trattava comunque di opere amovibili. La stessa Capitaneria di porto - secondo la difesa - aveva dato atto dell'esibizione di una comunicazione per interventi di edilizia libera, che fu ritenuta non valida, per la carenza dei disegni e di descrizione delle opere. Per il ricorrente, tale comunicazione conteneva una piantina relativa al posizionamento dei gazebo e delle altre strutture, assimilabili ad attrezzature mobili installate solo per la stagione balneare e non inquadrabili tra le opere permanenti. Si fa presente che si era richiesta la rinnovazione del dibattimento, onde consentire di acquisire, anche a mezzo di consulenza tecnica, materiale probatorio completo presso il Comune, relativo alle opere oggetto di contestazione. Né si sarebbe considerato che le opere erano state rimosse nell'immediatezza: i gazebo fin dal mese di ottobre 2016, come dichiarato in udienza da un teste del pubblico ministero; l'incannucciato leggero nel 2017, quando la società aveva ottenuto per il suddetto stabilimento balneare il permesso di costruire. 2.3. Con il terzo motivo di doglianza, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che l'imputato: era in buona fede, era convinto di essere in possesso dei necessari titoli abilitativi, si era limitato a porre in essere delle strutture mobili prive di impatto ambientale e urbanistico, rimosse dopo la fine della stagione turistica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di doglianza - con cui si eccepisce l'invalidità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - è inammissibile. Dalla relata di notifica presente in atti emerge che lo stabilimento balneare, ove la notificazione è stata effettuata nelle mani del dipendente Liguori (come tale espressamente qualificatosi), è il luogo in cui l'imputato svolgeva stabilmente la sua attività lavorativa. Il fatto che tale luogo non fosse la formale sede della società è, in questo quadro, tanto pacifico quanto irrilevante. Né vi è sul punto una difformità di valutazione fra Tribunale e Corte d'appello, essendo stato correttamente applicato da entrambi il principio secondo cui è valida la prima notificazione all'imputato non detenuto effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 cod. proc. pen. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui la notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma (ex multis, Sez. 3, n. 8182 del 20/01/2016, Rv. 266230). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La difesa si limita a formulare mere asserzioni sulla amovibilità e sull'effettiva rimozione delle opere, senza richiamare con puntualità gli atti processuali da cui tali conclusioni sarebbero desumibili. A ciò aggiunge valutazioni alternative rispetto a quelle compiute dal Tribunale e dalla Corte d'appello, affermando una pretesa difficile individuabilità delle opere in questione, in realtà dettagliatamente descritte nel capo di imputazione e come tali prese in considerazione dei giudici di merito. Né la difesa contrasta quanto affermato circa l'assoluta inidoneità della documentazione presentata, in quanto priva di descrizione dei manufatti e di disegni di alcun genere, a fronte di opere consistenti, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. 1.3. Parimenti generico è il terzo motivo di doglianza - relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - perché anche esso basato su mere asserzioni difensive. Il ricorrente non contrasta la Motivazione della sentenza impugnata secondo cui i fatti non possono essere considerati di particolare tenuità, per il notevole interesse paesaggistico dell'area e la consistenza delle opere realizzate, in mancanza di qualsivoglia titolo abilitativo. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di