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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 17970/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi letta la memoria difensiva pervenuta data 24/3/2023 lette le conclusioni scritte e la nota spese della parte civile, pervenute in data 15/3/2023 Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 22/4/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 21/7/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due vicende estorsive alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.

Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto due distinti ricorsi per cassazione, che - per essere perfettamente sovrapponibili - possono essere trattati congiuntamente. 2.1 Con il primo motivo deducono nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, avendo rigettato la Corte territoriale la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata a permettere agli imputati di sottoporsi all'esame. 2.2 Con il secondo motivo eccepiscono la mancanza della prova dell'elemento psicologico del delitto di estorsione.

Precisano che la stessa parte civile, [OSCURATO:PERSONA], sminuisce nel corso delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado la portata minacciosa della condotta posta in essere dai ricorrenti.

Dunque, manca nel caso di specie la prova del dolo specifico, che va ottenuta senza ricorrere a comode presunzioni tendenziose, come avvenuto nel caso di specie, nel quale la Restuccia si è limitata a rappresentare al Midolo la situazione in cui è stata coinvolta quale garante e le pressioni ricevute dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo lamentano l'erronea applicazione della legge penale, per non aver ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 629 cod. pen.

Sottolinea la difesa che gli imputati hanno agito perché «fortemente impauriti per la loro incolumità personale e per quella dei loro figli a causa delle minacce di morte subite» (pag. 8 di entrambi i ricorsi); che nel caso di specie si vede nella ipotesi di truffa aggravata, in quanto i ricorrenti hanno prospettato alla persona offesa un pericolo irrealizzabile per la sua intrinseca consistenza, che, dunque, non ha capacità coercitiva, limitandosi ad influire sul processo di formazione della volontà, deviandolo attraverso la induzione in errore; che, in conclusione, gli imputati avrebbero potuto «essere condannati, al più, per l'evento non voluto a mero titolo di colpa, per aver operato raggiro sul sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di farsi consegnare denaro, e quindi per il reato di cui all'art. 640 c. p.» (pag. 10 di entrambi i ricorsi). 2.4 Con il quarto motivo si dolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Precisa la difesa che dalla sentenza impugnata non si evincono in maniera chiara le ragioni per cui le circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen. non siano state riconosciute agli imputati, non essendo all'uopo sufficiente la gravità del fatto commesso. 2.5 In data 24/3/2023 è pervenuta memoria difensiva.

3. In data 15/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte e nota spese della parte civile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per i motivi che seguono. 1.1 D primo ed il terzo motivo dei ricorsi sono inammissibili, perché del tutto aspecifici, non confrontandosi con la diffusa motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, sono reiterativi delle medesime doglianze - inerenti al mancato accoglimento dell'istanza di astensione per legittimo impedimento, alla violazione del diritto di difesa per non aver potuto chiedere l'ammissione dell'esame degli imputati (il primo motivo) e alla diversa qualificazione dei fatti (il terzo motivo) - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di entrambi i ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se i ricorsi si limitano, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale sono previsti e ammessi, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, ha dato conto della correttezza dell'operato del giudice di primo grado con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio del difensore per adesione alla astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che si trattava di processo a carico di imputati detenuti e, con riferimento alla violazione del diritto di difesa ed alla qualificazione giuridica dei fatti, ha risposto in maniera articolata ed esaustiva, evidenziando altresì che il sostituto processuale del difensore di fiducia, pur avendo avuto modo di interloquire sulle richieste di prove, non ebbe a richiedere l'esame degli imputati. 1.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo dei ricorsi.

Invero, deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile tictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice).

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni.

Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.3 Inammissibile è anche il quarto motivo dei ricorsi, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ed invero, nel caso di specie la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato il pieno e consapevole coinvolgimento di entrambi gli imputati nelle vicende estorsive contestate - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 1.4 Dall'esito del giudizio discende anche la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi letta la memoria difensiva pervenuta data 24/3/2023 lette le conclusioni scritte e la nota spese della parte civile, pervenute in data 15/3/2023 Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 22/4/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 21/7/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due vicende estorsive alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto due distinti ricorsi per cassazione, che - per essere perfettamente sovrapponibili - possono essere trattati congiuntamente. 2.1 Con il primo motivo deducono nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, avendo rigettato la Corte territoriale la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata a permettere agli imputati di sottoporsi all'esame. 2.2 Con il secondo motivo eccepiscono la mancanza della prova dell'elemento psicologico del delitto di estorsione. Precisano che la stessa parte civile, [OSCURATO:PERSONA], sminuisce nel corso delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado la portata minacciosa della condotta posta in essere dai ricorrenti. Dunque, manca nel caso di specie la prova del dolo specifico, che va ottenuta senza ricorrere a comode presunzioni tendenziose, come avvenuto nel caso di specie, nel quale la Restuccia si è limitata a rappresentare al Midolo la situazione in cui è stata coinvolta quale garante e le pressioni ricevute dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo lamentano l'erronea applicazione della legge penale, per non aver ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 629 cod. pen. Sottolinea la difesa che gli imputati hanno agito perché «fortemente impauriti per la loro incolumità personale e per quella dei loro figli a causa delle minacce di morte subite» (pag. 8 di entrambi i ricorsi); che nel caso di specie si vede nella ipotesi di truffa aggravata, in quanto i ricorrenti hanno prospettato alla persona offesa un pericolo irrealizzabile per la sua intrinseca consistenza, che, dunque, non ha capacità coercitiva, limitandosi ad influire sul processo di formazione della volontà, deviandolo attraverso la induzione in errore; che, in conclusione, gli imputati avrebbero potuto «essere condannati, al più, per l'evento non voluto a mero titolo di colpa, per aver operato raggiro sul sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di farsi consegnare denaro, e quindi per il reato di cui all'art. 640 c. p.» (pag. 10 di entrambi i ricorsi). 2.4 Con il quarto motivo si dolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Precisa la difesa che dalla sentenza impugnata non si evincono in maniera chiara le ragioni per cui le circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen. non siano state riconosciute agli imputati, non essendo all'uopo sufficiente la gravità del fatto commesso. 2.5 In data 24/3/2023 è pervenuta memoria difensiva. 3. In data 15/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte e nota spese della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per i motivi che seguono. 1.1 D primo ed il terzo motivo dei ricorsi sono inammissibili, perché del tutto aspecifici, non confrontandosi con la diffusa motivazione della sentenza impugnata. In particolare, sono reiterativi delle medesime doglianze - inerenti al mancato accoglimento dell'istanza di astensione per legittimo impedimento, alla violazione del diritto di difesa per non aver potuto chiedere l'ammissione dell'esame degli imputati (il primo motivo) e alla diversa qualificazione dei fatti (il terzo motivo) - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di entrambi i ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se i ricorsi si limitano, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale sono previsti e ammessi, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, ha dato conto della correttezza dell'operato del giudice di primo grado con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio del difensore per adesione alla astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che si trattava di processo a carico di imputati detenuti e, con riferimento alla violazione del diritto di difesa ed alla qualificazione giuridica dei fatti, ha risposto in maniera articolata ed esaustiva, evidenziando altresì che il sostituto processuale del difensore di fiducia, pur avendo avuto modo di interloquire sulle richieste di prove, non ebbe a richiedere l'esame degli imputati. 1.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo dei ricorsi. Invero, deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile tictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni. Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.3 Inammissibile è anche il quarto motivo dei ricorsi, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, nel caso di specie la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato il pieno e consapevole coinvolgimento di entrambi gli imputati nelle vicende estorsive contestate - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 1.4 Dall'esito del giudizio discende anche la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris