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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09517/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iuidìil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 5.513g ha concluso chiedendo t/ \udito il difensorej [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Siena, in data 22 novembre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente rispetto a quelle aggravanti, con la confisca e distruzione degli oggetti sequestrati. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale si denunciano tre vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., quanto alla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, a parere della difesa non emersi dall'istruttoria.

Si assume che gli strumenti, trovati in possesso dell'imputato, per la tipologia degli stessi, sarebbero incompatibili con la produzione del rumore descritto da uno dei testimoni (frate Marcel) e non sarebbero idonei allo scasso di cassette.

In definitiva, né il ricorrente sarebbe stato visto all'atto del furto, né gli strumenti sequestrati sarebbero compatibili con la dinamica descritta dal teste. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione rispetto alle censure formulate con l'atto di appello.

Si deduce che, con il gravame, era stata segnalata l'incompatibilità degli strumenti trovati in possesso dell'imputato (una forchetta, un taglia unghie ed un altro pezzo metallico facente parte di taglia unghie) e la produzione dei rumori ascoltati dal testimone, descritti in sede di esame testimoniale, come prodotti da un martello.

La motivazione della sentenza impugnata, invece, non conterrebbe alcun passaggio su tale specifico argomento di censura. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.

Il furto, nel caso al vaglio, è di modestissimo valore, per l'esiguità del danno e del pericolo, né la richiesta di applicazione della causa di non punibilità poteva essere avanzata con l'atto di appello, perché depositato il 7 aprile 2014, potendo però, essere rilevata di ufficio.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertiníó, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, formalmente, denuncia inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma nella sostanza devolve la rivalutazione di elementi probatori acquisiti al dibattimento, sollecitandone una diversa lettura, confrontandosi non con la motivazione del provvedimento censurato, bensì con il compendio probatorio acquisito.

Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).

Nella sostanza, infatti, con la critica proposta il ricorrente si duole di una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni del compendio probatorio asseritamente sbagliate.

E' noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione. 1.1.11 secondo motivo è, del pari, inammissibile in quanto il dedotto vizio di motivazione attiene ad un argomento devoluto con l'atto di appello, del tutto incompatibile con il contenuto della motivazione, completa e logica, esposta nella pronuncia di secondo grado, dunque, implicitamente affrontato e risolto.

L'illogicità manifesta della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, tra l'altro evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. cit.).

Del resto, il sindacato di legittimità non è diretto a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428), con la conseguenza che il controllo operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, 196955).1.2.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, in un caso, come quello in esame, in cui l'istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello.

Vi osta, infatti, la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).

In ogni caso, si osserva che la invocata causa di non punibilità, pur essendo rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello (cfr. Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707 che in caso di richiesta avanzata per la prima volta nella conclusioni orali del giudizio di appello, ha ritenuto la rilevabilità di ufficio in quanto assimilata ad altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, ex art. 129 cod. proc. pen.) nella specie non avrebbe potuto operare, considerati i limiti edittali di cui all'art. 131-bis, comma 1 e 4, cod. pen. rispetto ai quali non si può tenere conto dell'operato bilanciamento ex art. 69 cod. pen. per espressa previsione di legge.

2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iuidìil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 5.513g ha concluso chiedendo t/ \udito il difensorej [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Siena, in data 22 novembre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente rispetto a quelle aggravanti, con la confisca e distruzione degli oggetti sequestrati. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale si denunciano tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., quanto alla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, a parere della difesa non emersi dall'istruttoria. Si assume che gli strumenti, trovati in possesso dell'imputato, per la tipologia degli stessi, sarebbero incompatibili con la produzione del rumore descritto da uno dei testimoni (frate Marcel) e non sarebbero idonei allo scasso di cassette. In definitiva, né il ricorrente sarebbe stato visto all'atto del furto, né gli strumenti sequestrati sarebbero compatibili con la dinamica descritta dal teste. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione rispetto alle censure formulate con l'atto di appello. Si deduce che, con il gravame, era stata segnalata l'incompatibilità degli strumenti trovati in possesso dell'imputato (una forchetta, un taglia unghie ed un altro pezzo metallico facente parte di taglia unghie) e la produzione dei rumori ascoltati dal testimone, descritti in sede di esame testimoniale, come prodotti da un martello. La motivazione della sentenza impugnata, invece, non conterrebbe alcun passaggio su tale specifico argomento di censura. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. Il furto, nel caso al vaglio, è di modestissimo valore, per l'esiguità del danno e del pericolo, né la richiesta di applicazione della causa di non punibilità poteva essere avanzata con l'atto di appello, perché depositato il 7 aprile 2014, potendo però, essere rilevata di ufficio. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertiníó, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, formalmente, denuncia inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma nella sostanza devolve la rivalutazione di elementi probatori acquisiti al dibattimento, sollecitandone una diversa lettura, confrontandosi non con la motivazione del provvedimento censurato, bensì con il compendio probatorio acquisito. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nella sostanza, infatti, con la critica proposta il ricorrente si duole di una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni del compendio probatorio asseritamente sbagliate. E' noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione. 1.1.11 secondo motivo è, del pari, inammissibile in quanto il dedotto vizio di motivazione attiene ad un argomento devoluto con l'atto di appello, del tutto incompatibile con il contenuto della motivazione, completa e logica, esposta nella pronuncia di secondo grado, dunque, implicitamente affrontato e risolto. L'illogicità manifesta della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, tra l'altro evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. cit.). Del resto, il sindacato di legittimità non è diretto a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428), con la conseguenza che il controllo operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, 196955).1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, in un caso, come quello in esame, in cui l'istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello. Vi osta, infatti, la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). In ogni caso, si osserva che la invocata causa di non punibilità, pur essendo rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello (cfr. Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707 che in caso di richiesta avanzata per la prima volta nella conclusioni orali del giudizio di appello, ha ritenuto la rilevabilità di ufficio in quanto assimilata ad altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, ex art. 129 cod. proc. pen.) nella specie non avrebbe potuto operare, considerati i limiti edittali di cui all'art. 131-bis, comma 1 e 4, cod. pen. rispetto ai quali non si può tenere conto dell'operato bilanciamento ex art. 69 cod. pen. per espressa previsione di legge. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE
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