CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 36457/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il ricorrente impugna una ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha respinto la sua istanza di espiare la pena in misura alternativa (affidamento in prova); Rilevato che il 18 agosto 2025 il ricorrente ha terminato di espiare la pena, come risulta da certificato del D.A.P; Ritenuto che in situazioni, quale quella in esame, in cui, dopo la presentazione del ricorso, e prima del giudizio di legittimità, il condannato sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena, il ricorso per cassazione incardinato dal condannato diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171), in quanto l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 - 01); Rilevato che in tal caso alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la pronuncia non comporta una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presidente