CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellapronuncia che confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628cod. pen.;ritenuto che il primo ed il secondo motivo di entrambe le impugnazioni chededucono violazione di legge e difetti di motivazione in ordine alla affermazionedi responsabilità per difetto degli elementi costitutivi il ritenuto delitto diconcorso in rapina tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ilquale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula daipoteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.229369);che nel caso in esame la corte di appello con valutazione conforme a quellaoperata dal giudice di primo grado ha adeguatamente esposto alle pagine 4-6dell'impugnata pronuncia le ragioni per cui ritenere pienamente credibile laversione della persona offesa ed il riconoscimento effettuato dalla stessa abrevissima distanza dai fatti;che ugualmente reiterativo appare il terzo motivo dei ricorsi che contesta lasussistenza dell'aggravante dell'uso di oggetto atto ad offendere posto che l'usodella bottiglia rotta per intimidire maggiormente le vittime risulta confermatadalle dichiarazioni dei testimoni coincidenti sul punto con quelle della p.o.;che l'ultimo motivo in punto determinazione della pena è in partemanifestamente infondato posto che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantied attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della penala cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che -nel caso di specie - non ricorre;che in relazione alla richiesta di applicazione della diminuente della lieveentità dei fatti introdotta dalla Corte cost. la doglianza è inammissibile perchénon proposta con i motivi di appello;che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dairicorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI