CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16159/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 01/07/2020, la Corte di appello di Palermo ha rideterminato in euro 300 di multa la pena pecuniaria e ha nel resto confermato la sentenza del 15/11/2018 con la quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico responsabili del reato di tentato furto in abitazione aggravato e li aveva condannati - con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante - alla pena detentiva di anni 1 di reclusione (oltre che alla pena pecuniaria rideterminata in melius in appello). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — inosservanza degli artt. 546, 123 cod. proc. pen., 44 disp. att cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Le argomentazioni della sentenza impugnata circa la conoscenza reciproca dei due coimputati sono del tutto carenti di elementi dai quali desumere l'ambiente criminale che si assume frequentato e da chi sia gestito„ mentre manifestamente illogica e carente è la motivazione nella parte in cui richiama gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado, posto che non sempre l'intestatario di un'utenza telefonica è l'utilizzatore dell'apparecchio in cui è inserita, laddove manca qualsiasi elemento certo dal quale desumere che lo scooter rinvenuto fosse stato utilizzato dai malfattori per giungere sul posto. Il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe e non da mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA]Amico, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Nei confronti di D'Amico è stato accertato solo che una delle schede sim rinvenute all'interno dei cellulari, ritrovati sotto la sella dello scooter abbandonato, era a lui intestata, sicché manca la pluralità degli indizi, laddove non rivestono tale natura le circostanze che gli autori del fatto erano "due ragazzi" e che i telefonini erano ancora accesi al momento del loro ritrovamento, non potendosi configurare alcun onere in capo all'imputato di dimostrare di non aver avuto la disponibilità, al momento del fatto, del telefonino ritrovato. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 2 e 624-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito hanno errato nella determinazione della pena, non facendo riferimento a quella comminata al tempo del commesso reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi non è fondato.2.1. La Corte distrettuale ha valorizzato il rinvenimento, sullo scooter a bordo del quale gli autori del fatto erano giunti nel luogo dello stesso e con il quale si sarebbero dovuti allontanare (uno dei due complici attendeva l'altro a bordo di tale scooter e, all'inaspettato arrivo del proprietario della villetta svaligiata, lo gettò a terra nell'atto di scappare), dei telefoni cellulari muniti delle schede intestate ai due imputati, telefoni accesi tanto che, nel corso dell'intervento della polizia giudiziaria, arrivarono alcune telefonate. Osserva ancora la sentenza impugnata come la circostanza che gli apparecchi fossero attivi dimostri la loro accensione non oltre alcune ore prima della commissione del fatto (tenuto conto dell'ordinaria durata delle batterie) e da parte di soggetti cui erano noti i codici di accesso. Alla luce di ciò, osserva ancora il giudice di appello, sono due le ricostruzioni alternative rispetto alla tesi accusatoria: l'ipotesi della sottrazione abusiva agli imputati dei due telefonini già accesi in orario prossimo al delitto per cui si procede ovvero la volontaria cessione dell'uso degli stessi (o almeno delle schede) in precedenza compiuta a favore di terzi, che avrebbero poi commesso il tentato furto. Quanto alla prima ipotesi, la Corte distrettuale rileva l'assenza di denunce di furto o di smarrimento dei telefoni cellulari, tanto più che è poco ragionevole pensare che prima di effettuare il tentato furto in questione (sicuramente non estemporaneo tenuto conto della ponderata scelta di tempo e obiettivo: la vigilia di Ferragosto, una villetta indipendente) gli autori si fossero subito prima appropriati di cellulari appartenenti a soggetti diversi e li avessero portati con loro senza neanche aver cura di spegnerli ; con il rischio di essere localizzati e controllati. A ciò si aggiunga che il motociclo è risultato intestato a uno zio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che, sentito in dibattimento, si era avvalso della facoltà di non deporre), il che - nel percorso argomentativo del giudice di appello - conferma l'identificazione dell'imputato e rende ancor meno credibile la possibilità di una perdita involontaria dei telefonini da parte dei due imputati. Quanto alla seconda ipotesi, nessuna indicazione in tal senso è giunta dagli imputati e non risulta che, all'epoca dei fatti, essi avessero la disponibilità di altre utenze mobili. 2.2. Le doglianze articolate dai ricorsi non inficiano la motivazione della sentenza impugnata. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso nell'interesse di D'Amico, anche nei confronti dello stesso il giudice di appello ha fatto leva su una pluralità di elementi, ossia non solo sul rinvenimento, nello scooter utilizzato per trasportare i complici sul luogo del fatto, di un telefono cellullare con la scheda a lui intestata, ma anche sull'appartenenza dello stesso scooter a un congiunto del coimputato; circostanza, quest'ultima, che la sentenza impugnata valorizza anche nei confronti di D'Amico posto che, nel percorso argomentativo della Corte palermitana, essa contribuisce ad escludere l'ipotesi alternativa a quella accusatoria di una perdita involontaria dei telefonini da parte dei due imputati. Del pari infondata è la deduzione del ricorso nell'interesse di Criscenti in base alla quale il giudizio di colpevolezza si fonderebbe su ipotesi, congetture et similia, poiché, in realtà, la motivazione delle conformi sentenze di merito dà atto che a fondamento della decisione di condanna è stata posta una pluralità di elementi fattuali: si tratta, per un verso, del rinvenimento dei telefonini con le schede intestate ai ricorrenti e dello scooter del parente del ricorrente, che, essendosi avvalso della facoltà di non testimoniare, come rilevato dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), non ha permesso di acquisire al compendio conoscitivo elementi a discarico quali la disponibilità del motociclo in capo a persone diverse dagli imputati; per altro verso, vengono in rilievo ulteriori elementi - anch'essi apprezzati dai giudici di merito sul piano fattuale, e non delle mere congetture, come sostenuto dal ricorrente - quali la mancanza di elementi (in particolare, denunce) dimostrativi della perdita di possesso dei cellulari da parte dei due imputati ovvero la circostanza che i due apparecchi telefonici erano accesi, circostanza indebitamente svilita dal ricorso D'Amico, in quanto valorizzata dai giudici di merito nel quadro della necessaria valutazione complessiva di ciascun indizio, in forza della quale esso si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Del tutto astrattizzante, invece, a fronte della motivazione della sentenza impugnata è la deduzione del ricorso Criscenti circa la non necessaria coincidenza tra intestatario e utilizzatore di un'utenza, laddove manifestamente infondata è quella sull'utilizzazione dello scooter a fronte del dato probatorio richiamato dal giudice di appello - e non oggetto di specifica disamina critica - rappresentato da quanto riferito dalla persona offesa in ordine al fatto che, al suo arrivo, uno dei due correi era a bordo dello scooter. Né inficiano il complessivo ragionamento del giudice di appello le censure del ricorso Criscenti relative a quella parte della motivazione della sentenza impugnata relativa ai rapporti di conoscenza tra i due imputati, trattandosi di argomentazioni estranee al nucleo essenziale dell'apparato argomentativo dei giudici di merito, sicché le relative doglianze risultano incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).Prive di consistenza, infine, risultano le deduzioni articolate - in particolare, dal ricorso D'Amico - in punto di onere della prova, posto che la sentenza impugnata si è limitata a registrare la mancanza, nel compendio conoscitivo complessivamente acquisito al processo, di elementi in grado di dar corpo a tesi alternative a quella accusatoria; in tal modo, i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto secondo cui la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampa', Rv. 247449). 3. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse di D'Amico non è fondato. La sentenza di primo grado non offre puntuali indicazioni in ordine ai criteri commisurativi utilizzati per la determinazione della pena detentiva, avendo solo evidenziato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante per adeguare la pena al fatto. Ne consegue che il mero riferimento alla determinazione della pena pecuniaria non può sostenere la tesi del ricorrente secondo cui il giudice di primo grado avrebbe applicato la pena detentiva nel minimo edittale (erroneamente determinato ex art. 2, quarto comma, cod. pen.), laddove la Corte di appello - oltre a richiamare la giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri motivazionali in presenza di pena determinata nella media edittale - ha fatto riferimento a plurimi parametri commisurativi idonei a dar conto della determinazione della pena, sulla base di una valutazione non oggetto di censura. 4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese p