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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15363/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25580-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]izi ch RKA1ANU, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9408/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25580 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- ‘.

Rg 25580/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Il Comune di Praiano propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza della CTR della Campania, sez distaccata di Salerno nr 9408/2019 con cui era stato accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della CTP di Salerno ritenendo l'avviso di accertamento oggetto dell'impugnativa coperto dalla prescrizione per il credito Ici 2011 non essendo il decorso del termine prescrizione interrotto da atti ricevuti dal contribuente.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Con l'unico motivo si denunciala violazione e falsa applicazione dei principi di diritto previsti dalla sentenza nr 477/2002 della Corte Cost e della sentenza delle S.U. della Cassazione nr 24822/2015 ,dell'art 1 comma 161 della legge nr 296/2006,dellart 60 del D.P.R. 600/1973 comma modificato dall'ad 37 del D.L. nr 223/2006,dell'art 2948 e dell'ad 1334 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la CTR non applicabile agli atti impositivi il principio della scissione e quindi considerato tardivo l'avviso di accertamento in quanto ricevuto dal contribuente oltre la scadenza del termine quinquennale senza dunque considerare la data di spedizione.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite con la sentenza nr 2021 nr 40543 hanno ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi, a ciò non ostando la loro particolare struttura e natura .

Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, come sancito dalla Corte costituzionale per gli atti processuali e traslato, al di fuori di tale specifico ambito, dai citati arresti di queste Sezioni unite del 2010, 2015 e 2017, trova il suo fondamento nella tutela del diritto di difesa e nel principio di ragionevolezza.

Questi due valori di rilievo costituzionale impongono la conclusione secondo cui l'esercizio del diritto non possa essere pregiudicato i senza una valida ragione, nell'ottica di un equo bilanciamento d'interessi tra chi eserciti un diritto e chi ne subisca l'esercizio.

In particolare, il principio di ragionevolezza esclude che il lasso temporale tra la richiesta di notifica possa ripercuotersi in danno del notificante, a cui si richiede solo che l'attività a proprio carico sia stata compiuta nel termine di legge.

Come esplicitato da Cass.Sez.U. n. 24822 del 2015.. .nel bilanciamento degli interessi tra la perdita definitiva di un diritto per una parte e un lucro indebito per l'altra parte la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell'altra parte - parimenti incolpevole un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica.

Ne consegue che la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Campania , in diversa composizione ,che dovrà verificare se alla data di spedizione dell'avviso erano o meno decorsi il termine di prescrizione quinquennale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25580-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]izi ch RKA1ANU, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9408/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25580 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- ‘. Rg 25580/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Il Comune di Praiano propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza della CTR della Campania, sez distaccata di Salerno nr 9408/2019 con cui era stato accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della CTP di Salerno ritenendo l'avviso di accertamento oggetto dell'impugnativa coperto dalla prescrizione per il credito Ici 2011 non essendo il decorso del termine prescrizione interrotto da atti ricevuti dal contribuente. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Con l'unico motivo si denunciala violazione e falsa applicazione dei principi di diritto previsti dalla sentenza nr 477/2002 della Corte Cost e della sentenza delle S.U. della Cassazione nr 24822/2015 ,dell'art 1 comma 161 della legge nr 296/2006,dellart 60 del D.P.R. 600/1973 comma modificato dall'ad 37 del D.L. nr 223/2006,dell'art 2948 e dell'ad 1334 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la CTR non applicabile agli atti impositivi il principio della scissione e quindi considerato tardivo l'avviso di accertamento in quanto ricevuto dal contribuente oltre la scadenza del termine quinquennale senza dunque considerare la data di spedizione. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite con la sentenza nr 2021 nr 40543 hanno ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi, a ciò non ostando la loro particolare struttura e natura . Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, come sancito dalla Corte costituzionale per gli atti processuali e traslato, al di fuori di tale specifico ambito, dai citati arresti di queste Sezioni unite del 2010, 2015 e 2017, trova il suo fondamento nella tutela del diritto di difesa e nel principio di ragionevolezza. Questi due valori di rilievo costituzionale impongono la conclusione secondo cui l'esercizio del diritto non possa essere pregiudicato i senza una valida ragione, nell'ottica di un equo bilanciamento d'interessi tra chi eserciti un diritto e chi ne subisca l'esercizio. In particolare, il principio di ragionevolezza esclude che il lasso temporale tra la richiesta di notifica possa ripercuotersi in danno del notificante, a cui si richiede solo che l'attività a proprio carico sia stata compiuta nel termine di legge. Come esplicitato da Cass.Sez.U. n. 24822 del 2015.. .nel bilanciamento degli interessi tra la perdita definitiva di un diritto per una parte e un lucro indebito per l'altra parte la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell'altra parte - parimenti incolpevole un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica. Ne consegue che la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Campania , in diversa composizione ,che dovrà verificare se alla data di spedizione dell'avviso erano o meno decorsi il termine di prescrizione quinquennale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spes
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