CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12021/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Monza - Sezione del Riesame, harigettato l’istanza proposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il decreto di convalida del sequestro probatorio, avente a oggetto il motoveicoloYamaha YZX 125, reso dal pubblico ministero in relazione all’ipotesi di reato di ricettazione.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, attesa lacarenza assoluta di motivazione sia del decreto di convalida sia del provvedimentoimpugnato. Il Tribunale non ha replicato alla doglianza relativa all’assenza di indicazione delfumus commissi delicti e all’esigenza probatoria connessa al disposto sequestro. In talmodo, non si è considerato che l’onere motivazionale del decreto non può dirsi assoltotramite il rinvio a formule standardizzate. Né la precisazione, contenuta nella motivazione delgravato provvedimento, relativa al reato contestato (ricettazione e non riciclaggio) vale a darconto delle ragioni per cui si sia ipotizzato il reato di riciclaggio.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc.pen., data l’assenza di indicazioni circa il fumus commissi delicti, nonché travisamento delmateriale probatorio. Anche a voler condividere la tesi della sussistenza del fumus del reatodi ricettazione, le argomentazioni spese a tal fine dal Tribunale sono del tutto inidonee: i datioggettivi acquisiti agli atti dimostrano, infatti, che il motoveicolo sequestrato è diverso daquello oggetto di denuncia della persona offesa sia per il numero di telaio, sia per laprocedura di omologazione e successiva immatricolazione. L’errore di fatto si è tradotto in unerrore di diritto che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. Da ciò derival’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per le ragioni di seguito illustrate.2. Va preliminarmente ricordato che, in tema di obbligo di motivazione del decreto disequestro probatorio, si sono succedute nel tempo più sentenze delle Sezioni unite di questaCorte; in particolare, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, ha chiaritoche il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida , anche qualoraabbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, perquanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento deifatti. È stato precisato, inoltre, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena dinullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione aduna fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con taleipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sez.3, n.3604 del 16/01/2019, Rv.275688 - 01; Sez.6, n. 37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01;Sez.5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv.262898 - 01). Sulla falsariga di tale giurisprudenza, si èanche puntualizzato che «in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, lamotivazione del provvedimento deve necessariamente dar conto del "fumus commissidelicti" e della necessità della "res" in sequestro ai fini dell'accertamento del fatto illecito»(Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01). A tanto deve aggiungersi il principio, di cui l’impugnato provvedimento non hatenuto conto, per il quale «in tema di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine alreato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale,cosicché, nella fase iniziale delle indagini, è legittimo il decreto di convalida apposto in calceal verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intendeprocedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procederisultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro» (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015,dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776 - 01, enfasi aggiunta). Tanto premesso sul piano dei principi giurisprudenziali, si osserva come, nel casoin scrutinio, il fatto, in relazione al quale si procedeva, non risulta compiutamente descrittonel verbale di sequestro, né descritta risulta essere la relazione tra la res sottoposta asequestro e il reato (nella fattispecie, art. 648 cod. pen.). Il decreto di convalida consta,essenzialmente di un timbro, apposto in calce al verbale di sequestro, con indicazionedell’art. 648. Sicché, ai fini dell’indicazione del “fumus commissi delicti" e della necessità della"res" in sequestro per l'accertamento del fatto illecito, non appare sufficiente il principio didiritto invocato dal Tribunale, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, l'oneremotivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o checonvalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramitel'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo adesprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiestodall'art. 253 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Pmt, Rv. 275007 -01).Tale principio era riferito, infatti, a una fattispecie relativa ad un decreto di sequestro delpubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", da cuidiversamente dal caso in esame era evincibile tanto l'ipotesi di reato per la quale siprocedeva, quanto l'oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dellostesso. Come premesso, la doglianza oggetto del secondo motivo resta assorbita. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchéil decreto di convalida di sequestro del motoveicolo Yamaha YZX 125 e ne ordina larestituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alProcuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod proc.pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida di sequestro delmotiveicolo Yamaha YZX 125, e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Manda allacancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto dicompetenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]