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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22866/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorsi del 20 gennaio 2026 è stata proposta impugnazione ex art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione di questa Corte di cassazione n. 36278 del 25/09/2025 con la quale sono stati rigettati i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 4681 del 12 aprile 2024.

L'errore percettivo lamentato avrebbe avuto ad oggetto il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito, con specifico riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare, ovvero quella del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Le impugnazioni proposte dai due ricorrenti sono state rigettate senza considerare le modalità concrete con le quali i giudici di merito (il Tribunale di Piacenza, in primo grado e la Corte di appello di Bologna, in sede di gravame) hanno quantificato la pena.

La sentenza del Tribunale ha ritenuto formata la prova della penale responsabilità degli imputati limitatamente alla distrazione di cui al capo 8.2 e alla omessa dichiarazione fiscale della società GL Marriott SA (capo 10).

La pena è stata determinata in sette anni di reclusione (sei anni per il reato fallimentare, aumentata di un anno per quello fiscale).

La decisione è stata impugnata in appello e con memoria depositata l'8 aprile 2024 è stata eccepita la prescrizione di entrambi i reati contestati, stante la loro estinzione prima della pronuncia della sentenza di appello a ragione dell'errato computo di alcuni periodi di sospensione e della inapplicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare in quanto non contestata in relazione ai reati per i quali è stata pronunciata condanna e neppure oggetto di specifica motivazione da parte del Tribunale.

A seguito del rigetto del motivo di appello da parte della Corte bolognese, la questione è stata sollevata con il ricorso per cassazione lamentando, in particolare, la violazione del divieto di reformatio in peius.

La Corte di cassazione ha rigettato la censure assumendo che la Corte di appello si fosse limitata a specificare un criterio di calcolo non esplicitato dal Tribunale di Piacenza affermando, altresì, la desumibilità della contestazione dell'aggravante alla luce dell'entità degli importi distratti e dell'omogenea decisione adottata nei confronti di altro coimputato.

Peraltro, il ricorso è stato ritenuto anche inammissibile, stante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado sul punto.

A dire dei ricorrenti, la Corte di cassazione è incorsa, dunque, in un primo errore 2di fatto laddove ha ritenuto che la Corte di appello di Bologna abbia esplicitato i passaggi attraverso i quali il Tribunale di Piacenza (che nulla ha spiegato sul punto) ha quantificato la pena finale.

Al contrario, il giudice di primo grado ha chiaramente indicato le modalità di calcolo della pena escludendo sia la configurabilità delle circostanze attenuanti generiche che, soprattutto, dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare.

La tesi secondo cui la pena base applicata dal Tribunale sarebbe stata quella di quattro anni di reclusione, aumentata di due anni per effetto della citata aggravante, sarebbe priva di fondamento alcuno, atteso che sono stati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., a guidare il giudicante nella quantificazione della pena, non altri elementi di natura accessoria).

Non è stata, dunque, la circostanza del danno patrimoniale di ingente entità a comportare l'applicazione della pena di sei anni di reclusione, ma quanto stabilito dalla norma codicistica citata.

Altro errore risiede, inoltre, nell'affermazione secondo cui il dispositivo della sentenza di condanna avrebbe rinviato al capo 8) dell'imputazione, ove si fa riferimento all'aggravante, laddove il dispositivo ha richiamato il capo 8.2 che non menziona la circostanza.

La decisività dell'errore risiede nel fatto che, se la Corte di cassazione avesse correttamente valutato la portata della decisione dei giudici di merito di primo grado, sarebbe pervenuta ad una pronuncia di annullamento senza rinvio per maturata prescrizione.

3. I difensori hanno chiesto procedersi a trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.

2. I ricorrenti lamentano, in sostanza, la mancata declaratoria della prescrizione da parte della Corte di cassazione che sarebbe incorsa in un errore di fatto laddove non ha ritenuto non contestata l'aggravante in conseguenza della quale è stato ritenuto non decorso il termine di prescrizione.

A supporto vengono indicati plurimi elementi: da un lato, si afferma che la circostanza aggravante del danno di rilevante entità di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare non è stata contestata, dall'altro, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, il motivo di impugnazione era stato sollevato davanti alla Corte di appello, con la conseguenza che la questione non 3 Liavrebbe potuto essere ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

A dimostrazione di quanto sostenuto si sollecita la valutazione della circostanza che, sin dalla sentenza di primo grado, i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato fallimentare di cui al capo 8.2 (oltre che del reato fiscale di cui al capo 10) per il quale non è stata contestata la circostanza aggravante della quale si controverte anche in questa sede.

Ciò dovrebbe potersi desumere dallo stesso dispositivo della pronuncia del Tribunale di Piacenza che fa riferimento, secondo quanto sostenuto in ricorso, al solo capo 8.2.

3. Vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale sull'istituto del ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione al quale questa Corte di legittimità esprime principi consolidati, anche per effetto di plurimi interventi delle Sezioni Unite.

Assume pregnante rilievo nella fattispecie in esame, ove il tema sollevato con i ricorsi è stato oggetto di specifico esame da parte della sentenza della quale si lamenta l'erroneità, il principio per cui «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 — 01).

Con tale fondamentale arresto è stato precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo p cadere su qualsiasi dato fattuale. 4,yLfSi tratta di principio che, sia pure con qualche lieve diversa declinazione, è stato reiteratamente ribadito da altri interventi delle Sezioni Unite che hanno avuto modo di precisare che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01).

E' stato altresì precisato che l'errore di fatto descritto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01).

Coerentemente con quanto sin qui illustrato, in materia di prescrizione è granitico l'orientamento per il quale «è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto» (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 - 01; Sez. 4 - , n. 35026 del 11/09/2025, Gerri, Rv. 288744 - 01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065 - 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453 - 01; Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646 - 01; Sez. 4, n. 3319 del 12/12/2014, dep. 2015, Refatti, Rv. 262028 - 01; Sez. 6, n. 36768 del 20/09/2012, Contardi, Rv. 253382 - 01).

4. Dovendosi procedere al giudizio secondo le coordinate interpretative sin qui descritte, si evidenziano plurimi concorrenti ragioni che depongono per la infondatezza dei ricorsi.

4.1. In primo luogo, si osserva che la questione dell'avvenuta contestazione della circostanza aggravante della quale si controverte è stata espressamente presa in considerazione nella sentenza impugnata. 5 4 OAl par. 2 (pagg. 6 e seguenti), la Quinta Sezione si è soffermata su punti essenziali ai fini della decisione dei ricorsi oggetto del procedimento.

E' stata, in primo luogo taffermata la regolare contestazione dell'aggravante in questione alla luce di una disamina completa (oltre che ineccepibile) del capo di imputazione relativo al reato fallimentare per il quale è stata affermata la penale responsabilità degli imputati.

La tesi prospettata dai ricorrenti secondo cui la condanna avrebbe avuto riguardo al capo

8.2. (quasi si trattasse di un capo di imputazione autonomo privo della descrizione della circostanza aggravante controversa) si infrange (come già evidenziato nella sentenza impugnata) nella constatazione che non già di un capo

8.2. sono stati ritenuti responsabili i ricorrenti, ma del capo 8, seconda ipotesi.

Il capo 8 dell'imputazione, infatti, non risulta essere suddiviso in punti autonomi, bensì in diverse ipotesi per le quali, senza alcuna distinzione, alla fine del capo di imputazione, vi è la contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità (pagg. da 10 a 16 della sentenza di primo grado).

L'aggravante, dunque, è stata contestata in fatto e in diritto e il giudizio circa la sua estensione a tutte le fattispecie di cui al capo 8 dell'imputazione è stato compiuto nell'ambito dell'attività valutativa dei giudici di merito e di legittimità certamente non suscettibile (sulla scorta dei principi ampiamente richiamati) di essere messa in discussione con il mezzo di impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 4.2.

Il passaggio sulle (eccepite) carenze motivazionali in ordine alla predetta circostanza, pur ritenute (anche) inammissibili dalla Quinta Sezione siccome non proposte con i motivi di appello, sono state comunque oggetto di esame laddove, da un lato, è stata esclusa la ricorrenza di alcuna reformatio in peius, atteso che la sentenza della Corte di appello di Bologna non ha comportato alcuna modifica della statuizione sanzionatoria della sentenza di primo grado.

Rispetto alla censura riferita all'operazione di integrazione che sarebbe stata illegittimamente compiuta dalla Corte di appello di Bologna laddove ha specificato il calcolo della pena rispetto al quale la sentenza di primo grado ha omesso di fornire adeguate precisazioni, la Quinta Sezione ha richiamato, in primo luogo, quanto deciso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118, ovvero che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata a trasmettere gli atti al giudice di primo grado, potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, redigere, anche integralmente, la motivazione \ mancante. 6La sentenza impugnata ha concluso il proprio ragionamento sul punto riportando il passaggio della motivazione di una risalente ma persuasiva pronuncia ove è precisato che «Non merita dunque censura il giudice di appello, se, nello stabilire la congruità delle pene inflitte dal primo giudice senza che questo avesse in motivazione specificato il calcolo attraverso il quale era pervenuto a determinarla, addiviene a tale calcolo e, stabiliti così la pena base e gli aumenti per le aggravanti e la continuazione, determina la pena nella stessa misura fissata dal provvedimento impugnato» (Sez.3, n. 2897 del 26/10/1965, D'Auria, Rv. 100658).

Né assumono rilievo decisivo, in senso contrario, i precedenti della giurisprudenza di questa Corte invocati dalla difesa in sede di discussione in relazione alla rilevanza delle sole circostanze che siano state «ritenute in sentenza», atteso che si tratta di pronunce che non tengono conto della specificità del giudizio per errore di fatto che si svolge secondo le preclusioni sopra oggetto di ampio richiamo al par.

2. Si tratta, in particolare del principio per cui «la mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, nel caso in cui non sia stata ritenuta in sentenza» (Sez. 6, n. 40823 del 14/10/2025, Pg, Rv. 288963 - 02; Sez. 5, n. 27632 del 30/05/2019, Calò, Rv. 276519 - 01).

La circostanza che il profilo dedotto sia stato oggetto di specifica valutazione da parte della Quinta Sezione esclude che possa vertersi in materia di errore di fatto.

Il rilievo sulla inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non assume, inoltre, significato decisivo laddove l'affermazione è stata seguita dalla considerazione nel merito della doglianza sulla ricorrenza dell'aggravante, per come si desume dall'inizio del paragrafo successivo («per altro verso...») e più specificamente da quanto illustrato al par.

2.2. interamente e dichiaratamente dedicato ai profili sostanziali della circostanza aggravante.

4.3. Ciò che viene lamentato dai ricorrenti è stato, dunque, oggetto di attività valutativa della Corte di cassazione.

S'intende fare riferimento, in particolare al passaggio della motivazione riportato alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata ove si legge: «Si presentano ineccepibili, pertanto, gli enunciati della decisione impugnata, lì dove ha: ritenuto ritualmente asseverato l'elemento accidentale aggravatore in discorso e sottolineato la gravità del fatto, l'ingente entità della somma distratta, oltre 18 milioni di euro, il considerevole danno arrecato alla massa dei creditori; per l'effetto, rimarcato come il provvedimento di primo grado, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sia discostato dal minimo edittale "comprensivo dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, sicuramente ricorrente nel ca o .1\ydi specie, attesa l'entità della distrazione perpetrata (anni quattro di reclusione, aumentati della metà ex art. 219 legge fallimentare)"; aggiunto, infine, come deponga in senso univoco la risoluzione adottata dal giudice di prime cure con riferimento alla posizione dei tre imputati, concorrenti nel medesimo reato, con il contestuale aumento della metà - prevista, appunto, dall'elemento circostanziale in disamina - della rispettiva pena-base, modulata sui minimi assoluti del reato (4 anni per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 3 anni per Odermatt).

E si deve rilevare, in proposito, la palese infondatezza di quanto confutato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a riguardo del trattamento riservato in secondo grado all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che non è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta ma, in prime cure, soltanto per il reato tributario di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000 e la sua posizione è stata valutata autonomamente rispetto a quella degli altri imputati».

Si tratta di motivazione sulle questioni sottoposte alla cognizione del giudice di legittimità che si è soffermato sui temi sollevati operando la dovuta attività valutativa rispetto alla quale è precluso ogni ulteriore sindacato ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5.

Conclusivamente, non essendo ravvisabili gli errori di fatto dedotti nei ricorsi, gli stessi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e P.Q.[OSCURATO:PERSONA] OkiWDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorsi del 20 gennaio 2026 è stata proposta impugnazione ex art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione di questa Corte di cassazione n. 36278 del 25/09/2025 con la quale sono stati rigettati i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 4681 del 12 aprile 2024. L'errore percettivo lamentato avrebbe avuto ad oggetto il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito, con specifico riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare, ovvero quella del danno patrimoniale di rilevante gravità. Le impugnazioni proposte dai due ricorrenti sono state rigettate senza considerare le modalità concrete con le quali i giudici di merito (il Tribunale di Piacenza, in primo grado e la Corte di appello di Bologna, in sede di gravame) hanno quantificato la pena. La sentenza del Tribunale ha ritenuto formata la prova della penale responsabilità degli imputati limitatamente alla distrazione di cui al capo 8.2 e alla omessa dichiarazione fiscale della società GL Marriott SA (capo 10). La pena è stata determinata in sette anni di reclusione (sei anni per il reato fallimentare, aumentata di un anno per quello fiscale). La decisione è stata impugnata in appello e con memoria depositata l'8 aprile 2024 è stata eccepita la prescrizione di entrambi i reati contestati, stante la loro estinzione prima della pronuncia della sentenza di appello a ragione dell'errato computo di alcuni periodi di sospensione e della inapplicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare in quanto non contestata in relazione ai reati per i quali è stata pronunciata condanna e neppure oggetto di specifica motivazione da parte del Tribunale. A seguito del rigetto del motivo di appello da parte della Corte bolognese, la questione è stata sollevata con il ricorso per cassazione lamentando, in particolare, la violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di cassazione ha rigettato la censure assumendo che la Corte di appello si fosse limitata a specificare un criterio di calcolo non esplicitato dal Tribunale di Piacenza affermando, altresì, la desumibilità della contestazione dell'aggravante alla luce dell'entità degli importi distratti e dell'omogenea decisione adottata nei confronti di altro coimputato. Peraltro, il ricorso è stato ritenuto anche inammissibile, stante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado sul punto. A dire dei ricorrenti, la Corte di cassazione è incorsa, dunque, in un primo errore 2di fatto laddove ha ritenuto che la Corte di appello di Bologna abbia esplicitato i passaggi attraverso i quali il Tribunale di Piacenza (che nulla ha spiegato sul punto) ha quantificato la pena finale. Al contrario, il giudice di primo grado ha chiaramente indicato le modalità di calcolo della pena escludendo sia la configurabilità delle circostanze attenuanti generiche che, soprattutto, dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare. La tesi secondo cui la pena base applicata dal Tribunale sarebbe stata quella di quattro anni di reclusione, aumentata di due anni per effetto della citata aggravante, sarebbe priva di fondamento alcuno, atteso che sono stati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., a guidare il giudicante nella quantificazione della pena, non altri elementi di natura accessoria). Non è stata, dunque, la circostanza del danno patrimoniale di ingente entità a comportare l'applicazione della pena di sei anni di reclusione, ma quanto stabilito dalla norma codicistica citata. Altro errore risiede, inoltre, nell'affermazione secondo cui il dispositivo della sentenza di condanna avrebbe rinviato al capo 8) dell'imputazione, ove si fa riferimento all'aggravante, laddove il dispositivo ha richiamato il capo 8.2 che non menziona la circostanza. La decisività dell'errore risiede nel fatto che, se la Corte di cassazione avesse correttamente valutato la portata della decisione dei giudici di merito di primo grado, sarebbe pervenuta ad una pronuncia di annullamento senza rinvio per maturata prescrizione. 3. I difensori hanno chiesto procedersi a trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento. 2. I ricorrenti lamentano, in sostanza, la mancata declaratoria della prescrizione da parte della Corte di cassazione che sarebbe incorsa in un errore di fatto laddove non ha ritenuto non contestata l'aggravante in conseguenza della quale è stato ritenuto non decorso il termine di prescrizione. A supporto vengono indicati plurimi elementi: da un lato, si afferma che la circostanza aggravante del danno di rilevante entità di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare non è stata contestata, dall'altro, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, il motivo di impugnazione era stato sollevato davanti alla Corte di appello, con la conseguenza che la questione non 3 Liavrebbe potuto essere ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. A dimostrazione di quanto sostenuto si sollecita la valutazione della circostanza che, sin dalla sentenza di primo grado, i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato fallimentare di cui al capo 8.2 (oltre che del reato fiscale di cui al capo 10) per il quale non è stata contestata la circostanza aggravante della quale si controverte anche in questa sede. Ciò dovrebbe potersi desumere dallo stesso dispositivo della pronuncia del Tribunale di Piacenza che fa riferimento, secondo quanto sostenuto in ricorso, al solo capo 8.2. 3. Vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale sull'istituto del ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione al quale questa Corte di legittimità esprime principi consolidati, anche per effetto di plurimi interventi delle Sezioni Unite. Assume pregnante rilievo nella fattispecie in esame, ove il tema sollevato con i ricorsi è stato oggetto di specifico esame da parte della sentenza della quale si lamenta l'erroneità, il principio per cui «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 — 01). Con tale fondamentale arresto è stato precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo p cadere su qualsiasi dato fattuale. 4,yLfSi tratta di principio che, sia pure con qualche lieve diversa declinazione, è stato reiteratamente ribadito da altri interventi delle Sezioni Unite che hanno avuto modo di precisare che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). E' stato altresì precisato che l'errore di fatto descritto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01). Coerentemente con quanto sin qui illustrato, in materia di prescrizione è granitico l'orientamento per il quale «è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto» (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 - 01; Sez. 4 - , n. 35026 del 11/09/2025, Gerri, Rv. 288744 - 01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065 - 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453 - 01; Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646 - 01; Sez. 4, n. 3319 del 12/12/2014, dep. 2015, Refatti, Rv. 262028 - 01; Sez. 6, n. 36768 del 20/09/2012, Contardi, Rv. 253382 - 01). 4. Dovendosi procedere al giudizio secondo le coordinate interpretative sin qui descritte, si evidenziano plurimi concorrenti ragioni che depongono per la infondatezza dei ricorsi. 4.1. In primo luogo, si osserva che la questione dell'avvenuta contestazione della circostanza aggravante della quale si controverte è stata espressamente presa in considerazione nella sentenza impugnata. 5 4 OAl par. 2 (pagg. 6 e seguenti), la Quinta Sezione si è soffermata su punti essenziali ai fini della decisione dei ricorsi oggetto del procedimento. E' stata, in primo luogo taffermata la regolare contestazione dell'aggravante in questione alla luce di una disamina completa (oltre che ineccepibile) del capo di imputazione relativo al reato fallimentare per il quale è stata affermata la penale responsabilità degli imputati. La tesi prospettata dai ricorrenti secondo cui la condanna avrebbe avuto riguardo al capo 8.2. (quasi si trattasse di un capo di imputazione autonomo privo della descrizione della circostanza aggravante controversa) si infrange (come già evidenziato nella sentenza impugnata) nella constatazione che non già di un capo 8.2. sono stati ritenuti responsabili i ricorrenti, ma del capo 8, seconda ipotesi. Il capo 8 dell'imputazione, infatti, non risulta essere suddiviso in punti autonomi, bensì in diverse ipotesi per le quali, senza alcuna distinzione, alla fine del capo di imputazione, vi è la contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità (pagg. da 10 a 16 della sentenza di primo grado). L'aggravante, dunque, è stata contestata in fatto e in diritto e il giudizio circa la sua estensione a tutte le fattispecie di cui al capo 8 dell'imputazione è stato compiuto nell'ambito dell'attività valutativa dei giudici di merito e di legittimità certamente non suscettibile (sulla scorta dei principi ampiamente richiamati) di essere messa in discussione con il mezzo di impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 4.2. Il passaggio sulle (eccepite) carenze motivazionali in ordine alla predetta circostanza, pur ritenute (anche) inammissibili dalla Quinta Sezione siccome non proposte con i motivi di appello, sono state comunque oggetto di esame laddove, da un lato, è stata esclusa la ricorrenza di alcuna reformatio in peius, atteso che la sentenza della Corte di appello di Bologna non ha comportato alcuna modifica della statuizione sanzionatoria della sentenza di primo grado. Rispetto alla censura riferita all'operazione di integrazione che sarebbe stata illegittimamente compiuta dalla Corte di appello di Bologna laddove ha specificato il calcolo della pena rispetto al quale la sentenza di primo grado ha omesso di fornire adeguate precisazioni, la Quinta Sezione ha richiamato, in primo luogo, quanto deciso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118, ovvero che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata a trasmettere gli atti al giudice di primo grado, potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, redigere, anche integralmente, la motivazione \ mancante. 