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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28754/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000, articolando due motivi di ricorso, enunciati congiuntamente, ed ulteriormente sviluppati con memoria, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un contributo omissivo dell'imputato alla consumazione del reato e alla sua colpevolezza, anche per omesso esame delle censure enunciate nell'atto di appello; Considerato che i motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto: (a) la sentenza impugnata ha rappresentato correttamente che la condotta dell'imputato, consistita nell'apposizione del cd. visto "leggero" di conformità della dichiarazione IVA della società "[OSCURATO:SOCIETA].", ha costituito l'antecedente necessario ed imprescindibile per la presentazione della dichiarazione mendace, contenente l'esposizione di un credito IVA abnorme, pari a 1.185.666,00 euro, quale conseguenza dell'indicazione di elementi passivi fittizi per un importo di 6.221.995,00 euro; (b) la sentenza impugnata ha inoltre indicato in modo immune da vizi perché l'imputato ha agito con dolo (e non con colpa) evidenziando l'omissione di accertamenti formali di immediata esecuzione, come la verifica della rispondenza delle fatture al settore merceologico di riferimento della società o della congruenza degli importi indicati rispetto alle dimensioni dell'impresa (ad esempio, sono stati indicati acquisti per oltre sei milioni di euro in un solo anno a fronte di un esiguo capitale sociale); (c) il ricorso prospetta la natura colposa della condotta limitandosi ad affermare che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata sono compatibili anche con una cosciente negligenza e che, inoltre, la conclusione in ordine alla sussistenza del dolo sarebbe in contraddizione con il riconoscimento, da parte della medesima Corte di appello, di un arricchimento dell'imputato limitato alla sola percezione del compenso professionale, così enunciando argomenti utili soltanto ad una diversa lettura del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000, articolando due motivi di ricorso, enunciati congiuntamente, ed ulteriormente sviluppati con memoria, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un contributo omissivo dell'imputato alla consumazione del reato e alla sua colpevolezza, anche per omesso esame delle censure enunciate nell'atto di appello; Considerato che i motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto: (a) la sentenza impugnata ha rappresentato correttamente che la condotta dell'imputato, consistita nell'apposizione del cd. visto "leggero" di conformità della dichiarazione IVA della società "[OSCURATO:SOCIETA].", ha costituito l'antecedente necessario ed imprescindibile per la presentazione della dichiarazione mendace, contenente l'esposizione di un credito IVA abnorme, pari a 1.185.666,00 euro, quale conseguenza dell'indicazione di elementi passivi fittizi per un importo di 6.221.995,00 euro; (b) la sentenza impugnata ha inoltre indicato in modo immune da vizi perché l'imputato ha agito con dolo (e non con colpa) evidenziando l'omissione di accertamenti formali di immediata esecuzione, come la verifica della rispondenza delle fatture al settore merceologico di riferimento della società o della congruenza degli importi indicati rispetto alle dimensioni dell'impresa (ad esempio, sono stati indicati acquisti per oltre sei milioni di euro in un solo anno a fronte di un esiguo capitale sociale); (c) il ricorso prospetta la natura colposa della condotta limitandosi ad affermare che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata sono compatibili anche con una cosciente negligenza e che, inoltre, la conclusione in ordine alla sussistenza del dolo sarebbe in contraddizione con il riconoscimento, da parte della medesima Corte di appello, di un arricchimento dell'imputato limitato alla sola percezione del compenso professionale, così enunciando argomenti utili soltanto ad una diversa lettura del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M
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