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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 30898/2023

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tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] MARRA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1951; -intimata - avverso la sentenza n.892/2019, pronunciata dalla Commissione T ributaria Regionale della Lombardiapubblicata il 27 febbraio 2019; Oggetto:notifica curatore udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. La contribuente impugnava intimazione di pagamento per mancato pagamento IRPEF e addizionali 2000, 2001 e 2003, fondando il ricorso sulla omessa notifica a sé delle cartelle, invece notificate al solo curatore del proprio fallimento e della s.a.s. di cui era accomandataria, chiedendo comunque l’annullamento dell’atto, l’accertamento della prescrizione e in subordine la non debenza dei tributi.

La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso e la CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, accoglieva il ricorso pur limitatamente alle annualità 2000 e 2001.

2. Ricorrono in cassazione l’Ente impositore e l’agente della riscossione affidandosi ad un unico motivo.

La contribuente, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 26 settembre, è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

1. I ricorrenti assumono la violazione dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973, ritenendo la sufficienza della notifica nei confronti del curatore, e casomai la facoltà pel fallito di impugnare gli atti a decorrere dal momento dell’avvenuta piena conoscenza degli stessi.

2. La censura è fondata perché la sentenza gravata, giudicando l’intimazione null a per essere stat a notificat a solo al Curatore fallimentare, e non anche alla società contribuente ed alla contribuente personalmente, ne fa derivare l’accoglimento del ricorso annullando l’intimazione.

Tale decisione si pone in contrasto con l’interpretazione della norma epigrafata data da questa Corte, la quale stabilisce con indirizzo fermo e condivisibile, che il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'atto impositivo notificato al Fallimento in caso di inerzia del Fallimento stesso (a risolvere definitivamente ogni contrasto sul punto cfr. Cass. Sez.

U. 28/04/2023, n. 11287)e che il termine per l'impugnativa decorre per il contribuente solo da quando egli abbia avuto piena conoscenza dell'atto impositivo e sempre che tale termine sia spirato per il curatore (in tal modo manifestandosi l'inerzia del Fallimento a cui è condizionata la legittimazione ad impugnare del fallito).

In particolare ancor di recente è stato deciso che In tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare; ne deriva che, in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione del predetto obbligo di notificazione anche al fallito non comporta alcuna irritualità, nullità o inesistenza (Cass.16/10/2019, n. 26127).

Adunque il giudice tributario avrebbe dovuto, pur cogliendo il difetto di notifica, prendere atto dell’avvenuta impugnazione da parte del fallito a fronte dell’inerzia degli organi fallimentari, e procedere a decidere nel merito, previa verifica della tempestività dell’impugnazione rispetto alla conoscenza effettiva.

3. La sentenza dev’essere,dunque, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, che uniformandosi al principio sopra affermato, dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] MARRA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1951; -intimata - avverso la sentenza n.892/2019, pronunciata dalla Commissione T ributaria Regionale della Lombardiapubblicata il 27 febbraio 2019; Oggetto:notifica curatore udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La contribuente impugnava intimazione di pagamento per mancato pagamento IRPEF e addizionali 2000, 2001 e 2003, fondando il ricorso sulla omessa notifica a sé delle cartelle, invece notificate al solo curatore del proprio fallimento e della s.a.s. di cui era accomandataria, chiedendo comunque l’annullamento dell’atto, l’accertamento della prescrizione e in subordine la non debenza dei tributi. La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso e la CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, accoglieva il ricorso pur limitatamente alle annualità 2000 e 2001. 2. Ricorrono in cassazione l’Ente impositore e l’agente della riscossione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 26 settembre, è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. I ricorrenti assumono la violazione dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973, ritenendo la sufficienza della notifica nei confronti del curatore, e casomai la facoltà pel fallito di impugnare gli atti a decorrere dal momento dell’avvenuta piena conoscenza degli stessi. 2. La censura è fondata perché la sentenza gravata, giudicando l’intimazione null a per essere stat a notificat a solo al Curatore fallimentare, e non anche alla società contribuente ed alla contribuente personalmente, ne fa derivare l’accoglimento del ricorso annullando l’intimazione. Tale decisione si pone in contrasto con l’interpretazione della norma epigrafata data da questa Corte, la quale stabilisce con indirizzo fermo e condivisibile, che il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'atto impositivo notificato al Fallimento in caso di inerzia del Fallimento stesso (a risolvere definitivamente ogni contrasto sul punto cfr. Cass. Sez. U. 28/04/2023, n. 11287)e che il termine per l'impugnativa decorre per il contribuente solo da quando egli abbia avuto piena conoscenza dell'atto impositivo e sempre che tale termine sia spirato per il curatore (in tal modo manifestandosi l'inerzia del Fallimento a cui è condizionata la legittimazione ad impugnare del fallito). In particolare ancor di recente è stato deciso che In tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare; ne deriva che, in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione del predetto obbligo di notificazione anche al fallito non comporta alcuna irritualità, nullità o inesistenza (Cass.16/10/2019, n. 26127). Adunque il giudice tributario avrebbe dovuto, pur cogliendo il difetto di notifica, prendere atto dell’avvenuta impugnazione da parte del fallito a fronte dell’inerzia degli organi fallimentari, e procedere a decidere nel merito, previa verifica della tempestività dell’impugnazione rispetto alla conoscenza effettiva. 3. La sentenza dev’essere,dunque, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, che uniformandosi al principio sopra affermato, dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquid
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