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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1964

ECLI:EU:C:1964:83
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0102 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

3 novembre 1964 Traduzione dal tedesco [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Oggetto dell'attuale giudizio è il ricorso di un funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA], le cui prospettive di carriera sarebbero state pregiudicate dall'entrata in vigore del nuovo [OSCURATO:PERSONA] del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (1 o gennaio 1962).

In via subordinata il ricorrente domanda di essere inquadrato ai sensi della Tabella degli stipendi dello [OSCURATO:PERSONA] secondo le funzioni da lui effettivamente espletate.

In fatto, vorrei limitarmi a rilevare che il ricorrente è entrato in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] il 3 gennaio 1956.

A norma dello [OSCURATO:PERSONA] del personale della C.E.C.A. è stato nominato funzionario di ruolo con effetto dal 1 o luglio 1956 ed inquadrato nel grado A/6 scatto

1. Nel mese di ottobre 1958 egli figurava nell'organigramma della divisione «Mercato» in qualità di «Amministratore III», con inquadramento A/6, scatto

2. Con decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 1960, il ricorrente è stato promosso al grado A/5 scatto 1, con effetto dal 1 o gennaio 1960.

Dal 1 o luglio 1960 egli esercitò ad interim le funzioni di amministratore principale (Posto n. 18 dell'organigramma della divisione generale «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione»), attività riconosciuta mediante la decisione del Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 4 gennaio 1961.

A norma dello [OSCURATO:PERSONA], riscosse dal 1 o settembre 1960 un'idennità differenziale tra il suo inquadramento effettivo ed il grado A/4 scatto

1. All'entrata in vigore del nuovo [OSCURATO:PERSONA] del personale C.E.C.A., che corrisponde sostanzialmente agli Statuti CE.E. e C.E.E.A., con decisione del Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 5 settembre 1962, il ricorrente fu inquadrato nel grado A/4 scatto 1, con effetto dal 1 o gennaio 1962.

In una nota indirizzata al ricorrente dal capo del personale in data 23 gennaio 1963, la sua posizione amministrativa viene definita di «Amministratore principale», nella carriera A/5-A/4.

Il ricorrente si oppose a tale comunicazione indirizzando al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 28 gennaio 1963, una lettera di rimostranze contro la carriera prevista.

Il 21 maggio 1963 fu comunicata al personale la nota emanata dall'[OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 1962, contenente la descrizione delle funzioni.

Il ricorrente presentò allora, con lettera del 29 luglio 1963, reclamo formale, ai sensi dell'articolo 90 dello [OSCURATO:PERSONA] del Personale, al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il reclamo mirava ad ottenere la modifica della posizione amministrativa dell'interessato, con particolare riferimento al mantenimento delle aspettative di carriera come «Amministratore principale» a norma del precedente [OSCURATO:PERSONA] del personale (A/4-A/3).

La risposta negativa dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 17 ottobre 1963, diede origine alla presentazione del ricorso giurisdizionale (27 novembre 1963).

Le conclusioni del ricorrente sono le seguenti : Piaccia alla Corte : I — 1) Dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 1963 relativo alle aspettative di carriera del ricorrente. 2) Ove necessario: dichiarare nullo il nuovo [OSCURATO:PERSONA] del personale C.E.C.A., in particolare gli articoli 5, n. 4 e l'Allegato

I. 3) Dichiarare nulla la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti, con la quale è stato negato all'[OSCURATO:PERSONA] di conservare al ricorrente e ad altri funzionari la carriera A/4-A/3. 4) Dichiarare che le aspettative di carriera fino al grado A/3 rimangono impregiudicate per il ricorrente.

II — In via subordinata 5) Dichiarare nullo il rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 1963 di inquadrare il ricorrente nel grado A/3. 6) Dichiarare nulla la decisione d'integrazione del 5 settembre 1962, nella parte in cui il ricorrente vi è inquadrato nel grado A/4.

III — 7) Dichiarare che il ricorrente dev'essere inquadrato nel grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962. 8) Condannare la convenuta al pagamento dei danni morali nella misura di un franco belga.

L'[OSCURATO:PERSONA] invoca in primo luogo l'irricevibilità, per svariati motivi, delle conclusioni di cui sopra e ne chiede comunque la reiezione per infondatezza.

Nel corso dell'esame che segue mi intratterrò a tempo debito sulle esaurienti argomentazioni addotte dalle parti in fatto e in diritto a sostegno delle rispettive conclusioni.

Valutazione giuridica Mi pare logico condurre l'esame delle questioni giuridiche sollevate seguendo l'ordine con cui sono presentate le conclusioni, esaminando successivamente le questioni sulla ricevibilità e nel merito relative ai singoli capi delle conclusioni.

Mi astengo dal trattare in via preliminare le questioni di ricevibilità per timore di offuscare la panoramica.

1. Primo capo delle conclusioni Innanzitutto, il ricorrente vuole ottenere la dichiarazione di nullità del rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la posizione amministrativa raggiunta da lui e rivendicata nel reclamo del 29 luglio 1963, concedendo l'estensione della sua carriera fino al grado A/3. a) L'[OSCURATO:PERSONA] eccepisce, in primo luogo, la decadenza essendo decorso il termine di tre mesi, previsto dall'articolo 91 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale per la presentazione del ricorso.

A giudizio dell'[OSCURATO:PERSONA] il ricorrente avrebbe potuto perseguire il suo intento, quale esso appare dal ricorso, impugnando la nota del 23 gennaio 1963, che definisce la sua situazione amministrativa.

Tale eccezione pare fondata sia ai sensi del testo dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, sia sulla scorta della giurisprudenza della Corte.

Nell'interesse della certezza del diritto, chi trascura di tutelare il proprio interesse mediante impugnazione tempestiva, decorsi i termini previsti, non può nemmeno ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Nella sentenza 69/63, la Corte ha attenuatola rigidità di tal principio (e ritengo che ciò sia giusto) nelle controversie sui rapporti d'impiego, dichiarando auspicabile, ed addirittura necessario sotto il profilo del rispetto del dovere di riservatezza che incombe ai funzionari, che contro le decisioni amministrative suscettibili d'impugnazione non si presenti ricorso giurisdizionale senza prima aver tentato una composizione amichevole in sede amministrativa.

Almeno il ricorso gerarchico contro gli atti impugnabili dovrà però essere presentato entro i termini prestabiliti, poiché altrimenti i termini imposti dallo [OSCURATO:PERSONA] del personale sarebbero svuotati del loro contenuto.

Come ci si dovrà comportare nel nostro caso? È indubbio che la nota del 23 gennaio 1963 relativa alla carriera del ricorrente ha chiaramente delineato una situazione cui il ricorrente vuole sottrarsi, vale a dire la limitazione della carriera ai gradi A/5-A/4.

È pure fuori discussione che tale dichiarazione è estrinsecazione di un atto della stessa [OSCURATO:PERSONA] e per conseguenza una decisione amministrativa impugnabile.

Secondo il suo buon diritto, il ricorrente vi si è opposto rivolgendosi per iscritto al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 1963.

Considerando questa lettera un ricorso gerarchico secondo la giurisprudenza sopracitata (causa 69/63) e come a ragione fa supporre il suo tenore, in mancanza di risposta da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] entro i due mesi previsti dall'articolo 91, si sarebbe dovuto presentare ricorso giurisdizionale entro i 3 mesi successivi, quindi entro il 28 giugno 1963.

Il ricorso non è stato presentato.

Se invece la lettera del 28 gennaio 1963 non è considerata un ricorso gerarchico formale atto ad introdurre un procedimento amministrativo, rimane la constatazione che nessun ricorso è stato presentato entro i tre mesi previsti dall'articolo 91 dello [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che anche il successivo ricorso giurisdizionale è irricevibile.

È quindi irrilevante sotto questo aspetto che il superiore del ricorrente, il capo della direzione generale «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione» si sia adoperato a favore delle aspirazioni del ricorrente inviando note alla [OSCURATO:PERSONA] amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio e il 13 giugno 1963.

Le opinioni del direttore generale non possono influire sul procedimento amministrativo e giudiziario, ma debbono piuttosto essere considerate come nuovi argomenti a sostegno delle censure del ricorrente.

In modo particolare non possono modificare a vantaggio del ricorrente i termini per lui vincolanti.

Il ricorrente avrebbe dovuto provvedere tempestivamente ad adire le vie giudiziali per la tutela dei suoi diritti prescindendo da tali rappresentazioni.

Nemmeno, a mio avviso, può essere determinante il fatto che, a seguito di un secondo reclamo del ricorrente in data 29 luglio 1963, l'[OSCURATO:PERSONA] abbia formulato una risposta il 17 ottobre 1963, sulla quale verte il ricorso attuale.

Il vero significato di tale risposta, in relazione alla nota del 23 gennaio 1963, è quello di un mero atto di conferma, che non può richiamare in vita un diritto d'impugnazione ormai estinto.

La cosa cambierebbe aspetto se dopo la nota del 23 gennaio 1963 vi fossero state modifiche di diritto o di fatto alla situazione, così non è.

La comunicazione dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 21 maggio ma 1963, contenente la descrizione delle funzioni, non costituisce un elemento di rilievo a tal proposito, poiché la limitazione della carriera del ricorrente non è stata determinata dalla descrizione delle funzioni, ma direttamente dallo [OSCURATO:PERSONA], nell'Allegato

I. Quindi, il primo capo delle conclusioni dev'essere respinto come irricevibile, sempreché non intervengano due ulteriori argomenti relativi alla validità e alle pubblicazione dello [OSCURATO:PERSONA] del personale. — A giudizio del ricorrente i termini per la presentazione del ricorso stabiliti dallo [OSCURATO:PERSONA] del personale non costituiscono per lui alcun vincolo, in quanto lo [OSCURATO:PERSONA], emanato da un organo incompetente ([OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti), è nullo nel suo complesso.

La questione circa l'organo competente ad emanare lo [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere dibattuta in seguito in tutta la sua portata.

Per ora ci basta stabilire che la nullità dello [OSCURATO:PERSONA], la quale sanerebbe l'inosservanza dei termini processuali stabiliti dall'articolo 91, sarebbe tuttalpiù con figurabile se il testo emanasse da un organo assolutamente incompetente.

In questo senso si può parlare di un principio comunemente riconosciuto in tutti gli ordinamenti amministrativi degli Stati membri, come ho accennato il altra occasione (cause 3-14/59).

D'altronde, le decisioni amministrative, anche di carattere generale, sono efficaci ed applicabili fino a che non siano state annullate.

Tale principio si ricava innanzitutto dall'articolo 33 del Trattato C.E.C.A., ove l'incompetenza costituisce uno dei motivi specifici d'impugnazione.

In fatto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti, è indubbio che, secondo alcune norme del Trattato (art. 78, § 7 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie) per il rapporto di lavoro dei funzionari della Comunità non è concepibile un caso di incompetenza assoluta nel senso affermato dal ricorrente.

Ciò mi pare tanto evidente da rendere superfluo ogni approfondimento della questione.

Non si può quindi ritenere che i termini previsti dallo [OSCURATO:PERSONA] siano privi di valore in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] è opera di organo incompetente. — In secondo luogo il ricorrente afferma che, anche ammettendo la validità del nuovo [OSCURATO:PERSONA], non gli si può eccepire la decadenza dal termine, in quanto questo decorre dalla data di pubblicazione dello [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA].

Non è sufficiente una comunicazione in forma di circolare diretta ai funzionari, specie poi se non è dimostrabile — mancando il visto — la data esatta in cui essi ne sono venuti a conoscenza.

A mio avviso, non si può condividere nemmeno questa tesi del ricorrente.

Si può ben sostenere che lo [OSCURATO:PERSONA] del personale entra in vigore con efficacia di norma giuridica solo con la sua promulgazione (o pubblicazione), e quindi da questa data sono vincolanti le disposizioni sui termini per la presentazione del ricorso.

Non esistono però precetti che stabiliscano che l'unica forma di pubblicazione sia l'inserimento nella

[OSCURATO:PERSONA]

delle Comunità.

Il riferimento del ricorrente all'articolo 81 del regolamento di procedura della Corte è inconferente in quanto tale articolo stabilisce unicamente la decorrenza del termine per l'impugnazione di provvedimenti generali, ma non regola la questione di cui ci occupiamo concernente il ricorso fondato su provvedimenti generali.

Una valida pubblicazione può avvenire a mio giudizio con altri mezzi, come la comunicazione dello [OSCURATO:PERSONA] del personale ai funzionari della Comunità ed alle altre categorie interessate, beninteso ove ciò supplisca efficacemente alla pubblicazione.

Non si desumono altri elementi dalla sentenza 69/63, ove si parla solo di una comunicazione dello [OSCURATO:PERSONA] e non della pubblicazione nella

[OSCURATO:PERSONA].

Tale comunicazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] è avvenuta con la nota del Presidente in data 16 febbraio 1962 e non possiamo credere che il ricorrente voglia seriamente asserire, nella sua veste di alto funzionario, di non aver avuto notizia di tale provvedimento così importante per la definizione della sua posizione giudirica.

Né l'omessa conferma di ricezione da parte del ricorrente né la mancata pubblicazione nella

[OSCURATO:PERSONA]

possono impedire la decorrenza del termine previsto dall'articolo 91 in relazione ad un atto amministrativo emanato nel gennaio 1963.

Per questi motivi, il primo capo delle conclusioni rimane irricevibile. b) L'irricevibilità è inoltre corroborata dall'irrilevanza.

L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene inconcepibile un diritto alla conservazione di determinate aspettative di carriera e quindi impossibile la violazione di tale diritto.

Tale tesi poggia sulla figura giuridica del funzionario amministrativo nei vari Stati membri, sulla quale si dovrebbe modellare anche il rapporto d'impiego dei funzionari delle Comunità.

L'[OSCURATO:PERSONA] ci ha provato esaurientemente, nelle sue memorie scritte, che il rapporto d'impiego nella pubblica amministrazione nei vari Stati non prevede alcuna garanzia per le aspettative di carriera; dal canto mio, faccio riferimento a quanto esposto nel controricorso (pagg. 12 e 13 testo francese) ove sono elencate diffusamente la dottrina e la giurisprudenza dei vari stati membri in materia.

Concordo pure con l'[OSCURATO:PERSONA] sul fatto che gli stessi principi debbano valere in diritto comunitario.

Se il ricorrente si appella invece a principi prevalenti in certe forme di contratti d'impiego a carattere internazionale, che nei singoli casi riconoscono ampiamente i diritti quesiti, dovrà però anche riconoscere che tali rapporti sono di natura meramente contrattuale e di regola hanno validità limitata nel tempo.

I funzionari della Comunità, in genere, hanno per contro un regime statutario.

Ricordo le discussioni in merito svoltesi prima dell'approvazione dello [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. e C.E.E.A.

Secondo l'impostazione fondamentale dello stato giuridico dei funzionari, sarebbe insostenibile il riconoscimento dei diritti quesiti in misura uguale o simile a quella in cui lo contengono i contratti internazionali, che ci obbligherebbero ad attenerci rigidamente a norme stereotipate intralciando notevolmente l'agilità organizzativa della Comunità.

Sarebbe piuttosto molto più opportuno orientarci per la soluzione di problemi giuridici concreti, seguendo le orme dell'[OSCURATO:PERSONA], verso le varie regolamentazioni nazionali degli Stati membri in materia di rapporto di pubblico impiego ed i principi cui esse si ispirano.

Aggiungeremmo con ciò al precedente un secondo motivo di irricevibilità, qualora si tenga conto delle considerazioni di cui sopra sulla ricevibilità del ricorso, ad esempio per il motivo che esse riguardano l'interesse ad impugnare un determinato provvedimento, interesse che dipende dalla questione: se l'affermata violazione del diritto sia concepibile in astratto.

Lascio però aperta tale questione, poiché stiamo evidentemente sconfinando nel merito, che mi riservo di esaminare con riferimento al primo capo delle conclusioni, nonostante i rilievi fatti a proposito della ricevibilità. c) La prima constatazione è che, sotto l'impero del vecchio [OSCURATO:PERSONA] ed a partire dal 1 o gennaio 1960, il ricorrente ebbe qualità di amministratore, cioè si trovava in una carriera limitata ai gradi A/6-A/4.

Solo dal 1 o luglio 1960 fu nominato ad interim amministratore principale (carriera A/4-A/3).

Data la sua posizione sotto il vecchio [OSCURATO:PERSONA], anche ammettendo l'esistenza di un diritto alla conservazione di determinate aspettative di carriera, si potrebbe quindi parlare di un pregiudizio ch'egli avrebbe subito solo qualora egli avesse avuto, in qualità di funzionario ad interim o per altro titolo, un diritto alla carriera A/4 -A /3.

Non sembra però sia questo il caso nostro.

Come obbietta giustamente l'[OSCURATO:PERSONA], l'impiego ad interim, anche per periodi superiori a quelli previsti dallo [OSCURATO:PERSONA], non dà diritto alla nomina al posto ricoperto, in quanto, secondo l'opinione comune, non si ottiene il diritto alla promozione né, a maggior ragione, all'inquadramento nel grado superiore, ove all'uopo sia necessario un concorso.

Altrettanto poco consistente è la pretesa del ricorrente di essere stato promosso amministratore principale, con effetto dal 1 o luglio 1960, in forza della decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 5 settembre 1962, con la quale egli fu assoggettato al nuovo [OSCURATO:PERSONA].

Egli trae erroneamente questa conclusione dalla valutazione dell'anzianità di servizio fatta in tale decisione, senza però tener presente che la decisione prevede espressamente l'effetto dal 1 o gennaio 1962.

Infine, deve escludersi ogni diritto alla carriera di amministratore principale fondata su altri motivi, ad esempio per il fatto che una nomina a tale posto ai sensi del vecchio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ancora stata possibile dopo il 31 dicembre 1961 (a questa data il ricorrente possedeva i requisiti per la promozione al grado superiore) oppure a seguito di affermazioni fatte da funzionari subalterni del servizio personale nei suoi riguardi circa la decisione ormai presa di promuoverlo amministratore principale in forza del vecchio [OSCURATO:PERSONA].

È quindi assodato che il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio in seguito al nuovo ordinamento della carriera di amministratore principale, in quanto egli non vi aveva diritto in base al vecchio [OSCURATO:PERSONA].

Giunti a questo punto si rende superflua una seconda considerazione nel merito.

Essa riguarderebbe la censura secondo cui la decurtazione delle aspettative di carriera del ricorrente sarebbe illegittima in quanto decisa nell'Allegato I dello [OSCURATO:PERSONA], con un provvedimento emanante da un organo incompetente, quale la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti.

Anche tale accusa è infondata poiché è evidente che il ricorrente ha un concetto inesatto delle competenze in materia di adozione dello [OSCURATO:PERSONA] del personale nella C.E.C.A.

A mio avviso, è indubbio che la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti — ed è la sola cosa che qui conta — era almeno competente per determinare le carriere dei funzionari e tale potere le derivava direttamente dall'articolo 78 del Trattato.

Vedansi a tal proposito le conclusioni del mio ex collega Lagrange nella causa Algera.

Non è quindi necessario ricorrere al paragrafo 7 della Convenzione sulle disposizioni transitorie per sostenere la nostra tesi, né far congetture sulla situazione creatasi dopo ch'essa ha cessato di aver vigore, giacché in detto paragrafo non si giustifica la competenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti, ma la si presuppone.

Tale competenza risulta poi indiscutibile anche volendo considerare i singoli organi della Comunità come competenti per principio ad emanare lo [OSCURATO:PERSONA] del personale, in quanto all'atto dell'adozione del primo [OSCURATO:PERSONA] del personale, nel 1956, l'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto espressamente (art. 62) la competenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti per modificare tale [OSCURATO:PERSONA].

È chiaro che solo questo punto di vista ci permette di giungere a conclusioni logiche.

In caso contrario ne risulterebbe o un frazionamento di competenze tale che ogni organo della Comunità avvrebbe facoltà di modificare lo [OSCURATO:PERSONA] — il che è inconciliabile con la generale tendenza ad uniformare le situazioni dei dipendenti, oppure la conclusione che lo [OSCURATO:PERSONA], una volta adottato, debba rimanere immutato; essa pure assurda in una Comunità che deve durare 50 anni — ed infine giungeremo alla tesi secondo la quale la competenza per le successive modifiche dello [OSCURATO:PERSONA] dev'essere stabilita a norma degli articoli 95 e 96 del Trattato, come se si trattasse di colmare una lacuna, il che, in vista dello scopo di tali norme e della pesantezza della procedura relativa, mi pare assolutamente assurdo.

Il primo capo delle conclusioni non trova quindi appoggio nemmeno nel campo delle considerazioni sulla competenza per emendare lo [OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo capo delle conclusioni Il secondo capo mira ad ottenere, in quanto occorra, la dichiarazione di nullità dell'articolo 5, n. 4 e dell'Allegato I dello stesso [OSCURATO:PERSONA] del personale.

Non occorrerà molto per questo esame: il capo è sicuramente irricevibile per decadenza dal termine e mi richiamo a tal proposito a quanto detto a proposito del primo capo delle conclusioni.

Sarebbe possibile inferire l'irricevibilità anche dalla pertinente eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA] relativa alla inconferenza della censura: il ricorrente non avrebbe in realtà interesse all'annullamento dello [OSCURATO:PERSONA], poiché, in caso di annullamento, esso scalzerebbe i fondamenti della sua attuale posizione, senza ottenere garanzie di più ampie possibilità di carriera nel nuovo [OSCURATO:PERSONA] da adottarsi da un organo competente.

L'infondatezza sarebbe altresì palese sulla scorta di quanto è stato detto finora.

3. Il terzo capo delle conclusioni Col terzo capo si mira ad ottenere la dichiarazione di nullità del rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti alla richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] di conservare al ricorrente — e ad altri funzionari — le aspettative di carriera, come amministratore principale, esistenti sotto il vecchio [OSCURATO:PERSONA] del personale.

Vanno innanzitutto fatte alcune osservazioni circa la questione: chi è convenuto nella causa in esame.

Non mi riferisco alla tesi più volte sostenuta dal patrono del ricorrente, vale a dire che un ricorso contro la Comunità come tale chiama in causa tutti gli organi comunque interessati, poiché in simile caso vale la regola processuale ormai consacrata — e comune alla C.E.C.A. e alla C.E.E. — che sono convenuti nel processo solo quegli organi i cui atti siano impugnati o quelli che — nell'ipotesi di cause di risarcimento — siano espressamente indicati come parti.

La particolarità del processo in questione è un'altra: il ricorso è diretto espressamente, in quanto occorra, contro la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti e sorge, quindi il problema se detta [OSCURATO:PERSONA] possa essere convenuta in giudizio.

Condivido a questo proposito il diniego del suo Presidente, in quanto la C.E.C.A. può essere solamente rappresentata dai suoi organi a norma degli articoli 5 e 6 del Trattato, e quindi è esclusa tale capacità per la [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito torno a riferirmi alle argomentazioni del mio ex collega Lagrange nella causa Algera.

Egli ha affermato che «le decisioni che (la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti) adotta devono incorporarsi nelle decisioni, regolamentari o individuali, delle varie Istituzioni che sono tenute ad osservarle ed è solo per tramite di queste ultime che la legittimità degli atti della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti potrà eventualmente venir vagliata» (Racc.

III, pp. 167-168).

Il terzo capo delle conclusioni può solo prendere consistenza se lo si interpreta come eccezione di illegittimità, mirante ad ottenere un esame indiretto delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che stanno all'origine degli atti impugnati.

Secondo l'impostazione generale e considerato lo scopo del processo ciò mi par possibile tanto più che — come abbiamo potuto constatare nel corso del giudizio — l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti hanno cercato un accordo per la risoluzione delle questioni controverse prima dell'adozione dello [OSCURATO:PERSONA].

Le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti menzionate nel ricorso sono quindi in sostanza le norme giuridiche dello stesso [OSCURATO:PERSONA] emendato. [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti non ha mai emanato decisioni individuali che riguardino il caso del ricorrente o casi analoghi.

Il terzo capo non merita dunque sorte migliore dei precedenti, il che ci permette di rifarci a quanto abbiamo esposto finora circa la legittimità delle norme dello [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le carriere.

4. Per il capo n. 4, che in materia di ricevibilità si presta ad un accostamento con quanto stabilito nella sentenza Schmitz-Wollast (causa 18/63) non sono necessari particolari commenti.

Se non esiste un diritto del ricorrente al mantenimento delle aspettative di carriera, come amministratore principale, esistenti sotto il vecchio [OSCURATO:PERSONA], la Corte non può per conseguenza dichiarare quello che le si richiede.

5. In subordine, vale a dire nel caso di reiezione dei capi precedenti, il ricorrente chiede la dichiarazione di nullità del presunto rifiuto contenuto nella nota dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 17 ottobre 1963 che gli nega l'inquadramento nel grado A

3. Tale grado gli sarebbe stato implicitamente attribuito con l'affidamento di determinate funzioni, prima del passaggio nei ruoli dello [OSCURATO:PERSONA] emendato.

Tornano sul tappeto gli stessi problemi discussi nel caso Muller/C.E.E.

Resta da stabilire se il ricorrente abbia diritto ad essere inquadrato al grado corrispondente alle funzioni esercitate. a) Innanzittuto, dobbiamo vagliare due eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] circa la ricevibilità.

La prima esclude che la nota del 17 ottobre 1963 contenga un rifiuto, come sostiene il ricorrente, in quanto egli non ne ha fatto cenno nel suo reclamo del 29 luglio 1963.

Per la seconda anche ammettendo che il ricorso fosse diretto contro questo rifiuto, esso è stato presentato fuori termine, poiché si fonda essenzialmente sulla descrizione delle funzioni notificata al ricorrente il 28 maggio 1963.

La seconda eccezione non appare fondata.

Credo che il ricorrente abbia agito correttamente (si veda il caso Muller) presentando, dopo l'entrata in vigore e la comunicazione della descrizione delle funzioni, un ricorso gerarchico seguito da ricorso giurisdizionale, anziché impugnare direttamente (in sede giurisdizionale) le decisioni adottate nei suoi confronti.

Facendo decorrere il termine della comunicazione della descrizione delle funzioni, unico criterio per la valutazione dei diritti del ricorrente, si deve escludere la validità dell'eccezione di decadenza, perché la domanda di reinquadramento, che sarebbe stata presentata per iscritto il 29 luglio 1963 è pervenuta all'[OSCURATO:PERSONA] entro i termini stabiliti dall'articolo

91. La posizione del ricorrente si presenta invece meno sfavorevole sotto il profilo dell'altra eccezione d'irricevibilità.

Anche se l'articolo 35 del Trattato C.E.C.A. non è direttamente applicabile alle controversie in materia di rapporti d'impiego, deve applicarsi il principio che esso afferma.

Ho già difeso in precedenza tale tesi e la Corte ha condiviso il mio punto di vista (causa 69/63).

La tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dallo [OSCURATO:PERSONA] del personale presuppone sempre l'adizione in forma esplicita ed univoca dell'ufficio competente che si presti eventualmente ad una composizione extragiudiziale.

Solo l'oggetto incontestato del ricorso gerarchico può costituire oggetto di un successivo ricorso giudiziale.

Sotto questo aspetto il reclamo del 29 luglio 1963 può suscitare dubbi giustificati.

Il suo scopo fondamentale era evidentemente quello di far estendere la carriera del ricorrente, almeno a titolo personale, al grado A/3; esso rappresenta quindi un reclamo contro la soppressione di aspettative di carriera.

La definizione della posizione amministrativa del ricorrente vi era richiesta in modo generico, mediante la proposta di abolire il posto di amministratore principale che egli occupava per sostituto nell'organigramma con un posto di consigliere.

Non vedo come tale contenuto del reclamo potrebbe giustificare l'attuale pretesa d'inquadramento al grado A/3 fondata sulle funzioni effettivamente esercitate.

Pur lungi da un eccessivo formalismo, dobbiamo dedurre che il rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] contenuto nella nota del 17 ottobre 1963 non riguarda tale richiesta di inquadramento del ricorrente.

Quindi il ricorso giurisdizionale, che contiene elementi nuovi rispetto a quello gerarchico, deve essere dichiarato irricevibile. b) In via subordinata, esaminerò ancora l'eventuale fondatezza del ricorso, vale a dire il diritto del ricorrente ad essere inquadrato secondo le mansioni effettivamente svolte.

La problematica giuridica è analoga al caso.

Muller/C.E.E., al quale mi rifarò.

Ciò vale anzitutto per la tesi secondo la quale già le norme dello [OSCURATO:PERSONA] relative all'integrazione avrebbero giustificato le pretese fatte valere.

Che le cose stiano diversamente, lo ha dimostrato la Corte nella causa Maudet vertente sull'articolo 102 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale della C.E.C.A.

L'allegato X allo [OSCURATO:PERSONA] del personale della C.E.C.A. non dice nulla di piú in quanto corrisponde letteralmente all'articolo 102 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale C.E.E.

L'inquadramento secondo il nuovo [OSCURATO:PERSONA] avviene quindi nella rigida osservanza del grado esplicitamente o implicitamente ottenuto sotto il vecchio [OSCURATO:PERSONA] e non sulla base delle funzioni esercitate.

Sotto questo aspetto, la posizione giuridica del ricorrente è del tutto chiara.

Nemmeno il suo impiego ad interim nel grado A/4 giustifica una valutazione diversa.

Secondo l'articolo 93 dello [OSCURATO:PERSONA] esso implica unicamente la possibilità che il ricorrente fosse nominato in ruolo ad un grado corrispondente a quello ottenuto ad interim.

In merito alla questione del se si debba aver riguardo alle funzioni effettivamente esercitate ovvero a quelle attribuite al dipendente dall'autorità che ha il potere di nomina, propendo nettamente per la seconda alternativa che è anche quella caldeggiata dall'[OSCURATO:PERSONA].

Essa è l'unica conciliabile, a mio avviso, con le esigenze di una chiara impostazione giuridica e l'unica che assicuri il rispetto delle potestà organizzative delle Istituzioni, che non possono venire scavalcate da misure di natura giuridica o meno prese da funzionari che, in deroga alle direttive dell'organigramma, attribuiscono a sé o ad altri funzionari compiti di livello superiore al loro grado.

Il caso in esame si presenta nel modo seguente: il ricorrente afferma di aver svolto funzioni di consigliere diretto del Direttore generale della direzione «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione» già prima dell'entrata in rigore del nuovo [OSCURATO:PERSONA].

In effetti ciò può anche corrispondere a verità, ma non è giustificata l'illazione che egli rivestisse la figura giuridica del «consigliere» in senso tecnico, in quanto si può obiettare che, malgrado le sue affermazioni di aver svolto tale attitivà ininterrottamente dal 1955, il suo inquadramento iniziale in grado A/6 non corrisponde certo all'esercizio di funzioni di consigliere.

D'altro canto — e ciò è più importante — non abbiamo prove che l'autorità che ha il potere di nomina gli abbia affidato le mansioni di consigliere o ne abbia tollerato l'esercizio in modo per essa vincolante.

In particolare dai documenti prodotti risulta che già nel marzo 1960 il Direttore generale della direzione «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione» fece domanda al fine di ottenere che il ricorrente fosse destinato a fungere da suo collaboratore diretto, domanda respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 10 marzo 1960.

È inoltre assodato che il ricorrente, con decisione del Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 4 gennaio 1961, è stato nominato amministratore principale presso detta direzione generale, ma solo ad interim.

Il suo posto (n. 18 dell'organigramma) veniva immediatamente dopo quello di un altro amministratore principale.

Non esisteva quindi un rapporto diretto di dipendenza del Direttore generale, dipendendo egli invece dalla direzione «Compiti di concetto».

Il posto fu conservato dal ricorrente anche dopo l'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] emendato, come si desume dalla fondamentale decisione del 23 gennaio 1963 relativa alla funzione amministrativa del ricorrente, che lo assegna al posto n. 123 (ex 18) come amministratore principale.

Tale versione è confortata dalle note del Direttore generale Vinck in data 18 febbraio 1963 (come pure un memorandum del 13 giugno 1963) nelle quali — pare a favore del ricorrente — si richiede la trasformazione di un posto di amministratore principale in un posto di consigliere, ciò che provocò la decisione negativa della direzione generale dell'Amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA] formulata nella lettera del 28 giugno 1963, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] non aveva dato parere favorevole.

Gli altri argomenti del ricorrente si infrangono contro tale evidenza di fatti.

La sua tesi secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe interessata presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti per un ampliamento della sua carriera al grado A/3, viene controbattuta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

Ma tale richiesta inoltre non dimostra che il ricorrente, grazie alle funzioni esercitate abbia ora diritto all'inquadramento A/3, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno discusso solo sull'ampliamento della carriera.

Anche l'accenno al fatto che il rapporto d'integrazione dal suo canto porta la firma del Direttore generale della direzione «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione», non ha alcun peso in quanto va aggiunto che, su insistenza dell'Amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], il documento è stato controfirmato dal responsabile della direzione «Compiti di concetto» dalla quale il ricorrente, secondo l'organigramma, dipendeva direttamente.

Pare poi evidente che circostanze come l'ubicazione dell'ufficio del ricorrente accanto a quello del Direttore generale, l'emanazione di ordini di missione e permessi di ferie da parte del Direttore generale stesso, i lavori del ricorrente trasmessi direttamente al Direttore generale e i chiarimenti contenuti nella relazione di un'impresa privata sulla organizzazione dell'Amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA] non hanno alcuna rilevanza.

Cade quindi il diritto del ricorrente all'inquadramento in qualità di consigliere, al grado A/3, e il quinto capo delle conclusioni, in subordine, se non lo si vuol respingere come irricevibile, appare almeno infondato.

6. Il secondo capo delle conclusioni in subordine, mirante all'annullamento della decisione di nomina in ruolo in data 5 settembre 1962, nella parte in cui vi si inquadra il ricorrente nel grado A/4, è irricevibile per decorrenza del termine.

Sarebbe comunque infondato in quanto non sussiste violazione delle relative norme (art. 94; Allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] del personale).

Posso ancora far riferimento, per i particolari, alla sentenza Maudet e alle mie conclusioni nella causa Muller, ove si tratta un problema analogo circa l'articolo 102 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale C.E.E.

7. Si è quindi esaurito ogni argomento anche circa la richiesta di dichiarazione d'inquadramento nel grado A/3, in quanto essa riflette in sostanza il quinto capo delle conclusioni.

8. In merito alle domande di risarcimento, infine, si veda il prededente caso Muller; essa è irricevibile in quanto l'istanza, contrariamente a quanto prescrivono lo [OSCURATO:PERSONA] della Corte e il regolamento di procedura, non contiene indicazioni sulla «faute de service» commessa.

Sarebbe infondata in quanto, dopo quanto si è detto circa la domanda di annullamento, non è provato il comportamento illecito dell'[OSCURATO:PERSONA].

9. Ergo concludo per — l'irricevibilità del ricorso nel suo complesso o quanto meno — la sua reiezione per infondatezza — la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, eccettuate quelle sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA] (art. 70 del regolamento di procedura).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0102 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 3 novembre 1964 Traduzione dal tedesco [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Oggetto dell'attuale giudizio è il ricorso di un funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA], le cui prospettive di carriera sarebbero state pregiudicate dall'entrata in vigore del nuovo [OSCURATO:PERSONA] del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (1 o gennaio 1962). In via subordinata il ricorrente domanda di essere inquadrato ai sensi della Tabella degli stipendi dello [OSCURATO:PERSONA] secondo le funzioni da lui effettivamente espletate. In fatto, vorrei limitarmi a rilevare che il ricorrente è entrato in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] il 3 gennaio 1956. A norma dello [OSCURATO:PERSONA] del personale della C.E.C.A. è stato nominato funzionario di ruolo con effetto dal 1 o luglio 1956 ed inquadrato nel grado A/6 scatto 1. Nel mese di ottobre 1958 egli figurava nell'organigramma della divisione «Mercato» in qualità di «Amministratore III», con inquadramento A/6, scatto 2. Con decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 27 luglio 1960, il ricorrente è stato promosso al grado A/5 scatto 1, con effetto dal 1 o gennaio 1960. Dal 1 o luglio 1960 egli esercitò ad interim le funzioni di amministratore principale (Posto n. 18 dell'organigramma della divisione generale «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione»), attività riconosciuta mediante la decisione del Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 4 gennaio 1961. A norma dello [OSCURATO:PERSONA], riscosse dal 1 o settembre 1960 un'idennità differenziale tra il suo inquadramento effettivo ed il grado A/4 scatto 1. All'entrata in vigore del nuovo [OSCURATO:PERSONA] del personale C.E.C.A., che corrisponde sostanzialmente agli Statuti CE.E. e C.E.E.A., con decisione del Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 5 settembre 1962, il ricorrente fu inquadrato nel grado A/4 scatto 1, con effetto dal 1 o gennaio 1962. In una nota indirizzata al ricorrente dal capo del personale in data 23 gennaio 1963, la sua posizione amministrativa viene definita di «Amministratore principale», nella carriera A/5-A/4. Il ricorrente si oppose a tale comunicazione indirizzando al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 28 gennaio 1963, una lettera di rimostranze contro la carriera prevista. Il 21 maggio 1963 fu comunicata al personale la nota emanata dall'[OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 1962, contenente la descrizione delle funzioni. Il ricorrente presentò allora, con lettera del 29 luglio 1963, reclamo formale, ai sensi dell'articolo 90 dello [OSCURATO:PERSONA] del Personale, al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il reclamo mirava ad ottenere la modifica della posizione amministrativa dell'interessato, con particolare riferimento al mantenimento delle aspettative di carriera come «Amministratore principale» a norma del precedente [OSCURATO:PERSONA] del personale (A/4-A/3). La risposta negativa dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 17 ottobre 1963, diede origine alla presentazione del ricorso giurisdizionale (27 novembre 1963). Le conclusioni del ricorrente sono le seguenti : Piaccia alla Corte : I — 1) Dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 1963 relativo alle aspettative di carriera del ricorrente. 2) Ove necessario: dichiarare nullo il nuovo [OSCURATO:PERSONA] del personale C.E.C.A., in particolare gli articoli 5, n. 4 e l'Allegato I. 3) Dichiarare nulla la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti, con la quale è stato negato all'[OSCURATO:PERSONA] di conservare al ricorrente e ad altri funzionari la carriera A/4-A/3. 4) Dichiarare che le aspettative di carriera fino al grado A/3 rimangono impregiudicate per il ricorrente. II — In via subordinata 5) Dichiarare nullo il rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 1963 di inquadrare il ricorrente nel grado A/3. 6) Dichiarare nulla la decisione d'integrazione del 5 settembre 1962, nella parte in cui il ricorrente vi è inquadrato nel grado A/4. III — 7) Dichiarare che il ricorrente dev'essere inquadrato nel grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962. 8) Condannare la convenuta al pagamento dei danni morali nella misura di un franco belga. L'[OSCURATO:PERSONA] invoca in primo luogo l'irricevibilità, per svariati motivi, delle conclusioni di cui sopra e ne chiede comunque la reiezione per infondatezza. Nel corso dell'esame che segue mi intratterrò a tempo debito sulle esaurienti argomentazioni addotte dalle parti in fatto e in diritto a sostegno delle rispettive conclusioni. Valutazione giuridica Mi pare logico condurre l'esame delle questioni giuridiche sollevate seguendo l'ordine con cui sono presentate le conclusioni, esaminando successivamente le questioni sulla ricevibilità e nel merito relative ai singoli capi delle conclusioni. Mi astengo dal trattare in via preliminare le questioni di ricevibilità per timore di offuscare la panoramica. 1. Primo capo delle conclusioni Innanzitutto, il ricorrente vuole ottenere la dichiarazione di nullità del rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la posizione amministrativa raggiunta da lui e rivendicata nel reclamo del 29 luglio 1963, concedendo l'estensione della sua carriera fino al grado A/3. a) L'[OSCURATO:PERSONA] eccepisce, in primo luogo, la decadenza essendo decorso il termine di tre mesi, previsto dall'articolo 91 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale per la presentazione del ricorso. A giudizio dell'[OSCURATO:PERSONA] il ricorrente avrebbe potuto perseguire il suo intento, quale esso appare dal ricorso, impugnando la nota del 23 gennaio 1963, che definisce la sua situazione amministrativa. Tale eccezione pare fondata sia ai sensi del testo dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, sia sulla scorta della giurisprudenza della Corte. Nell'interesse della certezza del diritto, chi trascura di tutelare il proprio interesse mediante impugnazione tempestiva, decorsi i termini previsti, non può nemmeno ricorrere contro il silenzio-rifiuto. Nella sentenza 69/63, la Corte ha attenuatola rigidità di tal principio (e ritengo che ciò sia giusto) nelle controversie sui rapporti d'impiego, dichiarando auspicabile, ed addirittura necessario sotto il profilo del rispetto del dovere di riservatezza che incombe ai funzionari, che contro le decisioni amministrative suscettibili d'impugnazione non si presenti ricorso giurisdizionale senza prima aver tentato una composizione amichevole in sede amministrativa. Almeno il ricorso gerarchico contro gli atti impugnabili dovrà però essere presentato entro i termini prestabiliti, poiché altrimenti i termini imposti dallo [OSCURATO:PERSONA] del personale sarebbero svuotati del loro contenuto. Come ci si dovrà comportare nel nostro caso? È indubbio che la nota del 23 gennaio 1963 relativa alla carriera del ricorrente ha chiaramente delineato una situazione cui il ricorrente vuole sottrarsi, vale a dire la limitazione della carriera ai gradi A/5-A/4. È pure fuori discussione che tale dichiarazione è estrinsecazione di un atto della stessa [OSCURATO:PERSONA] e per conseguenza una decisione amministrativa impugnabile. Secondo il suo buon diritto, il ricorrente vi si è opposto rivolgendosi per iscritto al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 1963. Considerando questa lettera un ricorso gerarchico secondo la giurisprudenza sopracitata (causa 69/63) e come a ragione fa supporre il suo tenore, in mancanza di risposta da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] entro i due mesi previsti dall'articolo 91, si sarebbe dovuto presentare ricorso giurisdizionale entro i 3 mesi successivi, quindi entro il 28 giugno 1963. Il ricorso non è stato presentato. Se invece la lettera del 28 gennaio 1963 non è considerata un ricorso gerarchico formale atto ad introdurre un procedimento amministrativo, rimane la constatazione che nessun ricorso è stato presentato entro i tre mesi previsti dall'articolo 91 dello [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che anche il successivo ricorso giurisdizionale è irricevibile. È quindi irrilevante sotto questo aspetto che il superiore del ricorrente, il capo della direzione generale «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione» si sia adoperato a favore delle aspirazioni del ricorrente inviando note alla [OSCURATO:PERSONA] amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio e il 13 giugno 1963. Le opinioni del direttore generale non possono influire sul procedimento amministrativo e giudiziario, ma debbono piuttosto essere considerate come nuovi argomenti a sostegno delle censure del ricorrente. In modo particolare non possono modificare a vantaggio del ricorrente i termini per lui vincolanti. Il ricorrente avrebbe dovuto provvedere tempestivamente ad adire le vie giudiziali per la tutela dei suoi diritti prescindendo da tali rappresentazioni. Nemmeno, a mio avviso, può essere determinante il fatto che, a seguito di un secondo reclamo del ricorrente in data 29 luglio 1963, l'[OSCURATO:PERSONA] abbia formulato una risposta il 17 ottobre 1963, sulla quale verte il ricorso attuale. Il vero significato di tale risposta, in relazione alla nota del 23 gennaio 1963, è quello di un mero atto di conferma, che non può richiamare in vita un diritto d'impugnazione ormai estinto. La cosa cambierebbe aspetto se dopo la nota del 23 gennaio 1963 vi fossero state modifiche di diritto o di fatto alla situazione, così non è. La comunicazione dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 21 maggio ma 1963, contenente la descrizione delle funzioni, non costituisce un elemento di rilievo a tal proposito, poiché la limitazione della carriera del ricorrente non è stata determinata dalla descrizione delle funzioni, ma direttamente dallo [OSCURATO:PERSONA], nell'Allegato I. Quindi, il primo capo delle conclusioni dev'essere respinto come irricevibile, sempreché non intervengano due ulteriori argomenti relativi alla validità e alle pubblicazione dello [OSCURATO:PERSONA] del personale. — A giudizio del ricorrente i termini per la presentazione del ricorso stabiliti dallo [OSCURATO:PERSONA] del personale non costituiscono per lui alcun vincolo, in quanto lo [OSCURATO:PERSONA], emanato da un organo incompetente ([OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti), è nullo nel suo complesso. La questione circa l'organo competente ad emanare lo [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere dibattuta in seguito in tutta la sua portata. Per ora ci basta stabilire che la nullità dello [OSCURATO:PERSONA], la quale sanerebbe l'inosservanza dei termini processuali stabiliti dall'articolo 91, sarebbe tuttalpiù con figurabile se il testo emanasse da un organo assolutamente incompetente. In questo senso si può parlare di un principio comunemente riconosciuto in tutti gli ordinamenti amministrativi degli Stati membri, come ho accennato il altra occasione (cause 3-14/59). D'altronde, le decisioni amministrative, anche di carattere generale, sono efficaci ed applicabili fino a che non siano state annullate. Tale principio si ricava innanzitutto dall'articolo 33 del Trattato C.E.C.A., ove l'incompetenza costituisce uno dei motivi specifici d'impugnazione. In fatto di competenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti, è indubbio che, secondo alcune norme del Trattato (art. 78, § 7 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie) per il rapporto di lavoro dei funzionari della Comunità non è concepibile un caso di incompetenza assoluta nel senso affermato dal ricorrente. Ciò mi pare tanto evidente da rendere superfluo ogni approfondimento della questione. Non si può quindi ritenere che i termini previsti dallo [OSCURATO:PERSONA] siano privi di valore in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] è opera di organo incompetente. — In secondo luogo il ricorrente afferma che, anche ammettendo la validità del nuovo [OSCURATO:PERSONA], non gli si può eccepire la decadenza dal termine, in quanto questo decorre dalla data di pubblicazione dello [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]. Non è sufficiente una comunicazione in forma di circolare diretta ai funzionari, specie poi se non è dimostrabile — mancando il visto — la data esatta in cui essi ne sono venuti a conoscenza. A mio avviso, non si può condividere nemmeno questa tesi del ricorrente. Si può ben sostenere che lo [OSCURATO:PERSONA] del personale entra in vigore con efficacia di norma giuridica solo con la sua promulgazione (o pubblicazione), e quindi da questa data sono vincolanti le disposizioni sui termini per la presentazione del ricorso. Non esistono però precetti che stabiliscano che l'unica forma di pubblicazione sia l'inserimento nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità. Il riferimento del ricorrente all'articolo 81 del regolamento di procedura della Corte è inconferente in quanto tale articolo stabilisce unicamente la decorrenza del termine per l'impugnazione di provvedimenti generali, ma non regola la questione di cui ci occupiamo concernente il ricorso fondato su provvedimenti generali. Una valida pubblicazione può avvenire a mio giudizio con altri mezzi, come la comunicazione dello [OSCURATO:PERSONA] del personale ai funzionari della Comunità ed alle altre categorie interessate, beninteso ove ciò supplisca efficacemente alla pubblicazione. Non si desumono altri elementi dalla sentenza 69/63, ove si parla solo di una comunicazione dello [OSCURATO:PERSONA] e non della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]. Tale comunicazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] è avvenuta con la nota del Presidente in data 16 febbraio 1962 e non possiamo credere che il ricorrente voglia seriamente asserire, nella sua veste di alto funzionario, di non aver avuto notizia di tale provvedimento così importante per la definizione della sua posizione giudirica. Né l'omessa conferma di ricezione da parte del ricorrente né la mancata pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] possono impedire la decorrenza del termine previsto dall'articolo 91 in relazione ad un atto amministrativo emanato nel gennaio 1963. Per questi motivi, il primo capo delle conclusioni rimane irricevibile. b) L'irricevibilità è inoltre corroborata dall'irrilevanza. L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene inconcepibile un diritto alla conservazione di determinate aspettative di carriera e quindi impossibile la violazione di tale diritto. Tale tesi poggia sulla figura giuridica del funzionario amministrativo nei vari Stati membri, sulla quale si dovrebbe modellare anche il rapporto d'impiego dei funzionari delle Comunità. L'[OSCURATO:PERSONA] ci ha provato esaurientemente, nelle sue memorie scritte, che il rapporto d'impiego nella pubblica amministrazione nei vari Stati non prevede alcuna garanzia per le aspettative di carriera; dal canto mio, faccio riferimento a quanto esposto nel controricorso (pagg. 12 e 13 testo francese) ove sono elencate diffusamente la dottrina e la giurisprudenza dei vari stati membri in materia. Concordo pure con l'[OSCURATO:PERSONA] sul fatto che gli stessi principi debbano valere in diritto comunitario. Se il ricorrente si appella invece a principi prevalenti in certe forme di contratti d'impiego a carattere internazionale, che nei singoli casi riconoscono ampiamente i diritti quesiti, dovrà però anche riconoscere che tali rapporti sono di natura meramente contrattuale e di regola hanno validità limitata nel tempo. I funzionari della Comunità, in genere, hanno per contro un regime statutario. Ricordo le discussioni in merito svoltesi prima dell'approvazione dello [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. e C.E.E.A. Secondo l'impostazione fondamentale dello stato giuridico dei funzionari, sarebbe insostenibile il riconoscimento dei diritti quesiti in misura uguale o simile a quella in cui lo contengono i contratti internazionali, che ci obbligherebbero ad attenerci rigidamente a norme stereotipate intralciando notevolmente l'agilità organizzativa della Comunità. Sarebbe piuttosto molto più opportuno orientarci per la soluzione di problemi giuridici concreti, seguendo le orme dell'[OSCURATO:PERSONA], verso le varie regolamentazioni nazionali degli Stati membri in materia di rapporto di pubblico impiego ed i principi cui esse si ispirano. Aggiungeremmo con ciò al precedente un secondo motivo di irricevibilità, qualora si tenga conto delle considerazioni di cui sopra sulla ricevibilità del ricorso, ad esempio per il motivo che esse riguardano l'interesse ad impugnare un determinato provvedimento, interesse che dipende dalla questione: se l'affermata violazione del diritto sia concepibile in astratto. Lascio però aperta tale questione, poiché stiamo evidentemente sconfinando nel merito, che mi riservo di esaminare con riferimento al primo capo delle conclusioni, nonostante i rilievi fatti a proposito della ricevibilità. c) La prima constatazione è che, sotto l'impero del vecchio [OSCURATO:PERSONA] ed a partire dal 1 o gennaio 1960, il ricorrente ebbe qualità di amministratore, cioè si trovava in una carriera limitata ai gradi A/6-A/4. Solo dal 1 o luglio 1960 fu nominato ad interim amministratore principale (carriera A/4-A/3). Data la sua posizione sotto il vecchio [OSCURATO:PERSONA], anche ammettendo l'esistenza di un diritto alla conservazione di determinate aspettative di carriera, si potrebbe quindi parlare di un pregiudizio ch'egli avrebbe subito solo qualora egli avesse avuto, in qualità di funzionario ad interim o per altro titolo, un diritto alla carriera A/4 -A /3. Non sembra però sia questo il caso nostro. Come obbietta giustamente l'[OSCURATO:PERSONA], l'impiego ad interim, anche per periodi superiori a quelli previsti dallo [OSCURATO:PERSONA], non dà diritto alla nomina al posto ricoperto, in quanto, secondo l'opinione comune, non si ottiene il diritto alla promozione né, a maggior ragione, all'inquadramento nel grado superiore, ove all'uopo sia necessario un concorso. Altrettanto poco consistente è la pretesa del ricorrente di essere stato promosso amministratore principale, con effetto dal 1 o luglio 1960, in forza della decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 5 settembre 1962, con la quale egli fu assoggettato al nuovo [OSCURATO:PERSONA]. Egli trae erroneamente questa conclusione dalla valutazione dell'anzianità di servizio fatta in tale decisione, senza però tener presente che la decisione prevede espressamente l'effetto dal 1 o gennaio 1962. Infine, deve escludersi ogni diritto alla carriera di amministratore principale fondata su altri motivi, ad esempio per il fatto che una nomina a tale posto ai sensi del vecchio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ancora stata possibile dopo il 31 dicembre 1961 (a questa data il ricorrente possedeva i