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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1996

Cassazione n. 21455/2026

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MUELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1996 avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudicanti hanno motivatamente accertato la responsabilità del prevenuto sulla scorta di precisi elementi indiziari adeguatamente valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata, priva di errori logico-giuridici e quindi immune da vizi di legittimità.

La disponibilità delle munizioni in capo all'imputato è stata ragionevolmente desunta dalla circostanza che nella cantina ove sono state rinvenute, di proprietà privata, si accedeva mediante chiavi facenti parti di un mazzo trovato nella stanza nella diretta disponibilità del prevenuto, il quale, del resto, in sede dibattimentale ha confermato che la cantina era "principalmente sua".

Quanto allo stupefacente, è stato riscontrato trattarsi di marijuana e hashish, quindi di due diverse tipologie di stupefacente per un quantitativo totale non irrisorio (30 grammi), suddiviso in involucri pronti per lo spaccio.

La finalità di cessione è stata confermata dal rinvenimento di un bilancino di precisione, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MUELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1996 avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudicanti hanno motivatamente accertato la responsabilità del prevenuto sulla scorta di precisi elementi indiziari adeguatamente valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata, priva di errori logico-giuridici e quindi immune da vizi di legittimità. La disponibilità delle munizioni in capo all'imputato è stata ragionevolmente desunta dalla circostanza che nella cantina ove sono state rinvenute, di proprietà privata, si accedeva mediante chiavi facenti parti di un mazzo trovato nella stanza nella diretta disponibilità del prevenuto, il quale, del resto, in sede dibattimentale ha confermato che la cantina era "principalmente sua". Quanto allo stupefacente, è stato riscontrato trattarsi di marijuana e hashish, quindi di due diverse tipologie di stupefacente per un quantitativo totale non irrisorio (30 grammi), suddiviso in involucri pronti per lo spaccio. La finalità di cessione è stata confermata dal rinvenimento di un bilancino di precisione, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M
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