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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07439/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che gli elementi da lui riferiti sono privi di congruenza, concretezza e specificità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove ed ai profili ricostruttivi del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica, come nella specie, avendo la Corte di merito logicamente motivato in ordine alle attendibilità delle prove che hanno portato all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che censura la violazione di legge in relazione alla concessa sospensione condizionale della pena in quanto non richiesta, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne, trattandosi di un interesse non giuridicamente qualificato e che, quindi, non può considerarsi meritevole di tutela (Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013 - dep. 24/09/2013, Germani, Rv. 256698; cfr. anche Sez.

U, n. 6563 del 16/03/1994 - dep. 02/06/1994, Rusconi, Rv. 197535); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che gli elementi da lui riferiti sono privi di congruenza, concretezza e specificità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove ed ai profili ricostruttivi del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica, come nella specie, avendo la Corte di merito logicamente motivato in ordine alle attendibilità delle prove che hanno portato all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che censura la violazione di legge in relazione alla concessa sospensione condizionale della pena in quanto non richiesta, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne, trattandosi di un interesse non giuridicamente qualificato e che, quindi, non può considerarsi meritevole di tutela (Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013 - dep. 24/09/2013, Germani, Rv. 256698; cfr. anche Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994 - dep. 02/06/1994, Rusconi, Rv. 197535); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 07439/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris