CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 15650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20620-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’AVVOCATURA dell’ENTE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 662/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, pubblicata il 12/06/2017 R.G. n. 627/2014; Oggetto: Pubblico impiego - differenze retributive per mansioni dirigenziali R.G.N. 20620/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 399 del 2014 aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dirigente di seconda fascia dirigenziale, teso ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo proprio dei dirigenti di prima fascia, per il periodo intercorrente tra l’11 aprile 2000 ed il 28 ottobre 2005, in cui era stato direttore della [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (AAPIT, già EPT) e aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (subentrata alla soppressa AAPIT, ai sensi dell’art. 5 L.R. 10/2005), ora [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della differenza retributiva pari ad Euro 133.468,17, oltre interessi e spese; a fondamento di tale decisione il Tribunale aveva posto la qualificazione dell’AAPIT quale “struttura di massima dimensione” ai sensi della L.R. 10/2000 ed aveva ritenuto che l’Ente non presentasse alcuna struttura gerarchicamente sovraordinata e che, inoltre, svolgesse una collaborazione diretta con l’organo politico; 2. con sentenza n. 662 del 2017, la Corte d’appello di Catania, in riforma di tale decisione, respingeva la domanda; contrariamente al giudice di prime cure, qualificava l’AAPIT quale “struttura intermedia”, sempre ai sensi della L.R. 10/2000; nel ragionamento dei giudici di appello, l’art. 1 co. 3 della legge regionale, infatti, obbligava gli enti pubblici -quale l’Azienda in questione - all ’ adozione di regolamenti - tipo di organizzazione; ebbene, tale obbligo era stato ottemperato dall’Ente con la deliberazione n. 122 del 30.04.2004, il cui art. 4 aveva qualificato espressamente i direttori delle Aziende come dirigenti di seconda fascia; a nulla rilevava, nella ricostruzione operata dal giudice di secondo grado, che il regolamento sopra citato fosse stato adottato oltre 3 anni dopo l’inizio dell’incarico del Ferrera, in quanto, in virtù dell’art. 4 co. 2 della L.R. 10/2000, potevano qualificarsi “strutture di massima dimensione” solo quelle espressamente individuate come tali dalla legge e, in particolare, dalla Tabella A allegata alla normativa regionale in esame; dunque, non figurando l’AAPIT all’interno di questa Tabella, la sua qualificazione, già all’origine del rapporto di lavoro, non poteva che essere quella di “struttura intermedia”, il cui direttore, quindi, è un dirigente di seconda fascia; riteneva, infine, la Corte territoriale che caratteristica precipua dei dirigenti di “struttura di massima dimensione” è il rapporto con l’organo esecutivo massimo della R.G.N. 20620/2017 Pag.Regione, Presidente ed Assessori, e non con quelli provinciali, come nel caso dell’AAPIT; 3. avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo; 4. il [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. l’unico rilievo proposto dal ricorrente può essere suddiviso, ai fini di una più chiara ecoerente ricostruzione delle ragioni, in due diverse censure; 2. con la prima di esse, il lavoratore lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e disposizioni collegate della L.R. 10/2000, per non aver la Corte territoriale ritenuto che l’AAPIT costituisse “struttura di massima dimensione”; assume, innanzitutto, che l’art. 4, comma 2, L.R. 10/2000 si riferisce soltanto alle strutture operative regionali e non agli Enti sottoposti al controllo regionale, tra cui l’AAPIT; prova ne è l’assenza nella citata Tabella A di un qualsiasi “ente”, anche di quelli pacificamente di massime dimensioni; rileva, in secondo luogo, che è proprio la L.R. 10/2000 che qualifica le AAPIT come “strutture di massime dimensioni” e che tale dato non può certamente essereinciso dal Regolamento-tipo adottato nel 2004, il quale non solo è privo di potestà normativa, ma per di più non è mai stato recepito dall’AAPIT di Ragusa; assume, ancora, che la circostanza per cui il Presidente dell’Azienda in questione fosse anche il Presidente della Provincia, conferma l’assenza di una struttura amministrativa gerarchicamente sovraordinata come, del resto, sostenuto anche dal giudice di prime cure; infine, afferma sussistere una parificazione, di fatto, tra le exAAPIT e le Camere di [OSCURATO:PERSONA] -stante la loro natura pacifica di ente provinciale - e, quindi, tra il direttore delle prime ed il Segretario generale delle seconde, al quale l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione con parere 13759/186.2007.11 ha riconosciuto il diritto all’inquadramento alla prima fascia dirigenziale; pertanto, un diverso riconoscimento della qualifica professionale di un direttore di AAPIT porterebbe ad un’illegittima disparità di trattamento; a tal fine richiamava anche la sentenza n. 2404 del 2013, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha riconosciuto la legittimità dell’inquadramento in prima fascia del direttore dell’AAPIT di Trapani; 3. la censura è infondata; la questione qui dibattuta è se il Ferrara, per il periodo di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’AAIPIT di Ragusa, abbia diritto agli emolumenti corrispondenti alla seconda fascia dirigenziale a fronte del suo inquadramento di ruolo in seconda fascia; R.G.N. 20620/2017 Pag.la questione involge innanzitutto la qualificazione dell’AAIPIT quale struttura di massima dimensione che, secondo l’assunto del ricorrente, deriverebbe dal disposto della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 (legge regionale che, come è indiscusso in causa, si applica al rapporto in esame); questa Corte, con decisione n. 30/2020 (che ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Palermo richiamata dal ricorrente) ha già esaminato la L.R. n. 10/2000; ha rilevato che con tale legge la Regione ha dettato norme sulla dirigenza e sul rapporto di impiego alle dipendenze della regione, da valere, ex art. 1, comma 1, anche per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza o controllo da parte della regione stessa, enti tenuti ad adeguarsi alle nuove regole organizzative, secondo le procedure disciplinate dal comma 3 del richiamato art. 1; nel nuovo assetto assume particolare rilevanza la tipologia delle strutture operative, disciplinata dall’art. 4, che, oltre a distinguere le strutture di massima dimensione, da quelle intermedie, denominate aree e servizi, e dalle unità operative di base, fissa una correlazione fra numero delle strutture di massima dimensione e numero dei dirigenti generali, quest’ultimo maggiorato di otto unità rispetto al primo (art. 4, comma 2); l’art. 6 istituisce il ruolo unico della dirigenza, articolato in due fasce inrelazione al livello di professionalità e di responsabilità e destinato a sostituire i soppressi ruoli indicati nell’art. 20, e prevede, al comma 4, che in sede di prima applicazione accedono alla fascia più elevata «il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l’ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22.2.1986 n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera»; gli artt. 7 e8 disciplinano le attribuzioni dei dirigenti, modulate sulla maggiore o minore complessità della struttura diretta, e l’art. 9 detta le modalità di conferimento degli incarichi, precisando che l’incarico di dirigente generale, che implica la direzione di una struttura di massima dimensione (art. 7, comma 4), può essere conferito a dirigenti di prima fascia e solo nei limiti di un terzo anche della seconda fascia; la disposizione transitoria, in quanto volta a disciplinare il passaggio fra due diversi sistemi di classificazione della dirigenza, deve essere letta tenendo conto del previgente regime e, pertanto, la norma, nella parte in cui fa riferimento ai «direttori generali ed equiparati», va interpretata limitando l’equiparazione a quella espressamente prevista dalla normativa abrogata, posto che il legislatore, come è reso evidente anche dal tenore dell’art. 20, ha voluto fissare le modalità di inserimento nel nuovo ruolo unico dei dirigenti in precedenza iscritti nei soppressi «ruoli regionali di direttore regionale o equiparato e di dirigente superiore amministrativo e tecnico»; R.G.N. 20620/2017 Pag.va, poi, aggiunto che in entrambi i sistemi assume particolare rilievo la complessità della struttura diretta, perché la legge n. 7/1971 riservava ai direttori generali le direzioni regionali e gli uffici equiparati di cui alla tabella allegata al n. 1 della stessa legge, e la legge n. 10/2000 impone di tener conto nell’attribuzione degli incarichi della tipologia delle strutture operative come delineata dall’art. 4; tale ultima norma è certamente applicabile, oltre che alle strutture operative regionali, anche agli Enti pubblici non economici, quali l’AAPIT, sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione; quanto detto trova conferma nell’articolo 1 della sopra citata legge regionale, il quale, rubricato “finalità ed ambito di applicazione”, espressamente prevede che: «Le disposizioni della presente legge disciplinano l’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d’impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione»; l’articolo 4, comma 2, della medesima legge, prevede, poi, che: «Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma3»; pertanto, la non inclusione dell’APPIT nella Tabella A, comporta solo che, per espressa volontà del legislatore regionale, lo stesso, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non può essere qualificato quale “struttura di massime dimensioni”; tanto chiarito, occorre verificare la natura programmatica ovvero immediatamente esecutiva delle norme contenute nella richiamata L.R.; va innanzitutto evidenziato il carattere certamente temporaneo della qualifica di strutture di massima o di intermedia dimensione; ciò in quanto, è lo stesso art. 4 a ritenere che le strutture vadano così qualificate «in sede di prima applicazione», ma che poi, al fine della stabilizzazione di tale qualificazione, necessiteranno di un ulteriore regolamento interno da adottare ai sensi dell’art. 1, comma 3; questo elemento di temporaneità, però, non deve trarre in inganno circa l’effettiva natura della normativa, la quale se letta ed interpretata in modo letterale e sistematico, prevedendo in capo agli Enti destinatari un preciso obbligo di adeguamento, implica, quale regola generale, la non immediata applicazione della stessa e la necessità che essa venga adattata alle peculiarità dei singoli enti; diversamente, del resto, non si intenderebbe l’attribuzione al regolamento del potere di disporre in deroga a norme ad esso sovraordinate; R.G.N. 20620/2017 Pag.così è senz’altro nella parte in cui tale legge impone agli Enti destinatari delle sue previsioni un obbligo di adeguamento «anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente Titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione»(si veda, sul punto Cass. 22 giugno 2015, n. 12862, secondo cui “la legge reg. Sicilia del 15 maggio 2000, n. 10, nel disciplinare l’organizzazione degli uffici dell’amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego -ivi compreso l’ordinamento della dirigenza, di cui all’art. 6 della detta legge - alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione stessa, stabilisce espressamente che detti enti debbano adeguarsi «anche in deroga alle disposizioni di legge che li disciplinano» al regime giudico così introdotto adottando appositi regolamenti di organizzazione: ne consegue che la nuova disciplina non è immediatamente operativa, dovendosi escludere in particolare che la regola possa ritenersi derogata con riguardo all’istituzione della terza fascia dirigenziale, prevista dall’art. 6 della legge reg. n. 10 del 2000, la cui introduzione postula necessariamente l’adozione delle norme regolamentari organizzative, finalizzate - in coerenza con il principio di buo n andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. -a collegare gli inquadramenti del personale rispetto all’assetto organizzativo dell’ente e alle conseguenti determinazioni in materia di organico”); vi è, però, nella indicata L.R. una espressa qualificazione normativa, chiara e determinata seppur ricavabile in negativo dalla lettura della novella del 2000, del regime giuridico delle AAPIT quali strutture non di massime dimensioni; ciò premesso, e circoscritta l’immediata vincolatività della legge all’obbligo di necessaria attuazione dei provvedimenti organizzativi di adeguamento al nuovo regime giuridico, si osserva che, nello specifico, il regolamento richiesto dal legislatore regionale è stato adottato, per l’AAPIT di Ragusa, con delibera di Giunta regionale n. 122 del 30.3. 2004, ossia nel corso del rapporto di lavoro; lo stesso, peraltro, (trascritto nel suo contenuto dal controricorrente) prevede, all’art. 4, comma 2, che «alla seconda fascia dirigenziale accedono gli attuali direttori effettivi delle Aziende»; sempre in detto Regolamento, all’art. 3, l’AAPIT è individuata come «servizio» e quindi come struttura di dimensione intermedia e non di massima dimensione; in ogni caso, per il periodo antecedente l’adozione del Regolamento suddetto resta ferma la qualificazione delle AAPIT come struttura non di massima dimensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, L.R. 10/2000, letto in combinato disposto con l’allegata Tabella A; R.G.N. 20620/2017 Pag.sul punto, la norma regionale è immediatamente precettiva essendo riservate alla regolamentazione successiva solo quelle disposizioni riguardanti profili squisitamente tecnici e organizzativi (si veda, con riguardo alle previsioni di cui all’art. 6 di detta L.R. concernente l’ordinamento della dirigenza ed alla istituzione dell a terza fascia dirigenziale, Cass. n. 12862/2015 citata); pertanto, esse diramano i loro effetti non a partire dall’adozione del Regolamento, ma già dall’entrata in vigore della legge regionale che le dispone, la quale è coeva (solo di un mese successiva) alla stipula del contratto di lavoro avvenuta nell’aprile del 2000; vanno poi respinti rilievi proposti con riferimento alle concrete dinamiche operative, quali l’essere il Presidente dell’AAPIT di Ragusa la stessa persona del Presidente della relativa Provincia ovvero l’assenza di strutture sovraordinate a tale Ente; la ragione dell’infondatezza si rinviene nel consolidato orientamento di questa Corte per il quale, in tema di impiego pubblico privatizzato, vige un generale principio di formalità, in virtù del quale un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di una norma che lo qualifichi tale, mentre non sono decisive la natura e la sostanza delle attribuzioni, desumibili da dati di fatto quali l’equivalenza del trattamento economico percepito o la particolare rilevanza dell’incarico (così, Cass.26 febbraio 2020, n. 5238); da ultimo, per quanto attiene alla presunta parificazione tra la figura del direttore delle AAPIT ed il Segretario generale delle Camere di Commercio, al quale è stata riconosciuta la qualifica di prima fascia dirigenziale, è opportuno rilevare come tale equiparazione sia smentita dal dato letterale della L.R. 10/2000; infatti, a norma dell’articolo 6 comma 6, il ruolo di Segretario generale è stato espressamente inquadrato nella prima fascia dirigenziale, circostanza non verificatasi, invece, per la figura del direttore d’Azienda (art. 6, comma 4: «In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l’ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera»); né il contratto individuale di lavoro poteva prevedere una trattamento economico non corrispondente e superiore a quello previsto dalla legge e dal regolamento; 4. con la seconda censura, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione e valutazione di punti e documenti oggetto di discussione fra le parti e, in particolare, della delibera n. 286 del 2003; R.G.N. 20620/2017 Pag.con tale provvedimento, infatti, il commissario straordinario dell’AAPIT di Ragusa, nell’approvare il contratto di lavoro con il ricorrente (siglato il 01.07.2003), conferiva a quest’ultimo l’incarico di Dirigente Generale dell’Ente, in attuazione dell’art. 7 L.R. 10/2000, disposizione espressamente rubricata «funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione»; 5. anche questa censura è infondata; invero, il giudizio di infondatezza costituisce il precipitato logico delle conclusioni raggiunte nei precedenti capi in merito alla natura perentoria delle norme previste dalla L.R. 10/2000; infatti, come sopra evidenziato, essendo stato l’ente qualificato come struttura non di massima dimensione, un contratto, siglato tre anni dopo l’entrata in vigore della disciplina ed espressione dell’autonomia negoziale delle parti, certamente non può avere una forza costitutiva tale da derogare alle norme di legge; le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti difformi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva e pertanto qualora lo faccia l’atto in deroga, anche se di miglior favore, è affetto da nullità, in quanto in contrasto con le norme imperative dettate dal d.lgs. n. 165/2001 (Cass., S.U., n. 21744/2009 e Cass., S.U., n. 16730/2012, quest’ultima relativa alla dirigenza della Regione Sicilia); a maggior ragione il principio deve valere nell’ipotesi, che qui viene in rilievo, dell’attribuzione di un trattamento giuridico ed economico che contrasti con norme inderogabili di legge, quali sono quelle che disciplinano l’accesso alla dirigenza regionale e fissano i requisiti necessari per l’inserimento nel ruolo unico; la nullità, rilevabile d’ufficio (Cass., S.U., n. 26242/2014), ove ritenuta sussistente impedisce anche che il trattamento acquisitopossa essere conservato ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 10/2005, che ha soppresso le aziende autonome provinciali per l’incremento turistico garantendo al personale la conservazione della posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005; se è vero che in tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e, quindi, le norme contenute nell’art. 19, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (in questi termini, Cass., Sez. U, n. 21671 del 23 settembre 2013), è pur vero che il riferimento operato all’interno del contratto all’art. 7 L.R. 10/2000, rubricato «funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione», non era R.G.N. 20620/2017 Pag.idoneo a ingenerare nel dipendente un legittimo affidamento sul suo inquadramento all’interno della prima fascia dirigenziale; ciò in quanto, la nullità prevale su ogni considerazione attinente alla buona fede e correttezza; 6.da quanto detto consegue che il ricorso deve essere rigettato; 7. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art.