6La sentenza impugnata ha concluso il proprio ragionamento sul punto riportando il passaggio della motivazione di una risalente ma persuasiva pronuncia ove è precisato che «Non merita dunque censura il giudice di appello, se, nello stabilire la congruità delle pene inflitte dal primo giudice senza che questo avesse in motivazione specificato il calcolo attraverso il quale era pervenuto a determinarla, addiviene a tale calcolo e, stabiliti così la pena base e gli aumenti per le aggravanti e la continuazione, determina la pena nella stessa misura fissata dal provvedimento impugnato» (Sez.3, n. 2897 del 26/10/1965, D'Auria, Rv. 100658). Né assumono rilievo decisivo, in senso contrario, i precedenti della giurisprudenza di questa Corte invocati dalla difesa in sede di discussione in relazione alla rilevanza delle sole circostanze che siano state «ritenute in sentenza», atteso che si tratta di pronunce che non tengono conto della specificità del giudizio per errore di fatto che si svolge secondo le preclusioni sopra oggetto di ampio richiamo al par. 2. Si tratta, in particolare del principio per cui «la mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, nel caso in cui non sia stata ritenuta in sentenza» (Sez. 6, n. 40823 del 14/10/2025, Pg, Rv. 288963 - 02; Sez. 5, n. 27632 del 30/05/2019, Calò, Rv. 276519 - 01). La circostanza che il profilo dedotto sia stato oggetto di specifica valutazione da parte della Quinta Sezione esclude che possa vertersi in materia di errore di fatto. Il rilievo sulla inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non assume, inoltre, significato decisivo laddove l'affermazione è stata seguita dalla considerazione nel merito della doglianza sulla ricorrenza dell'aggravante, per come si desume dall'inizio del paragrafo successivo («per altro verso...») e più specificamente da quanto illustrato al par. 2.2. interamente e dichiaratamente dedicato ai profili sostanziali della circostanza aggravante. 4.3. Ciò che viene lamentato dai ricorrenti è stato, dunque, oggetto di attività valutativa della Corte di cassazione. S'intende fare riferimento, in particolare al passaggio della motivazione riportato alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata ove si legge: «Si presentano ineccepibili, pertanto, gli enunciati della decisione impugnata, lì dove ha: ritenuto ritualmente asseverato l'elemento accidentale aggravatore in discorso e sottolineato la gravità del fatto, l'ingente entità della somma distratta, oltre 18 milioni di euro, il considerevole danno arrecato alla massa dei creditori; per l'effetto, rimarcato come il provvedimento di primo grado, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sia discostato dal minimo edittale "comprensivo dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, sicuramente ricorrente nel ca o .1\ydi specie, attesa l'entità della distrazione perpetrata (anni quattro di reclusione, aumentati della metà ex art. 219 legge fallimentare)"; aggiunto, infine, come deponga in senso univoco la risoluzione adottata dal giudice di prime cure con riferimento alla posizione dei tre imputati, concorrenti nel medesimo reato, con il contestuale aumento della metà - prevista, appunto, dall'elemento circostanziale in disamina - della rispettiva pena-base, modulata sui minimi assoluti del reato (4 anni per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 3 anni per Odermatt). E si deve rilevare, in proposito, la palese infondatezza di quanto confutato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a riguardo del trattamento riservato in secondo grado all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che non è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta ma, in prime cure, soltanto per il reato tributario di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000 e la sua posizione è stata valutata autonomamente rispetto a quella degli altri imputati». Si tratta di motivazione sulle questioni sottoposte alla cognizione del giudice di legittimità che si è soffermato sui temi sollevati operando la dovuta attività valutativa rispetto alla quale è precluso ogni ulteriore sindacato ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Conclusivamente, non essendo ravvisabili gli errori di fatto dedotti nei ricorsi, gli stessi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e P.Q.[OSCURATO:PERSONA] OkiWDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] 8
Sentenza Cassazione n. 22866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris