CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10320-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 402/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/10/2020 R.G.N. 583/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10320/2021 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Fatti di causa: 1. Con la sentenza n. 402/2020 depositata in data 05/10/2020 la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva respinto la domanda della stessa appellante diretta alla reiscrizione negli elenchi agricoli a seguito di cancellazione operata dall’INPS in ragione del disconoscimento effettuato dall’Istituto del rapporto di piccola colonia affermato dalla Gizzi. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’INPS si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/12/2025. Ragioni della decisione: 1. Con l’unico motivo di ricorso «si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere ritenuto inidonea la dichiarazione di esenzione alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, apposta in calce all’atto di appello, in quanto sottoscritta unicamente dal difensore, omettendo di esaminare la dichiarazione di esenzione sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente in una specifica nota di deposito». 2. Con il ricorso si denuncia errore di sussunzione per avere la Corte di Appello valutato solo la dichiarazione riportata in calce al ricorso in appello ai fini della esenzione dalle spese di lite e per non avere nel contempo valutato la dichiarazione resa dalla parte personalmente e depositata tra gli allegati all’atto di appello. 3. La parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché non si tratterebbe di un vizio della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, c.p.c. ma di un errore del giudice, una svista materiale su circostanze decisive ai fini della decisione, e cioè sulla esistenza della dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte, e per questa via di un errore da far valere con la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.. 4. Va respinta l’eccezione di inammissibilità perché i precedenti di questa Corte citati dall’Istituto controricorrente sono stati pronunciati all’esito di controversie vertenti su fattispecie differenti, ovvero in casi in cui era stata completamente trascurata la presenza di una dichiarazione di esenzione in realtà presente in atti, in questo caso la sentenza impugnata ha valutato la dichiarazione di esenzione e, tuttavia, la ha considerata inidonea. 5. L’Istituto controricorrente ha eccepito, ancora, l’inammissibilità del ricorso sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c. all’azione tendente alla reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli perché non direttamente intesa a ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali. 6. L’eccezione è infondata perché non si confronta con il reale tenore della azione esperita in primo grado dalla odierna parte ricorrente: si chiedeva non solo la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ma anche, come si evince dalla sentenza impugnata, il riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura, con condanna dell’INPS al pagamento della disoccupazione agricola relativa all’anno 2015. 7. Per questa via non risultano applicabili i precedenti di questa Corte invocati dall’INPS, perché essi escludono l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. ma solo nelle ipotesi in cui è appunto chiesta la mera reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli senza che sia chiesta alcuna prestazione previdenziale. 8. Il ricorso è fondato. 9. La Corte di Appello di Salerno in questo caso ha valutato la dichiarazione di esenzione ma solo parzialmente, considerando cioè la dichiarazione sottoscritta, unitamente al ricorso di appello, dal difensore costituito e senza valutare insieme ad essa la dichiarazione sottoscritta dalla parte e allegata al medesimo atto. La dichiarazione di esenzione doveva essere valutata in modo completo e tenendo conto anche degli allegati al ricorso. 10. Per questa via la sentenza impugnata, escludendo l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c. è incorsa nel denunciato vizio di sussunzione e il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza circa il capo relativo alla condanna alle spese perché la Corte territoriale non poteva pronunciare la stessa condanna difettando del relativo potere giurisdizionale. 11. In proposito si consideri il principio affermato in analoghe circostanze da questa Corte:in tema di esonero dalle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione sostitutiva della certificazione non deve essere redatta secondo uno schema rigido e predeterminato, sicché è idonea allo scopo anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell'anno a cui riferire il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale (ben potendo tale riferimento desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata che attribuisce rilievo «all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio»), né ha rilievo preclusivo la circostanza che la dichiarazione sia stata depositata solo in prossimità della discussione in appello, in quanto l'efficacia dell'autocertificazione deve intendersi riferita all'intero giudizio in relazione al quale è presentata; conseguentemente, la condanna alle spese comunque emessa va considerata come pronunciata in una situazione di carenza di potere giurisdizionale. (Cass.15/01/2025,n. 965 ). 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza nei sensi di cui in motivazione; condanna l’Istituto controricorrente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in euro 600,00 (seicento) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso for