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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 05476/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 705/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35708/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta proposto contro provvedimento (di diniego, a termine di adempimento peraltro scaduto, di rateizzazione della cauzione già imposta in sede di applicazione della sorveglianza speciale) ex se inoppugnabile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, potendo l’impugnazione essere presentata, nelle forme dell’appello, solo contestualmente a quella che investa direttamente la misura di prevenzione personale (da ultimo, Sez. 6, n. 39855 del 16/09/2015, Vollaro, Rv. 264654-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5476/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 705/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35708/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta proposto contro provvedimento (di diniego, a termine di adempimento peraltro scaduto, di rateizzazione della cauzione già imposta in sede di applicazione della sorveglianza speciale) ex se inoppugnabile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, potendo l’impugnazione essere presentata, nelle forme dell’appello, solo contestualmente a quella che investa direttamente la misura di prevenzione personale (da ultimo, Sez. 6, n. 39855 del 16/09/2015, Vollaro, Rv. 264654-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5476/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05476/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris