CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 23023/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 30 gennaio 2026, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di quattro anni e due mesi di reclusionee di 1.400,00 euro di multa in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416, commiprimo e secondo, 110, 453, nn. 1) e 3), 81 e 648-ter, primo comma, cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predettasentenza per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, conun unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 448 cod. proc. pen., il travisamentoe/o l’erronea valutazione dei fatti, la mancanza e/o insufficienza e/o illogicità dellamotivazione.3. Va premesso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito chela sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta esentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena. Inparticolare, per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto, va ricordatoche la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi della citata disposizione èlimitata ai casi in cui l’erronea qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, conconseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi indiritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv.271789 - 01; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766 - 01; Sez. 6,n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 - 01).Tale situazione non può ritenersi sussistente nel caso di specie, avendo lasentenza impugnata correttamente qualificato le condotte ascritte all’imputato,secondo quanto può puntualmente evincersi dalla motivazione del provvedimentoin parola. Generiche sono, per il resto, le ulteriori doglianze articolate, in parte,anche per motivi non deducibili in sede di legittimità (v. in riferimento altravisamento e/o all’erronea valutazione dei fatti).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale,deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., allarelativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere delle spese delprocedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassadelle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 4.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]