CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 04046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19564-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.le Liegi 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MEDDI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Mirabello 18, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] RICHIELLO, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] BASTIANINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 248/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/2022 da! consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. In fatto e in diritto - che la [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 248/2020, del 10 marzo 2020, del Tribunale di Grosseto, che ha accolto l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., spiegata nei suoi confronti dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Fallimento, avverso un decreto - dichiarato nullo all'esito dell'opposizione - di assegnazione immediata di beni pignorati ex art. 501 cod. proc. civ.; - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ.; - che, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto, illegittimamente, non contestata la circostanza relativa all'idoneità di conservazione dei beni fungibili pignorati o del loro termine minimo di conservazione; - che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 501 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata laddove il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto inapplicabile la norma da ultimo indicata al caso di specie, poiché non ha considerato deteriorabili i beni staggiti; - che il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art.56 legge fall., lamentando il fatto che il Tribunale ha ritenuto inammissibili le domande proposte in sede di opposizione relative all'accertamento dell'esatto credito residuo, avendo affermato che i crediti vantati nei confronti di una società fallita dovrebbero essere dedotti ed accertati in sede fallimentare; - che il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti", costituito dal successivo rinvenimento di un quantitativo della merce inferiore rispetto a quello indicato nel verbale di pignoramento e conseguentemente assegnato dal giudice dell'esecuzione; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la curatela fallimentare di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che, successivamente, le parti - con atto del 16 settembre 2022, sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambe le predette società, nonchè dai loro difensori - hanno chiesto che il presente giudizio di legittimità sia dichiarato estinto per rinuncia ai ricorso, con integrale compensazione delle spese dello stesso; - che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso della declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità; - che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; - che sussistono, infine, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in fo