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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 42802/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saPktge le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al serv.izio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni due, mesi due di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Nuoro del 30 settembre 2021, definitiva il 26 gennaio 2023, in ordine al reato continuato di tentata estorsione, commesso tra agosto 2011 e settembre 2012 in [OSCURATO:PERSONA] (NU).

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4-bis e 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova solo in forza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato denunciato per fatti a suo carico presuntivamente avvenuti il 5 dicembre 2022, anche se non ancora accertati dal giudice di merito.

Secondo il ricorrente, poi, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rilevare l'esiguità della pena in esecuzione e la risalenza nel tempo del relativo reato, come accertato da differente Tribunale di sorveglianza che aveva accolto la richiesta di applicazione di misura alternativa presentata da [OSCURATO:PERSONA], correo di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Tribunale di sorveglianza avrebbe valorizzato la sola nota negativa dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse relativa a fatti avvenuti oltre trent'anni fa, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA], da quel momento, si era allontanato dalla zona e aveva intrapreso un percorso di crescita personale, come confermato dalla successiva nota dei Carabinieri e dalla relazione dell'UEPE, nonché dal fatto che lo stesso svolgeva attività di lavoro di alto livello sociale (conducente di ambulanza e infermiere su mezzo di soccorso).

3. Con memoria del 19 settembre 2024, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato l'elevata pericolosità sociale del condannato, che si riteneva dimostrata dalla gravità del reato commesso, oggetto della sentenza di condanna in esecuzione, avendo lo stesso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi del denaro dalla persona offesa, mediante ripetute violenze fisiche e minacce.

Il condannato - che presentava precedenti penali per reati della medesima specie (furto, rapina, detenzione illegale di armi e sequestro di persona) - seppur commessi tra il 1993 e il 1995 - il 23 dicembre 2022 era stato denunciato in relazione ai reati di lesione personale e minaccia aggravata.

Dalla lettura della nota dei Carabi.nieri di Ariccia del 26 gennaio 2023, era emerso che il querelante aveva dichiarato che il 5 dicembre 2022 era stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ritenuto che il primo gli avesse sottratto un orologio di valore dall'abitazione; i militari intervenuti sul posto avevano provveduto a identificare i soggetti coinvolti e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi agli stessi, aveva seguitato a minacciare il querelante con espressioni del tipo «io ti ammazzo come un cane, io già sono stato carcerato, non mi frega un cazzo!».

Il Tribunale di sorveglianza, quindi, a prescindere dalla fondatezza del contenuto della querela, ha evidenziato che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e l'incapacità dello stesso di controllare i propri impulsi emergesse chiaramente dal fatto che questi non avesse arrestato il suo agito neanche alla presenza dei Carabinieri, finendo per minacciare il querelante dinanzi ai militari.

Il Tribunale di sorveglianza, poi, ha evidenziato come non si poteva sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse intrapreso un percorso di revisione critica del proprio vissuto, considerando che lo stesso - nell'ambito del procedimento nel quale era stata adottata la sentenza di condanna in esecuzione - aveva fornito una versione dei fatti totalmente difforme rispetto a quanto accertato dal giudice della cognizione.

Questi elementi di giudizio, secondo il Tribunale di sorveglianza, assumevano un rilevo sintomatico ancora maggiore alla luce di quanto rilevato dai Carabinieri di Roma - [OSCURATO:PERSONA] che, con nota del 23 giugno 2023, avevano comunicato che il condannato era un soggetto di pessima condotta civile e morale, nonché socialmente pericoloso, e dal Commissariato di Polizia di Stato di Genzano di Roma che, con nota del 15 luglio 2023, aveva comunicato che il condannato aveva numerosi precedenti di polizia.

Secondo il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nonostante la relazione dell'UEPE avesse evidenziato una condotta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], il comportamento posto in essere dallo stesso dopo la commissione del reato non consentiva di formulare una prognosi favorevole in ordine all'assenza di pericolo di recidiva nel caso di accoglimento della misura alternativa richiesta.

Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni acquisite, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato in modo ineccepibile l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione in esame ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie.

Tali emergenze processuali hanno indotto lo stesso giudice di merito ad affermare che non fosse possibile concedere l'ampia misura alternativa alla detenzione richiesta, la quale avrebbe presupposto una completa affidabilità dell'interessato.

Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza ddll'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saPktge le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al serv.izio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni due, mesi due di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Nuoro del 30 settembre 2021, definitiva il 26 gennaio 2023, in ordine al reato continuato di tentata estorsione, commesso tra agosto 2011 e settembre 2012 in [OSCURATO:PERSONA] (NU). 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4-bis e 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova solo in forza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato denunciato per fatti a suo carico presuntivamente avvenuti il 5 dicembre 2022, anche se non ancora accertati dal giudice di merito. Secondo il ricorrente, poi, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rilevare l'esiguità della pena in esecuzione e la risalenza nel tempo del relativo reato, come accertato da differente Tribunale di sorveglianza che aveva accolto la richiesta di applicazione di misura alternativa presentata da [OSCURATO:PERSONA], correo di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza avrebbe valorizzato la sola nota negativa dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse relativa a fatti avvenuti oltre trent'anni fa, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA], da quel momento, si era allontanato dalla zona e aveva intrapreso un percorso di crescita personale, come confermato dalla successiva nota dei Carabinieri e dalla relazione dell'UEPE, nonché dal fatto che lo stesso svolgeva attività di lavoro di alto livello sociale (conducente di ambulanza e infermiere su mezzo di soccorso). 3. Con memoria del 19 settembre 2024, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato l'elevata pericolosità sociale del condannato, che si riteneva dimostrata dalla gravità del reato commesso, oggetto della sentenza di condanna in esecuzione, avendo lo stesso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi del denaro dalla persona offesa, mediante ripetute violenze fisiche e minacce. Il condannato - che presentava precedenti penali per reati della medesima specie (furto, rapina, detenzione illegale di armi e sequestro di persona) - seppur commessi tra il 1993 e il 1995 - il 23 dicembre 2022 era stato denunciato in relazione ai reati di lesione personale e minaccia aggravata. Dalla lettura della nota dei Carabi.nieri di Ariccia del 26 gennaio 2023, era emerso che il querelante aveva dichiarato che il 5 dicembre 2022 era stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ritenuto che il primo gli avesse sottratto un orologio di valore dall'abitazione; i militari intervenuti sul posto avevano provveduto a identificare i soggetti coinvolti e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi agli stessi, aveva seguitato a minacciare il querelante con espressioni del tipo «io ti ammazzo come un cane, io già sono stato carcerato, non mi frega un cazzo!». Il Tribunale di sorveglianza, quindi, a prescindere dalla fondatezza del contenuto della querela, ha evidenziato che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e l'incapacità dello stesso di controllare i propri impulsi emergesse chiaramente dal fatto che questi non avesse arrestato il suo agito neanche alla presenza dei Carabinieri, finendo per minacciare il querelante dinanzi ai militari. Il Tribunale di sorveglianza, poi, ha evidenziato come non si poteva sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse intrapreso un percorso di revisione critica del proprio vissuto, considerando che lo stesso - nell'ambito del procedimento nel quale era stata adottata la sentenza di condanna in esecuzione - aveva fornito una versione dei fatti totalmente difforme rispetto a quanto accertato dal giudice della cognizione. Questi elementi di giudizio, secondo il Tribunale di sorveglianza, assumevano un rilevo sintomatico ancora maggiore alla luce di quanto rilevato dai Carabinieri di Roma - [OSCURATO:PERSONA] che, con nota del 23 giugno 2023, avevano comunicato che il condannato era un soggetto di pessima condotta civile e morale, nonché socialmente pericoloso, e dal Commissariato di Polizia di Stato di Genzano di Roma che, con nota del 15 luglio 2023, aveva comunicato che il condannato aveva numerosi precedenti di polizia. Secondo il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nonostante la relazione dell'UEPE avesse evidenziato una condotta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], il comportamento posto in essere dallo stesso dopo la commissione del reato non consentiva di formulare una prognosi favorevole in ordine all'assenza di pericolo di recidiva nel caso di accoglimento della misura alternativa richiesta. Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni acquisite, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato in modo ineccepibile l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione in esame ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie. Tali emergenze processuali hanno indotto lo stesso giudice di merito ad affermare che non fosse possibile concedere l'ampia misura alternativa alla detenzione richiesta, la quale avrebbe presupposto una completa affidabilità dell'interessato. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza ddll'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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