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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 25591/2025

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dente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2435 - resistente con mandato -avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il05/09/2022 R.G.N. 4147/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/20251.Il Tribunale di Velletri ha emesso decreto di oNmumoelroo gdi ara ccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025dell’accertamento del requisito sanitario per il riconoscimentodelle condizioni di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co.3L.104/1991 con decorrenza dalla data di revisione del 20/4/21,risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta sullapersona di X.Y. , ed ha liquidato le spese processuali acarico di INPS nella misura di € 1.000,00, incluse spese generali.2.

La ricorrente propone ricorso straordinario per cassazioneaffidandosi ad un motivo; l’Istituto previdenziale, a cui è statonotificato il ricorso, non deposita controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].CONSIDERATO CHE1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 5 del D.M. n.55/2014 per avere il giudice liquidato le speseprocessuali in misura inferiore ai minimi tariffari dei compensiprofessionali che, in base all’opera prestata dal difensore ed inapplicazione delle citate tariffe, non potrebbero essere inferioriad € 1.212,00 oltre spese forfetarie; inoltre, rileva che il valoredella controversia in esame non va determinato ai sensi deldell’art. 13 co. 1, c.p.c., e che la liquidazione operata in fase diATP, al netto delle spese generali, ammonterebbe, al fine, a soli€ 850,00, in deroga ai minimi, senza alcuna motivazione.2.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.3.

Preliminarmente questa Corte ha già affermato laammissibilità dell’impugnazione della pronuncia sulle speseadottata con decreto di omologa reso all’esito della fase diNumero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/2025istruzione preventiva in accertamento tecnico preventivoN uemxe rao drit r.a ccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025445-bis co.5 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 4365/2017: “Il decreto diomologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorsoper cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizionesulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, neltermine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalladata del suo deposito”); è stato anche precisato che è ammessoil ricorso in via straordinaria del decreto di omologalimitatamente alla pronuncia sulle spese (ord. 29700/2024),trattandosi in parte qua di provvedimento definitivo, di caratteredecisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti (ex multis,Cass. n.6084/2014, n.30396/22, n.7828/2023, n.23846/24).4.

Riguardo al valore della lite, si rammenta che per pacificoorientamento giurisprudenziale di questa Corte (sent.n.29311/2020 e, di recente, ord. n.22952/2024) le controversieaventi ad oggetto prestazioni connesse al riconoscimento dellacondizione di handicap grave sono di valore indeterminabile, conconseguente applicazione del terzo scaglione tariffario di cui ald.m. 55/2014 (valore di causa da 26.000,00 a 52.000,00 euro).5.

Orbene, in applicazione del regime tariffario richiesto, comegià calcolato anche in altre pronunce conformi di legittimità, gliimporti minimi liquidabili per il procedimento di istruzionepreventiva nelle controversie di valore indeterminabileammontano ad € 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva(pari ad € 472,50,00 per studio, € 375,00 per fase introduttivadi giudizio, ed € 364,50 per fase istruttoria/ trattazione, cosìridotte del 50% le prime due voci e del 70% la terza voce, aisensi dell’art. 4 del D.M. 55/14).Numero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/20255.1 - Il capo della pronuncia impugnato che ha liNquumiedroa dti ora ccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025complessivamente € 1.000,00 per le spese di lite, incluse lespese generali, è, pertanto, affetto dal denunciato vizio diviolazione di legge perché il Tribunale le ha determinate inmisura inferiore ai minimi come sopra individuati edanaliticamente richiesti.6.

Quanto alla derogabilità o meno dei valori minimi, sirammenta che a mente dell’art. 24 della L. 794/1942, gli onorariminimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabilie che l’art. 4 co.1 DM 585/1994 dispone la inderogabilità dellatariffa negli onorari minimi stabiliti per le prestazionidell'avvocato.

La questione è stata variamente dibattuta in sededi legittimità: è stata affermata l’inderogabilità in assenza diconvenzione fra le parti (come rammenta sent. n.9815/23),ovvero la possibilità di una motivazione giudiziale per l’ulteriorescostamento e la misura di esso (Cass. sent. n. 15506/24, cherichiama ord. n.14198/22, ed altre n.89/21, n.19989/21), e lapossibilità di deroga con riguardo ai soli valori massimi fermirestando “in ogni caso” i valori minimi (ord. n.26734/24).Egualmente si è ritenuto che non si possa derogare al minimotariffario, volto ad assicurare una garanzia di tipo economicoche si traduce nella tutela dell’indipendenza ed autonomia delprofessionista (ord. n.11252/24, sent. n.10438/23).7.

Ciò posto la liquidazione delle spese processuali compiutanell’impugnato decreto non è comunque rispettosa dei limitiminimi tariffari introdotti con DM 55/2014 come mod. con DM37/2018, né è stata fornita analitica elencazione di calcolo percomprendere la determinazione delle singole voci in relazionealle singole fasi processuali; inoltre, va evidenziato che laricorrente non contesta le argomentazioni svolte dal tribunale aNumero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/2025sostegno di quanto liquidato, che ammonterebbe, al netNtoum deroe dlli era ccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025spese generali al 15%, ad un importo pari ad € 850,ulteriormente inferiore al minimo tariffario.8.

La verifica del rispetto dei predetti parametri conduce adaffermare l’evidente non conformità della liquidazione compiutadal Tribunale al citato tariffario ministeriale, come rationetemporis previsti.

Discende che il decreto di omologa va, inparte qua, cassato, con rinvio al Tribunale di Velletri al quale sidemanda di attenersi ai suddetti principi per la rideterminazionedel compenso liquidabile al difensore della parte rimastavittoriosa all’esito dell’ATP non opposta, ed anche per laliquidazione delle spese della presente fase di giudizio.9.

Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, in presenzadi dati sensibili a tutela della dignità dell’interessato e del dirittoalla salute, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi formadella presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ognialtro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata pronuncia in relazione almotivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente gradodi giudizio, al Tribunale di Velletri, in persona di diversomagistrato.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, in casodi diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente.Roma, 13 maggio 2025.

La PresidenteNumero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/2025Numero di raccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2435 - resistente con mandato -avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il05/09/2022 R.G.N. 4147/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/20251.Il Tribunale di Velletri ha emesso decreto di oNmumoelroo gdi ara ccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025dell’accertamento del requisito sanitario per il riconoscimentodelle condizioni di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co.3L.104/1991 con decorrenza dalla data di revisione del 20/4/21,risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta sullapersona di X.Y. , ed ha liquidato le spese processuali acarico di INPS nella misura di € 1.000,00, incluse spese generali.2. La ricorrente propone ricorso straordinario per cassazioneaffidandosi ad un motivo; l’Istituto previdenziale, a cui è statonotificato il ricorso, non deposita controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].CONSIDERATO CHE1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 5 del D.M. n.55/2014 per avere il giudice liquidato le speseprocessuali in misura inferiore ai minimi tariffari dei compensiprofessionali che, in base all’opera prestata dal difensore ed inapplicazione delle citate tariffe, non potrebbero essere inferioriad € 1.212,00 oltre spese forfetarie; inoltre, rileva che il valoredella controversia in esame non va determinato ai sensi deldell’art. 13 co. 1, c.p.c., e che la liquidazione operata in fase diATP, al netto delle spese generali, ammonterebbe, al fine, a soli€ 850,00, in deroga ai minimi, senza alcuna motivazione.2. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.3. Preliminarmente questa Corte ha già affermato laammissibilità dell’impugnazione della pronuncia sulle speseadottata con decreto di omologa reso all’esito della fase diNumero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/2025istruzione preventiva in accertamento tecnico preventivoN uemxe rao drit r.a ccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025445-bis co.5 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 4365/2017: “Il decreto diomologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorsoper cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizionesulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, neltermine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalladata del suo deposito”); è stato anche precisato che è ammessoil ricorso in via straordinaria del decreto di omologalimitatamente alla pronuncia sulle spese (ord. 29700/2024),trattandosi in parte qua di provvedimento definitivo, di caratteredecisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti (ex multis,Cass. n.6084/2014, n.30396/22, n.7828/2023, n.23846/24).4. Riguardo al valore della lite, si rammenta che per pacificoorientamento giurisprudenziale di questa Corte (sent.n.29311/2020 e, di recente, ord. n.22952/2024) le controversieaventi ad oggetto prestazioni connesse al riconoscimento dellacondizione di handicap grave sono di valore indeterminabile, conconseguente applicazione del terzo scaglione tariffario di cui ald.m. 55/2014 (valore di causa da 26.000,00 a 52.000,00 euro).5. Orbene, in applicazione del regime tariffario richiesto, comegià calcolato anche in altre pronunce conformi di legittimità, gliimporti minimi liquidabili per il procedimento di istruzionepreventiva nelle controversie di valore indeterminabileammontano ad € 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva(pari ad € 472,50,00 per studio, € 375,00 per fase introduttivadi giudizio, ed € 364,50 per fase istruttoria/ trattazione, cosìridotte del 50% le prime due voci e del 70% la terza voce, aisensi dell’art. 4 del D.M. 55/14).Numero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/20255.1 - Il capo della pronuncia impugnato che ha liNquumiedroa dti ora ccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025complessivamente € 1.000,00 per le spese di lite, incluse lespese generali, è, pertanto, affetto dal denunciato vizio diviolazione di legge perché il Tribunale le ha determinate inmisura inferiore ai minimi come sopra individuati edanaliticamente richiesti.6. Quanto alla derogabilità o meno dei valori minimi, sirammenta che a mente dell’art. 24 della L. 794/1942, gli onorariminimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabilie che l’art. 4 co.1 DM 585/1994 dispone la inderogabilità dellatariffa negli onorari minimi stabiliti per le prestazionidell'avvocato. La questione è stata variamente dibattuta in sededi legittimità: è stata affermata l’inderogabilità in assenza diconvenzione fra le parti (come rammenta sent. n.9815/23),ovvero la possibilità di una motivazione giudiziale per l’ulteriorescostamento e la misura di esso (Cass. sent. n. 15506/24, cherichiama ord. n.14198/22, ed altre n.89/21, n.19989/21), e lapossibilità di deroga con riguardo ai soli valori massimi fermirestando “in ogni caso” i valori minimi (ord. n.26734/24).Egualmente si è ritenuto che non si possa derogare al minimotariffario, volto ad assicurare una garanzia di tipo economicoche si traduce nella tutela dell’indipendenza ed autonomia delprofessionista (ord. n.11252/24, sent. n.10438/23).7. Ciò posto la liquidazione delle spese processuali compiutanell’impugnato decreto non è comunque rispettosa dei limitiminimi tariffari introdotti con DM 55/2014 come mod. con DM37/2018, né è stata fornita analitica elencazione di calcolo percomprendere la determinazione delle singole voci in relazionealle singole fasi processuali; inoltre, va evidenziato che laricorrente non contesta le argomentazioni svolte dal tribunale aNumero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/2025sostegno di quanto liquidato, che ammonterebbe, al netNtoum deroe dlli era ccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025spese generali al 15%, ad un importo pari ad € 850,ulteriormente inferiore al minimo tariffario.8. La verifica del rispetto dei predetti parametri conduce adaffermare l’evidente non conformità della liquidazione compiutadal Tribunale al citato tariffario ministeriale, come rationetemporis previsti. Discende che il decreto di omologa va, inparte qua, cassato, con rinvio al Tribunale di Velletri al quale sidemanda di attenersi ai suddetti principi per la rideterminazionedel compenso liquidabile al difensore della parte rimastavittoriosa all’esito dell’ATP non opposta, ed anche per laliquidazione delle spese della presente fase di giudizio.9. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, in presenzadi dati sensibili a tutela della dignità dell’interessato e del dirittoalla salute, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi formadella presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ognialtro dato identificativo della parte ricorrente. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata pronuncia in relazione almotivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente gradodi giudizio, al Tribunale di Velletri, in persona di diversomagistrato.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, in casodi diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente.Roma, 13 maggio 2025. La PresidenteNumero registro generale 22899/2022Numero sezionale 2435/2025Numero di raccolta generale 25591/2025Data pubblicazione 18/09/2025
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