requisiti per la promozione al grado superiore) oppure a seguito di affermazioni fatte da funzionari subalterni del servizio personale nei suoi riguardi circa la decisione ormai presa di promuoverlo amministratore principale in forza del vecchio [OSCURATO:PERSONA]. È quindi assodato che il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio in seguito al nuovo ordinamento della carriera di amministratore principale, in quanto egli non vi aveva diritto in base al vecchio [OSCURATO:PERSONA]. Giunti a questo punto si rende superflua una seconda considerazione nel merito. Essa riguarderebbe la censura secondo cui la decurtazione delle aspettative di carriera del ricorrente sarebbe illegittima in quanto decisa nell'Allegato I dello [OSCURATO:PERSONA], con un provvedimento emanante da un organo incompetente, quale la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti. Anche tale accusa è infondata poiché è evidente che il ricorrente ha un concetto inesatto delle competenze in materia di adozione dello [OSCURATO:PERSONA] del personale nella C.E.C.A. A mio avviso, è indubbio che la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti — ed è la sola cosa che qui conta — era almeno competente per determinare le carriere dei funzionari e tale potere le derivava direttamente dall'articolo 78 del Trattato. Vedansi a tal proposito le conclusioni del mio ex collega Lagrange nella causa Algera. Non è quindi necessario ricorrere al paragrafo 7 della Convenzione sulle disposizioni transitorie per sostenere la nostra tesi, né far congetture sulla situazione creatasi dopo ch'essa ha cessato di aver vigore, giacché in detto paragrafo non si giustifica la competenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti, ma la si presuppone. Tale competenza risulta poi indiscutibile anche volendo considerare i singoli organi della Comunità come competenti per principio ad emanare lo [OSCURATO:PERSONA] del personale, in quanto all'atto dell'adozione del primo [OSCURATO:PERSONA] del personale, nel 1956, l'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto espressamente (art. 62) la competenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti per modificare tale [OSCURATO:PERSONA]. È chiaro che solo questo punto di vista ci permette di giungere a conclusioni logiche. In caso contrario ne risulterebbe o un frazionamento di competenze tale che ogni organo della Comunità avvrebbe facoltà di modificare lo [OSCURATO:PERSONA] — il che è inconciliabile con la generale tendenza ad uniformare le situazioni dei dipendenti, oppure la conclusione che lo [OSCURATO:PERSONA], una volta adottato, debba rimanere immutato; essa pure assurda in una Comunità che deve durare 50 anni — ed infine giungeremo alla tesi secondo la quale la competenza per le successive modifiche dello [OSCURATO:PERSONA] dev'essere stabilita a norma degli articoli 95 e 96 del Trattato, come se si trattasse di colmare una lacuna, il che, in vista dello scopo di tali norme e della pesantezza della procedura relativa, mi pare assolutamente assurdo. Il primo capo delle conclusioni non trova quindi appoggio nemmeno nel campo delle considerazioni sulla competenza per emendare lo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo capo delle conclusioni Il secondo capo mira ad ottenere, in quanto occorra, la dichiarazione di nullità dell'articolo 5, n. 4 e dell'Allegato I dello stesso [OSCURATO:PERSONA] del personale. Non occorrerà molto per questo esame: il capo è sicuramente irricevibile per decadenza dal termine e mi richiamo a tal proposito a quanto detto a proposito del primo capo delle conclusioni. Sarebbe possibile inferire l'irricevibilità anche dalla pertinente eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA] relativa alla inconferenza della censura: il ricorrente non avrebbe in realtà interesse all'annullamento dello [OSCURATO:PERSONA], poiché, in caso di annullamento, esso scalzerebbe i fondamenti della sua attuale posizione, senza ottenere garanzie di più ampie possibilità di carriera nel nuovo [OSCURATO:PERSONA] da adottarsi da un organo competente. L'infondatezza sarebbe altresì palese sulla scorta di quanto è stato detto finora. 3. Il terzo capo delle conclusioni Col terzo capo si mira ad ottenere la dichiarazione di nullità del rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti alla richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] di conservare al ricorrente — e ad altri funzionari — le aspettative di carriera, come amministratore principale, esistenti sotto il vecchio [OSCURATO:PERSONA] del personale. Vanno innanzitutto fatte alcune osservazioni circa la questione: chi è convenuto nella causa in esame. Non mi riferisco alla tesi più volte sostenuta dal patrono del ricorrente, vale a dire che un ricorso contro la Comunità come tale chiama in causa tutti gli organi comunque interessati, poiché in simile caso vale la regola processuale ormai consacrata — e comune alla C.E.C.A. e alla C.E.E. — che sono convenuti nel processo solo quegli organi i cui atti siano impugnati o quelli che — nell'ipotesi di cause di risarcimento — siano espressamente indicati come parti. La particolarità del processo in questione è un'altra: il ricorso è diretto espressamente, in quanto occorra, contro la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti e sorge, quindi il problema se detta [OSCURATO:PERSONA] possa essere convenuta in giudizio. Condivido a questo proposito il diniego del suo Presidente, in quanto la C.E.C.A. può essere solamente rappresentata dai suoi organi a norma degli articoli 5 e 6 del Trattato, e quindi è esclusa tale capacità per la [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito torno a riferirmi alle argomentazioni del mio ex collega Lagrange nella causa Algera. Egli ha affermato che «le decisioni che (la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti) adotta devono incorporarsi nelle decisioni, regolamentari o individuali, delle varie Istituzioni che sono tenute ad osservarle ed è solo per tramite di queste ultime che la legittimità degli atti della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti potrà eventualmente venir vagliata» (Racc. III, pp. 167-168). Il terzo capo delle conclusioni può solo prendere consistenza se lo si interpreta come eccezione di illegittimità, mirante ad ottenere un esame indiretto delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che stanno all'origine degli atti impugnati. Secondo l'impostazione generale e considerato lo scopo del processo ciò mi par possibile tanto più che — come abbiamo potuto constatare nel corso del giudizio — l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti hanno cercato un accordo per la risoluzione delle questioni controverse prima dell'adozione dello [OSCURATO:PERSONA]. Le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti menzionate nel ricorso sono quindi in sostanza le norme giuridiche dello stesso [OSCURATO:PERSONA] emendato. [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti non ha mai emanato decisioni individuali che riguardino il caso del ricorrente o casi analoghi. Il terzo capo non merita dunque sorte migliore dei precedenti, il che ci permette di rifarci a quanto abbiamo esposto finora circa la legittimità delle norme dello [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le carriere. 4. Per il capo n. 4, che in materia di ricevibilità si presta ad un accostamento con quanto stabilito nella sentenza Schmitz-Wollast (causa 18/63) non sono necessari particolari commenti. Se non esiste un diritto del ricorrente al mantenimento delle aspettative di carriera, come amministratore principale, esistenti sotto il vecchio [OSCURATO:PERSONA], la Corte non può per conseguenza dichiarare quello che le si richiede. 5. In subordine, vale a dire nel caso di reiezione dei capi precedenti, il ricorrente chiede la dichiarazione di nullità del presunto rifiuto contenuto nella nota dell'[OSCURATO:PERSONA], in data 17 ottobre 1963 che gli nega l'inquadramento nel grado A 3. Tale grado gli sarebbe stato implicitamente attribuito con l'affidamento di determinate funzioni, prima del passaggio nei ruoli dello [OSCURATO:PERSONA] emendato. Tornano sul tappeto gli stessi problemi discussi nel caso Muller/C.E.E. Resta da stabilire se il ricorrente abbia diritto ad essere inquadrato al grado corrispondente alle funzioni esercitate. a) Innanzittuto, dobbiamo vagliare due eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] circa la ricevibilità. La prima esclude che la nota del 17 ottobre 1963 contenga un rifiuto, come sostiene il ricorrente, in quanto egli non ne ha fatto cenno nel suo reclamo del 29 luglio 1963. Per la seconda anche ammettendo che il ricorso fosse diretto contro questo rifiuto, esso è stato presentato fuori termine, poiché si fonda essenzialmente sulla descrizione delle funzioni notificata al ricorrente il 28 maggio 1963. La seconda eccezione non appare fondata. Credo che il ricorrente abbia agito correttamente (si veda il caso Muller) presentando, dopo l'entrata in vigore e la comunicazione della descrizione delle funzioni, un ricorso gerarchico seguito da ricorso giurisdizionale, anziché impugnare direttamente (in sede giurisdizionale) le decisioni adottate nei suoi confronti. Facendo decorrere il termine della comunicazione della descrizione delle funzioni, unico criterio per la valutazione dei diritti del ricorrente, si deve escludere la validità dell'eccezione di decadenza, perché la domanda di reinquadramento, che sarebbe stata presentata per iscritto il 29 luglio 1963 è pervenuta all'[OSCURATO:PERSONA] entro i termini stabiliti dall'articolo 91. La posizione del ricorrente si presenta invece meno sfavorevole sotto il profilo dell'altra eccezione d'irricevibilità. Anche se l'articolo 35 del Trattato C.E.C.A. non è direttamente applicabile alle controversie in materia di rapporti d'impiego, deve applicarsi il principio che esso afferma. Ho già difeso in precedenza tale tesi e la Corte ha condiviso il mio punto di vista (causa 69/63). La tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dallo [OSCURATO:PERSONA] del personale presuppone sempre l'adizione in forma esplicita ed univoca dell'ufficio competente che si presti eventualmente ad una composizione extragiudiziale. Solo l'oggetto incontestato del ricorso gerarchico può costituire oggetto di un successivo ricorso giudiziale. Sotto questo aspetto il reclamo del 29 luglio 1963 può suscitare dubbi giustificati. Il suo scopo fondamentale era evidentemente quello di far estendere la carriera del ricorrente, almeno a titolo personale, al grado A/3; esso rappresenta quindi un reclamo contro la soppressione di aspettative di carriera. La definizione della posizione amministrativa del ricorrente vi era richiesta in modo generico, mediante la proposta di abolire il posto di amministratore principale che egli occupava per sostituto nell'organigramma con un posto di consigliere. Non vedo come tale contenuto del reclamo potrebbe giustificare l'attuale pretesa d'inquadramento al grado A/3 fondata sulle funzioni effettivamente esercitate. Pur lungi da un eccessivo formalismo, dobbiamo dedurre che il rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] contenuto nella nota del 17 ottobre 1963 non riguarda tale richiesta di inquadramento del ricorrente. Quindi il ricorso giurisdizionale, che contiene elementi nuovi rispetto a quello gerarchico, deve essere dichiarato irricevibile. b) In via subordinata, esaminerò ancora l'eventuale fondatezza del ricorso, vale a dire il diritto del ricorrente ad essere inquadrato secondo le mansioni effettivamente svolte. La problematica giuridica è analoga al caso. Muller/C.E.E., al quale mi rifarò. Ciò vale anzitutto per la tesi secondo la quale già le norme dello [OSCURATO:PERSONA] relative all'integrazione avrebbero giustificato le pretese fatte valere. Che le cose stiano diversamente, lo ha dimostrato la Corte nella causa Maudet vertente sull'articolo 102 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale della C.E.C.A. L'allegato X allo [OSCURATO:PERSONA] del personale della C.E.C.A. non dice nulla di piú in quanto corrisponde letteralmente all'articolo 102 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale C.E.E. L'inquadramento secondo il nuovo [OSCURATO:PERSONA] avviene quindi nella rigida osservanza del grado esplicitamente o implicitamente ottenuto sotto il vecchio [OSCURATO:PERSONA] e non sulla base delle funzioni esercitate. Sotto questo aspetto, la posizione giuridica del ricorrente è del tutto chiara. Nemmeno il suo impiego ad interim nel grado A/4 giustifica una valutazione diversa. Secondo l'articolo 93 dello [OSCURATO:PERSONA] esso implica unicamente la possibilità che il ricorrente fosse nominato in ruolo ad un grado corrispondente a quello ottenuto ad interim. In merito alla questione del se si debba aver riguardo alle funzioni effettivamente esercitate ovvero a quelle attribuite al dipendente dall'autorità che ha il potere di nomina, propendo nettamente per la seconda alternativa che è anche quella caldeggiata dall'[OSCURATO:PERSONA]. Essa è l'unica conciliabile, a mio avviso, con le esigenze di una chiara impostazione giuridica e l'unica che assicuri il rispetto delle potestà organizzative delle Istituzioni, che non possono venire scavalcate da misure di natura giuridica o meno prese da funzionari che, in deroga alle direttive dell'organigramma, attribuiscono a sé o ad altri funzionari compiti di livello superiore al loro grado. Il caso in esame si presenta nel modo seguente: il ricorrente afferma di aver svolto funzioni di consigliere diretto del Direttore generale della direzione «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione» già prima dell'entrata in rigore del nuovo [OSCURATO:PERSONA]. In effetti ciò può anche corrispondere a verità, ma non è giustificata l'illazione che egli rivestisse la figura giuridica del «consigliere» in senso tecnico, in quanto si può obiettare che, malgrado le sue affermazioni di aver svolto tale attitivà ininterrottamente dal 1955, il suo inquadramento iniziale in grado A/6 non corrisponde certo all'esercizio di funzioni di consigliere. D'altro canto — e ciò è più importante — non abbiamo prove che l'autorità che ha il potere di nomina gli abbia affidato le mansioni di consigliere o ne abbia tollerato l'esercizio in modo per essa vincolante. In particolare dai documenti prodotti risulta che già nel marzo 1960 il Direttore generale della direzione «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione» fece domanda al fine di ottenere che il ricorrente fosse destinato a fungere da suo collaboratore diretto, domanda respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 10 marzo 1960. È inoltre assodato che il ricorrente, con decisione del Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 4 gennaio 1961, è stato nominato amministratore principale presso detta direzione generale, ma solo ad interim. Il suo posto (n. 18 dell'organigramma) veniva immediatamente dopo quello di un altro amministratore principale. Non esisteva quindi un rapporto diretto di dipendenza del Direttore generale, dipendendo egli invece dalla direzione «Compiti di concetto». Il posto fu conservato dal ricorrente anche dopo l'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] emendato, come si desume dalla fondamentale decisione del 23 gennaio 1963 relativa alla funzione amministrativa del ricorrente, che lo assegna al posto n. 123 (ex 18) come amministratore principale. Tale versione è confortata dalle note del Direttore generale Vinck in data 18 febbraio 1963 (come pure un memorandum del 13 giugno 1963) nelle quali — pare a favore del ricorrente — si richiede la trasformazione di un posto di amministratore principale in un posto di consigliere, ciò che provocò la decisione negativa della direzione generale dell'Amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA] formulata nella lettera del 28 giugno 1963, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] non aveva dato parere favorevole. Gli altri argomenti del ricorrente si infrangono contro tale evidenza di fatti. La sua tesi secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe interessata presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Presidenti per un ampliamento della sua carriera al grado A/3, viene controbattuta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Ma tale richiesta inoltre non dimostra che il ricorrente, grazie alle funzioni esercitate abbia ora diritto all'inquadramento A/3, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno discusso solo sull'ampliamento della carriera. Anche l'accenno al fatto che il rapporto d'integrazione dal suo canto porta la firma del Direttore generale della direzione «Problemi del lavoro, risanamento e riconversione», non ha alcun peso in quanto va aggiunto che, su insistenza dell'Amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], il documento è stato controfirmato dal responsabile della direzione «Compiti di concetto» dalla quale il ricorrente, secondo l'organigramma, dipendeva direttamente. Pare poi evidente che circostanze come l'ubicazione dell'ufficio del ricorrente accanto a quello del Direttore generale, l'emanazione di ordini di missione e permessi di ferie da parte del Direttore generale stesso, i lavori del ricorrente trasmessi direttamente al Direttore generale e i chiarimenti contenuti nella relazione di un'impresa privata sulla organizzazione dell'Amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA] non hanno alcuna rilevanza. Cade quindi il diritto del ricorrente all'inquadramento in qualità di consigliere, al grado A/3, e il quinto capo delle conclusioni, in subordine, se non lo si vuol respingere come irricevibile, appare almeno infondato. 6. Il secondo capo delle conclusioni in subordine, mirante all'annullamento della decisione di nomina in ruolo in data 5 settembre 1962, nella parte in cui vi si inquadra il ricorrente nel grado A/4, è irricevibile per decorrenza del termine. Sarebbe comunque infondato in quanto non sussiste violazione delle relative norme (art. 94; Allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] del personale). Posso ancora far riferimento, per i particolari, alla sentenza Maudet e alle mie conclusioni nella causa Muller, ove si tratta un problema analogo circa l'articolo 102 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale C.E.E. 7. Si è quindi esaurito ogni argomento anche circa la richiesta di dichiarazione d'inquadramento nel grado A/3, in quanto essa riflette in sostanza il quinto capo delle conclusioni. 8. In merito alle domande di risarcimento, infine, si veda il prededente caso Muller; essa è irricevibile in quanto l'istanza, contrariamente a quanto prescrivono lo [OSCURATO:PERSONA] della Corte e il regolamento di procedura, non contiene indicazioni sulla «faute de service» commessa. Sarebbe infondata in quanto, dopo quanto si è detto circa la domanda di annullamento, non è provato il comportamento illecito dell'[OSCURATO:PERSONA]. 9. Ergo concludo per — l'irricevibilità del ricorso nel suo complesso o quanto meno — la sua reiezione per infondatezza — la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, eccettuate quelle sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA] (art. 70 del regolamento di procedura).
Sentenza Corte di giustizia UE/1964 — Fons Iuris — Fons Iuris