CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Noia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2 e n. 7, cod. pen. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che non fosse maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. Ti ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Investita della relativa questione, la Corte territoriale (p. 3) ha correttamente evidenziato come il termine di prescrizione del reato contestato, in caso di atti interruttivi, sia pari ad anni otto e mesi quattro, derivandone che, facendo decorrere tale termine dal 21/08/2014 (data di consumazione del delitto), il termine non fosse ancora maturato all'epoca della sentenza di appello (16/02/2022). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]