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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03637/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistono per raccoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza delle valutazioni della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale, in particolare sulla esistenza o meno della cosca di riferimento e sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (su cui le deduzioni del ricorso non sono conferenti con il tema da provare, perché il giudizio sulla capacità del detenuto di mantenere i collegamenti è una prognosi - Sez. 1, Sentenza n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 - e non deve necessariamente passare attraverso la prova che il detenuto abbia in passato veicolato ordini o direttive al clan, che dimostrerebbe soltanto il fallimento del regime detentivo differenziato); né è spenclibile come argomento di ricorso che non siano stato tenute in conto le allegazioni difensive, atteso che «in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); né la memoria depositata in corso di giudizio introduce ulteriori elementi idonei ad evidenziare l'esistenza della violazione di legge che sarebbe necessaria a reggere il ricorso; in definitiva, il ricorso, lungi dal restare nei limiti della censura della motivazione apparente, entra nel merito delle valutazioni formulate dal Tribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaraito inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuati e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistono per raccoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza delle valutazioni della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale, in particolare sulla esistenza o meno della cosca di riferimento e sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (su cui le deduzioni del ricorso non sono conferenti con il tema da provare, perché il giudizio sulla capacità del detenuto di mantenere i collegamenti è una prognosi - Sez. 1, Sentenza n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 - e non deve necessariamente passare attraverso la prova che il detenuto abbia in passato veicolato ordini o direttive al clan, che dimostrerebbe soltanto il fallimento del regime detentivo differenziato); né è spenclibile come argomento di ricorso che non siano stato tenute in conto le allegazioni difensive, atteso che «in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); né la memoria depositata in corso di giudizio introduce ulteriori elementi idonei ad evidenziare l'esistenza della violazione di legge che sarebbe necessaria a reggere il ricorso; in definitiva, il ricorso, lungi dal restare nei limiti della censura della motivazione apparente, entra nel merito delle valutazioni formulate dal Tribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaraito inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuati e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19
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