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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 41946/2021

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28703-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato 2021 che la rappresenta e difende; 604 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5903/2014 della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, depositata il 11/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; fe.

Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società Global trading srl, con cui individuava una maggiore pretesa fiscale. .

A seguito di ricorso della società intimata , la commissione provinciale di Napoli annullava l'accertamento ritenendolo fondato su mere presunzioni e senza riscontri .

L'appello proposto dalla Agenzia era accolto solo con riferimento ad un'unica fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed annotata in contabilità dalla [OSCURATO:PERSONA] , in quanto la società emittente non aveva alcuna struttura societaria e quindi non grado di eseguire le forniture di cui alla fattura .

Per quanto riguarda invece le fatture passive ritrovate nella contabilità Kris , la Ctr riteneva che non vi era alcuna prova che fossero stAk. emesse dalla Global trading , sia perché erano sostanzialmente differenti rispetto alle ordinarie fatture emesse, sia perché nessuna prova di pagamento risultava avvenuta tra le due società , e quindi non potevano essere prese in considerazione le sole dichiarazioni della Kris , che si era avvantaggiata da tale annotazione di fatture ed aveva interesse a far ricadere su altri la responsabilità , non essendo neppure indicato se la merce fosse stata o meno consegnata .

Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi così sintetizzabili : i) violazione e falsa applicazione degli art 55 dpr 600\1973 ;54 dpr 639\1972 ,2697 e 2727 CC in relazione all'art 360 n. 3 cpc. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n.4 cpc .

Non si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione Il ricorso è inammissibile.

Nel caso la parte aveva richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica sia alla società presso la sede legale, sia presso il legale rappresentante , sia presso il domicilio eletto.

Nel caso la notifica presso il domicilio eletto (vedi sentenza impugnata) e cioè presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , deve ritenersi mai avvenuta visto che non risulta riportata la relata .Anche per la società non risulta stilata alcuna relata da parte dell'ufficiale giudiziario , solo per la notifica presso il legale rappresentante risulta indicato la consegna non a mani proprie del legale rappresentate .

Ma in tal caso per il suo perfezionamento doveva anche essere allegata l'avviso al destinatario della avvenuta consegna mediante lettera raccomandata , mai allegata .

Dovendo quindi ritenersi , in mancanza di notifica nel domicilio eletto, unica notifica eventualmente corretta , e nella sede legale , e del mancato perfezionamento della notifica al legale rappresentante (comunque nulle in presenza di domicilio eletto) , si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, cfr. Sez. i, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01).

Nel caso trova anche applicazione il principio per cui qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso (Cass. 20830/2013, 18074/2012, 6846/2010).

Nel caso nessuna nuova richiesta è intervenuta nonostante la mancanza di notifica al domiciliatario .

Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale i confronti del resistente.

P. Q.M Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28703-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato 2021 che la rappresenta e difende; 604 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5903/2014 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 11/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; fe. Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società Global trading srl, con cui individuava una maggiore pretesa fiscale. . A seguito di ricorso della società intimata , la commissione provinciale di Napoli annullava l'accertamento ritenendolo fondato su mere presunzioni e senza riscontri . L'appello proposto dalla Agenzia era accolto solo con riferimento ad un'unica fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed annotata in contabilità dalla [OSCURATO:PERSONA] , in quanto la società emittente non aveva alcuna struttura societaria e quindi non grado di eseguire le forniture di cui alla fattura . Per quanto riguarda invece le fatture passive ritrovate nella contabilità Kris , la Ctr riteneva che non vi era alcuna prova che fossero stAk. emesse dalla Global trading , sia perché erano sostanzialmente differenti rispetto alle ordinarie fatture emesse, sia perché nessuna prova di pagamento risultava avvenuta tra le due società , e quindi non potevano essere prese in considerazione le sole dichiarazioni della Kris , che si era avvantaggiata da tale annotazione di fatture ed aveva interesse a far ricadere su altri la responsabilità , non essendo neppure indicato se la merce fosse stata o meno consegnata . Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi così sintetizzabili : i) violazione e falsa applicazione degli art 55 dpr 600\1973 ;54 dpr 639\1972 ,2697 e 2727 CC in relazione all'art 360 n. 3 cpc. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n.4 cpc . Non si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione Il ricorso è inammissibile. Nel caso la parte aveva richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica sia alla società presso la sede legale, sia presso il legale rappresentante , sia presso il domicilio eletto. Nel caso la notifica presso il domicilio eletto (vedi sentenza impugnata) e cioè presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , deve ritenersi mai avvenuta visto che non risulta riportata la relata .Anche per la società non risulta stilata alcuna relata da parte dell'ufficiale giudiziario , solo per la notifica presso il legale rappresentante risulta indicato la consegna non a mani proprie del legale rappresentate . Ma in tal caso per il suo perfezionamento doveva anche essere allegata l'avviso al destinatario della avvenuta consegna mediante lettera raccomandata , mai allegata . Dovendo quindi ritenersi , in mancanza di notifica nel domicilio eletto, unica notifica eventualmente corretta , e nella sede legale , e del mancato perfezionamento della notifica al legale rappresentante (comunque nulle in presenza di domicilio eletto) , si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, cfr. Sez. i, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01). Nel caso trova anche applicazione il principio per cui qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso (Cass. 20830/2013, 18074/2012, 6846/2010). Nel caso nessuna nuova richiesta è intervenuta nonostante la mancanza di notifica al domiciliatario . Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale i confronti del resistente. P. Q.M Dichiara i