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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 39993/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 22336-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2454 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 749/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2018 R.G.N. 527/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ' RG 22336/18 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6446\16, esponendo che [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Napoli di ingiungere alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della retribuzione per il mese di marzo 2014.

Tale richiesta era stata motivata rilevandosi che, malgrado il disposto di precedente sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva stabilito la permanenza del rapporto di lavoro fra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (a seguito della dichiarata nullità della cessione del ramo di azienda alla società TNT Logistics Italia con effetto dal 1.3.2003), quest'ultima (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) non aveva provveduto alla corresponsione dell'emolumento indicato.

Il Tribunale di Napoli ingiungeva alla Teleconn il pagamento di detta somma, oltre accessori e spese di procedura.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la [OSCURATO:SOCIETA], che veniva respinta dal Tribunale di Napoli con la sentenza sopra indicata. [OSCURATO:SOCIETA]. motivava il gravame osservando, per quanto qui interessa, che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui non aveva tenuto conto della natura risarcitoria e non retributiva del credito vantato e dunque della rilevanza dell'aliunde perceptum e percipiendum.

Concludeva quindi per il rigetto delle domande proposte dalla parte appellata, con revoca del decreto ingiuntivo emesso, e con vittoria di spese nel doppio grado del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, resistendo alle avverse deduzioni.

Con sentenza depositata 1'8.2.18, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame, rilevando che successivamente alla sentenza dichiarativa della nullità della cessione del ramo di azienda, sussisteva, in capo alla cedente, un obbligo risarcitorio che tuttavia non subiva nella specie alcuna decurtazione per effetto del percepimento di eventuali provvidenze previdenziali e per mancanza di aliunde perceptum.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tre motivi.

Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, poi illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] I) Con primo motivo la società ricorrente denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti — in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.- ove la sentenza non ha esaminato la condotta del sig.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha impugnato il licenziamento intimato dalla cessionaria, RG 22336/18 ottenuto la reintegrazione e conciliato la controversia accettando l'estinzione del rapporto a fronte di un incentivo all'esodo, con conseguente inammissibilità dell'avversa pretesa. 2) Con secondo motivo parimenti denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ove la sentenza ha omesso di esaminare ai fini del cd. aliunde perceptum la condotta del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conciliato la controversia con la cessionaria accettando l'estinzione del rapporto a fronte di un incentivo all'esodo. 3) Con terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione - in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. - degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., nella parte in cui la sentenza non ha rilevato l'assenza di danno differenziale in ragione dell'incentivo all'esodo percepito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e non ha ritenuto deducibili gli ulteriori importi aliunde percepiti a seguito del licenziamento.

Lamenta la ricorrente che la retribuzione è comunque collegata alla effettiva prestazione lavorativa, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro.

Prosegue citando Cass. n.19740\2008 (e successiva giurisprudenza), secondo cui mentre nell'ipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti, nel caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti.

Ne conseguiva, con riferimento a tale ultimo caso, che i lavoratori ceduti senza il loro consenso hanno diritto a richiedere il risarcimento del danno per l'illegittima cessione del rapporto secondo le norme civilistiche dell'illecito contrattuale, ex art. 1218 cod. civ., e non già secondo la disciplina speciale posta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Considerato inoltre che (in quel caso) il rapporto di lavoro era proseguito (seppure solo di fatto) con la società acquirente, al lavoratore ceduto non era derivato alcun danno non essendovi stato alcun allontanamento dal posto di lavoro.

Evidenzia che tale orientamento è stato più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 19490\14, n. 19606\14, n. 19298\14, n. 18995\14, ed altre), essendo pertanto indubbio che nella specie il lavoratore non poteva vantare nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] alcunché a titolo retributivo, ma solo a titolo risarcitorio, con conseguente detraibilità dell'aliunde perceptum.

Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati, è infondato.

Analoghe controversie sono infatti ormai state decise da questa Corte con orientamento ormai consolidato.RG 22336/18 In particolare, con ord. n.16794\20, questa Corte ha deciso analoga controversia tra le medesime parti ora in lite, stabilendo che: 'Nella specie non v'è dubbio che l'originario rapporto di lavoro con Telecom sia proseguito, ancorché di fatto (ex artt. 2112 e 2126 c.c.), con le varie cessionarie (TNT e poi CEVA) che hanno corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] l'ordinaria retribuzione (sino al 31.1.12). [OSCURATO:PERSONA] conciliava poi la controversia con CEVA il 13.2.14, accettando il licenziamento ed una apprezzabile somma di denaro quale incentivo all'esodo.

Deve tuttavia richiamarsi il principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell'aliunde perceptum, come recentemente affermato da questa Corte: "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (Cass.n.29092\19).

In sostanza il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente (sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, così Cass.29092/2019).

Non può quindi più condividersi il precedente orientamento di legittimità in forza del quale il diritto al risarcimento del danno in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità (Cass. n. 6755\15). 2.- Con secondo motivo la Telecom censura la riqualificazione della domanda da retributiva a risarcitoria formulata del lavoratore.

Il motivo è infondato, e privo di interesse giuridico.

Ed invero deve osservarsi che i fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti gli stessi e che, secondo la sent. di questa Corte n.29092/2019 deve essere ritenuta la natura retributiva e non più risarcitoria dei crediti che il lavoratore ha ingiunto in pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di emolumenti allo stesso dovuti per effetto del mancato ripristino del rapporto ' RG 22336/18 da parte della società predetta in seguito a declaratoria dell'illegittimità della cessione di azienda, (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta del recente insegnamento delle Sezioni unite civili di questa Corte (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990).

Quest'ultima pronuncia ha affermato il seguente principio : "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ... a decorrere dalla messa in mora" e come "A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda".

Occorre infine evidenziare che sussiste anche una mancanza di interesse giuridico alla doglianza, poiché, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato concreto favorevole al ricorrente (Cass. 14878/2018; Cass. n. 14279\17). 3.- Con terzo motivo Telecom denuncia la violazione degli artt.1206, 1207,1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c. laddove la sentenza non ha rilevato l'assenza di danno differenziale rispetto al cospicuo incentivo percepito da CEVA.

Il motivo è infondato alla luce delle precedenti considerazioni (non detraibilità di aliunde percepta dalla retribuzione dovuta da Telecom). 4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.' [OSCURATO:PERSONA] non può che uniformarsi allo specifico precedente.

Considerato che il consolidamento della riferita giurisprudenza di legittimità in materia è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, ritiene il Collegio di poter compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di RG 22336/18 contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22336-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2454 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 749/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2018 R.G.N. 527/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ' RG 22336/18 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6446\16, esponendo che [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Napoli di ingiungere alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della retribuzione per il mese di marzo 2014. Tale richiesta era stata motivata rilevandosi che, malgrado il disposto di precedente sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva stabilito la permanenza del rapporto di lavoro fra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (a seguito della dichiarata nullità della cessione del ramo di azienda alla società TNT Logistics Italia con effetto dal 1.3.2003), quest'ultima (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) non aveva provveduto alla corresponsione dell'emolumento indicato. Il Tribunale di Napoli ingiungeva alla Teleconn il pagamento di detta somma, oltre accessori e spese di procedura. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la [OSCURATO:SOCIETA], che veniva respinta dal Tribunale di Napoli con la sentenza sopra indicata. [OSCURATO:SOCIETA]. motivava il gravame osservando, per quanto qui interessa, che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui non aveva tenuto conto della natura risarcitoria e non retributiva del credito vantato e dunque della rilevanza dell'aliunde perceptum e percipiendum. Concludeva quindi per il rigetto delle domande proposte dalla parte appellata, con revoca del decreto ingiuntivo emesso, e con vittoria di spese nel doppio grado del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, resistendo alle avverse deduzioni. Con sentenza depositata 1'8.2.18, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame, rilevando che successivamente alla sentenza dichiarativa della nullità della cessione del ramo di azienda, sussisteva, in capo alla cedente, un obbligo risarcitorio che tuttavia non subiva nella specie alcuna decurtazione per effetto del percepimento di eventuali provvidenze previdenziali e per mancanza di aliunde perceptum. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tre motivi. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, poi illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] I) Con primo motivo la società ricorrente denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti — in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.- ove la sentenza non ha esaminato la condotta del sig.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha impugnato il licenziamento intimato dalla cessionaria, RG 22336/18 ottenuto la reintegrazione e conciliato la controversia accettando l'estinzione del rapporto a fronte di un incentivo all'esodo, con conseguente inammissibilità dell'avversa pretesa. 2) Con secondo motivo parimenti denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ove la sentenza ha omesso di esaminare ai fini del cd. aliunde perceptum la condotta del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conciliato la controversia con la cessionaria accettando l'estinzione del rapporto a fronte di un incentivo all'esodo. 3) Con terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione - in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. - degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., nella parte in cui la sentenza non ha rilevato l'assenza di danno differenziale in ragione dell'incentivo all'esodo percepito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e non ha ritenuto deducibili gli ulteriori importi aliunde percepiti a seguito del licenziamento. Lamenta la ricorrente che la retribuzione è comunque collegata alla effettiva prestazione lavorativa, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro. Prosegue citando Cass. n.19740\2008 (e successiva giurisprudenza), secondo cui mentre nell'ipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti, nel caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti. Ne conseguiva, con riferimento a tale ultimo caso, che i lavoratori ceduti senza il loro consenso hanno diritto a richiedere il risarcimento del danno per l'illegittima cessione del rapporto secondo le norme civilistiche dell'illecito contrattuale, ex art. 1218 cod. civ., e non già secondo la disciplina speciale posta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Considerato inoltre che (in quel caso) il rapporto di lavoro era proseguito (seppure solo di fatto) con la società acquirente, al lavoratore ceduto non era derivato alcun danno non essendovi stato alcun allontanamento dal posto di lavoro. Evidenzia che tale orientamento è stato più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 19490\14, n. 19606\14, n. 19298\14, n. 18995\14, ed altre), essendo pertanto indubbio che nella specie il lavoratore non poteva vantare nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] alcunché a titolo retributivo, ma solo a titolo risarcitorio, con conseguente detraibilità dell'aliunde perceptum. Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati, è infondato. Analoghe controversie sono infatti ormai state decise da questa Corte con orientamento ormai consolidato.RG 22336/18 In particolare, con ord. n.16794\20, questa Corte ha deciso analoga controversia tra le medesime parti ora in lite, stabilendo che: 'Nella specie non v'è dubbio che l'originario rapporto di lavoro con Telecom sia proseguito, ancorché di fatto (ex artt. 2112 e 2126 c.c.), con le varie cessionarie (TNT e poi CEVA) che hanno corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] l'ordinaria retribuzione (sino al 31.1.12). [OSCURATO:PERSONA] conciliava poi la controversia con CEVA il 13.2.14, accettando il licenziamento ed una apprezzabile somma di denaro quale incentivo all'esodo. Deve tuttavia richiamarsi il principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell'aliunde perceptum, come recentemente affermato da questa Corte: "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (Cass.n.29092\19). In sostanza il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente (sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, così Cass.29092/2019). Non può quindi più condividersi il precedente orientamento di legittimità in forza del quale il diritto al risarcimento del danno in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità (Cass. n. 6755\15). 2.- Con secondo motivo la Telecom censura la riqualificazione della domanda da retributiva a risarcitoria formulata del lavoratore. Il motivo è infondato, e privo di interesse giuridico. Ed invero deve osservarsi che i fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti gli stessi e che, secondo la sent. di questa Corte n.29092/2019 deve essere ritenuta la natura retributiva e non più risarcitoria dei crediti che il lavoratore ha ingiunto in pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di emolumenti allo stesso dovuti per effetto del mancato ripristino del rapporto ' RG 22336/18 da parte della società predetta in seguito a declaratoria dell'illegittimità della cessione di azienda, (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta del recente insegnamento delle Sezioni unite civili di questa Corte (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990). Quest'ultima pronuncia ha affermato il seguente principio : "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ... a decorrere dalla messa in mora" e come "A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda". Occorre infine evidenziare che sussiste anche una mancanza di interesse giuridico alla doglianza, poiché, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato concreto favorevole al ricorrente (Cass. 14878/2018; Cass. n. 14279\17). 3.- Con terzo motivo Telecom denuncia la violazione degli artt.1206, 1207,1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c. laddove la sentenza non ha rilevato l'assenza di danno differenziale rispetto al cospicuo incentivo percepito da CEVA. Il motivo è infondato alla luce delle precedenti considerazioni (non detraibilità di aliunde percepta dalla retribuzione dovuta da Telecom). 4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.' [OSCURATO:PERSONA] non può che uniformarsi allo specifico precedente. Considerato che il consolidamento della riferita giurisprudenza di legittimità in materia è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, ritiene il Collegio di poter compensare le spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di RG 22336/18 contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]